Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9306 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9306 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 3861 del ruolo RAGIONE_SOCIALE dell’anno 2023, proposto
da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE, presso gli uffici della quale in Roma, alla INDIRIZZO, si domicilia
-ricorrente-
contro
Fallimenti di RAGIONE_SOCIALE, nonché della società di fatto tra NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, e dei soci illimitatamente responsabili
-intimati-
per la cassazione del decreto del Tribunale di Firenze, depositato in data 17 gennaio 2023; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 10 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Oggetto: FallimentoAmmissione allo stato passivo di crediti tributari e degli interessiCriteri di computo degli interessi- SufficienzaNecessità di allegazione di fogli di calcolo- Esclusione.
Ad. 10.1.2024
Emerge dal decreto impugnato che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE propose tre domande d’insinuazione tardiva nei Fallimenti rispettivamente di RAGIONE_SOCIALE, di RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME, soci della società di fatto tra essi costituita, per crediti erariali, sanzioni e interessi risultanti dalle partite di ruolo allegate.
La creditrice ottenne, però, l’ammissione per i soli importi RAGIONE_SOCIALE imposte, con esclusione degli interessi, per i quali si ritenne che non fosse stato prodotto il metodo di calcolo e che non fossero stati indicati il tasso, il periodo e la quota parte degli interessi relativi ai tributi; e ciò sebbene in sede di osservazioni al progetto di stato passivo l’RAGIONE_SOCIALE avesse trasmesso al curatore prospetti esplicativi con la rimodulazione degli interessi alla data di apertura della procedura fallimentare, il loro calcolo al tasso del 4% annuo sull’ammontare dovuto a titolo di imposta a norma dell’art. 20 del d.P.R. n. 602/73 e la precisazione che gli interessi erano dovuti a decorrere dalla data di scadenza dei pagamenti fino a quella di dichiarazione di fallimento.
Il Tribunale di Firenze ha rigettato l’opposizione al decreto di esecutività RAGIONE_SOCIALE stato passivo che l’RAGIONE_SOCIALE aveva successivamente proposto. A fondamento della decisione, il giudice dell’opposizione, pur dando atto che, come riferito dall’RAGIONE_SOCIALE, gli importi oggetto d’insinuazione derivavano dagli esiti dell’attività di liquidazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni presentate e, quindi, si trattava di importi dichiarati e non versati, e che la creditrice aveva allegato, già in sede di osservazioni al progetto di stato passivo, per ogni singolo credito una tabella recante l’indicazione specifica della sorta capitale e l’indicazione, per quanto generica, dei tassi applicati e dei termini temporali di calcolo (data di scadenza, data della sentenza di fallimento), ha ritenuto che la necessaria speditezza del procedimento di verifica, propria anche del giudizio di opposizione, non sia compatibile con lo svolgimento di calcoli complessi o con
l’accesso a informazioni, estranee alla domanda, reperibili online. Ha quindi osservato che l’autonomia del credito per interessi richiede la specifica determinazione della relativa domanda, di modo che a tal fine non è sufficiente l’indicazione dei soli parametri di calcolo, ma occorre allegare alla domanda un foglio di calcolo, che dia conto RAGIONE_SOCIALE ragioni in virtù RAGIONE_SOCIALE quali si perviene alla determinazione degli importi richiesti a quel titolo.
Contro questo decreto l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a quattro motivi, cui non v’è replica.
Motivi della decisione
1.- Coi quattro motivi, che vanno esaminati insieme, perché frammentazione di un’unica censura, l’RAGIONE_SOCIALE lamenta:
la violazione o falsa applicazione degli artt. 54, 98 e 99 l.fall., nonché dell’art. 2749 c.c., là dove il tribunale per ammettere gli interessi richiesti ha ritenuto che fosse necessario indicare non soltanto i criteri di calcolo, ma anche i fogli di calcolo ( primo motivo );
la nullità della sentenza e del procedimento per violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché il tribunale ha fondato la decisione su elementi di prova che, al contrario di quanto affermato, evidenziavano l’illustrazione dei criteri di calcolo degli interessi richiesti ( secondo motivo );
-l’omesso esame del fatto decisivo dato dall’illustrazione dei criteri di calcolo degli interessi domandati ( terzo motivo );
-la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in quanto il giudice ha posto in capo all’RAGIONE_SOCIALE un onere probatorio non dovuto, ossia quello di fornire le modalità di calcolo degli interessi in questione ( quarto motivo ).
La censura complessivamente proposta è fondata.
1.1.- Le sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., n. 22281/22) hanno anzitutto stabilito, in rapporto alla motivazione
del calcolo degli interessi indicati nella cartella di pagamento, che le nozioni di « presupposti di fatto » e « ragioni giuridiche » che compaiono nell’art. 7 della l. n. 212/00, analoghe a quelle enunciate dall’art. 93, comma 3, n. 3 l.fall. su cui fa leva il Tribunale (« Il ricorso contiene… 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda »), non richiedono l’indicazione dei saggi d’interesse volta per volta modificati in ragione del periodo di tempo preso in considerazione ai fini della quantificazione degli interessi. E, a tal fine, hanno fatto leva sulla base giuridica che giustifica l’obbligazione di interessi (art. 20 del d.P.R. n. 602/1973), la quale, se puntualmente esternata, già li compendia, consentendo la determinazione di quegli stessi saggi secondo le variazioni via via applicabili nel tempo, nonché il computo che è la legge stessa a determinare: « La specificazione dei tassi non può pertanto ritenersi contemplata all’interno del sintagma ragioni giuridiche giustificative della ripresa a titolo di interessi, né può a tanto condurre il canone esegetico dell’interpretazione letterale (art. 12 Preleggi al codice civile » (Cass., sez. un., n. 22281/22, cit., punto 13.1.3).
2.La circostanza che i saggi d’interesse (come previsti dagli artt. 20 e 30 del d.P.R. n. 602/1973) pur modificati periodicamente con provvedimenti adottati in ambito ministeriale o dell’RAGIONE_SOCIALE, siano pur sempre soggetti a pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o in forma equipollente (giusta l’art. 1, comma 361, l. n. 244/07 per gli atti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE determinativi degli interessi di mora ai sensi dell’art. 30 d.P.R. n. 602/1973), non richiede che essi debbano essere esplicitati, proprio perché si tratta di atti soggetti a forme di pubblicità legale e dunque comunque agevolmente conoscibili dall’interessato (vedi anche Cass. n. 593/21 e n. 3009/22) e individuabili in virtù del richiamo della base normativa di riferimento, ossia, nel caso in esame, dell’art. 20 del
d.P.R. n. 602/73, che pacificamente l’RAGIONE_SOCIALE aveva indicato nelle tre domande d’insinuazione tardiva.
2.1.Il richiamo alla disposizione che regola il ‘tipo’ di interesse richiesto e le norme che presiedono alla sua quantificazione, ivi predeterminate, consentono dunque l’agevole individuazione degli elementi essenziali dell’obbligazione complessivamente pretesa (cfr. Cass n. 7278/22) e il perimetro entro il quale l’amministrazione si è mossa per quantificare specificamente l’obbligazione degli interessi. Dunque, hanno specificato le sezioni unite, va escluso che si debbano esplicitare le modalità di calcolo che hanno condotto alla quantificazione del debito da interessi qualora esse siano determinabili sulla base di mere operazioni matematiche, in base a quanto previsto normativamente.
3.- In particolare poi, con riguardo a ipotesi, come quelle in esame, in cui il debito per interessi corrisponde a quello dichiarato dallo stesso contribuente con le dichiarazioni ex art. 36bis d.P.R. n. 602/1973 e 54bis d.P.R. n. 633/1972, i fatti e gli elementi di diritto evocati dall’art. 93, comma 3, n. 3, l.fall. si rinvengono nella dichiarazione, che, quindi, è sufficiente richiamare, insieme con l’indicazione del parametro normativo in base al quale l’amministrazione ha proceduto al computo degli interessi indicati in domanda: « il riferimento agli elementi della dichiarazione quadro, modulo, rigo, periodo di riferimento, data degli eventuali versamenti tardiviesonera l’amministrazione dall’onere motivazionale in ordine all’obbligazione relativa agli interessi (Cass., 8 marzo 2019, n. 6812, più volte cit.), limitatamente alla decorrenza dell’obbligazione che il contribuente può agevolmente individuare, mentre lascia inalterata la necessità che l’emittente la cartella fornisca l’indicazione del parametro normativo in base al quale l’amministrazione ha proceduto al computo degli interessi
indicati in cartella » (Cass., sez. un., n. 22281/22, cit., punto 13.5.1).
4.- La censura è quindi accolta, e il decreto cassato, con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Firenze in diversa composizione.
Per questi motivi
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Firenze in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2024.