Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21744 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21744 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23804/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n. 3343/2023, depositata il 22/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
la RAGIONE_SOCIALE Società consortile a responsabilità limitata (in liquidazione), propone ricorso, affidato a un unico motivo, illustrato con successiva memoria, per la cassazione della sentenza della CCT-2 della Campania -Sezione di Salerno n. 3343/2023, depositata in data il 22/05/2023, non notificata con cui è stato dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto dalla predetta società contribuente avverso la sentenza della CTP Salerno n. 1502/2021.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata.
Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo rigettarsi il ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 327, 155, commi 1 e 2, c.p.c., 2963, comma 2 e 4, c.c. nonché degli artt. 1 legge n. 742/1969 (come modificato dal d.l. n. 132/2014, conv. in legge n. 162/2014) e 38, terzo comma, d.lgs. n. 546/1992, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto inammissibile l’appello per tardività.
Il ricorso è da ritenere fondato per le ragioni appresso specificate.
2.1. Questa Corte ha costantemente ribadito che: i) che il computo del termine di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c. va effettuato, ai sensi degli articoli 155, secondo comma, c.p.c., e 2963, quarto comma, c.c. non ex numero bensì ex nominatione dierum, sicché, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel periodo, il termine scade allo spirare della mezzanotte del giorno del mese corrispondente a quello in cui il termine ha cominciato a decorrere (Cass. 31 agosto 2015, n. 17313, Cass. 30 maggio 2018,
n. 13546); ii) che il periodo di sospensione va computato ex numeratione dierum ai sensi del combinato disposto degli articoli 155, primo comma, c.p.c., e 1, primo comma, della legge n. 742 del 1969, proprio per la differente dicitura di quest’ultimo precetto (Cass. 24 marzo 1998, n. 3112; Cass. 7 luglio 2000, n. 9068, Cass. 4 ottobre 2013, n. 22699).
Si è, ancora, precisato che nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, invero, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c., e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile, non ” ex numero ” bensì “ex nominatione dierum “, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c., devono aggiungersi 46 giorni computati ” ex numeratione dierum”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 155, comma 1, c.p.c. e 1, comma 1, della l. n. 742 del 1969 (nella formula vigente ” ratione temporis “), non dovendosi tener conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Pertanto si verifica il doppio computo del periodo feriale nell’ipotesi in cui, dopo una prima sospensione, il termine iniziale non sia decorso interamente al sopraggiungere del nuovo periodo feriale. (Cass. Sez. 5, 15/07/2020, n. 15029, Rv. 658424 – 01).
Orbene muovendo dai cennati principi deve ritenersi che, a fronte della pubblicazione della sentenza di primo grado in data 20/05/2021, in difetto di notifica della stessa, il termine ‘lungo’ per l’impugnazione sei mesi, ex artt. 38, terzo comma, d. lgs. n.
546/1992 e 327 c.p.c. – scadeva il 21 dicembre 2021, tenuto in debito conto la sospensione feriale dei termini dal primo al 31 agosto 2021 (20 novembre 2021 + 31 gg.= 21 dicembre 2021). La data di scadenza dell’impugnazione della sentenza di primo grado er a, quindi, quella del 21 dicembre 2021 e non quella del 20 dicembre 2021, come erroneamente ritenuto dalla CGT-2 con la sentenza impugnata, con conseguente tempestività dell’appello notificato in data 21 dicembre 2021.
Occorre chiarire, pervero, che alla luce dei cennati criteri ermeneutici fissati alla giurisprudenza di legittimità, non appaiono condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il P.G. -il quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata -fondate, ad avviso di questo Collegio, su una non condivisibile interpretazione dei principi giurisprudenziali posti in materia da questa Suprema Corte.
Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ai fini dell’esame dell’appello – ed anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità – alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data