Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3167 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3167 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9823/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
– ricorrente –
CONTRO
VERONE NOME
-intimato – avverso la sentenza resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, n. 2941/3/2023 , depositata in data 23.10.2023, non notificata;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME all’adunanza camerale dell’8.1.2026;
TRIBUTI: sanzioni buona fede contribuente -oggetto della prova.
FATTI DI CAUSA
1. In data 24 novembre 2014 veniva notificata a COGNOME NOME la comunicazione di irregolarità n. NUMERO_DOCUMENTO, predisposta dall”RAGIONE_SOCIALE Bari all’esito del controllo automatizzato della dichiarazione modello NUMERO_DOCUMENTO, relativa all’anno d’imposta 2011, ex 36bis del DPR 600/1973. Il sistema informatizzato dell’Anagrafe tributaria, sulla base dei dati dichiarati e di quelli presenti a sistema, aveva riscontrato che al quadro RX della dichiarazione dei redditi era stata indicata una eccedenza di versamenti a saldo IRPEF per €122.402,00 mai effettuati.
Conseguentemente, a tale atto facevano seguito: 1) la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, notificata il successivo 19 maggio 2015, con la quale veniva recuperata l’IREPF per omesso o carente versamento pari a € 122.399,00, oltre sanzioni pari a € 36.719,70; 2) -l’avviso d i accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo al periodo d’imposta 2012, notificato il 19 ottobre 2015, con il quale, constatato l’utilizzo di crediti inesistenti e l’effettuazione di ritenute inesistenti, venivano accertate una maggiore IRPEF di € 38.482,00 e una maggiore IVA di € 27.300,00, con irrogazione di sanzioni per € 94.500,00, per violazione dell’art. 6, comma 6, e 5, comma 4, DLGS n.471/1997 (IVA -illegittima detrazione d’imposta – dichiarazione con imposta inferiore a quella dovuta) e di € 76.964,00 per violazione dell’art.1, comma 2, D.lgs n. 471/1997 (IRPEF – presentazione di dichiarazione infedele). Tuttavia, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate con gli atti relativi alle annualità precedenti per un totale di € 10.500,00, queste venivano determinate nella misura complessiva di € 160.964,00; 3) l’atto di recupero n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo ai periodi d’imposta 2010, 2011 e 2012, notificato il 19 ottobre 2015, con il quale veniva recuperato il credito d’imposta pari a € 964,37, indebitamente utilizzato in compensazione ai sensi dell’art.17 D.Lgs n. 241/1997. Veniva irrogata, altresì, la sanzione di
cui all’art.27, comma 18, primo periodo, del DL 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2008, n. 2, nella misura complessiva di € 299.294,84.
1.1. I suddetti atti, oltre che dal controllo automatizzato della dichiarazione (per quanto concerne la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA), scaturivano dalle risultanze di una verifica fiscale dell’Ufficio controlli, eseguita nei confronti del contribuente e conclusasi con la redazione del processo verbale di constatazione (di seguito, solo pvc) del 30 gennaio 2015, da cui era emerso che COGNOME NOME, per gli anni oggetto di verifica, aveva utilizzato in compensazione crediti d’imposta inesistenti, che non trovavano alcun riscontro nelle dichiarazioni fiscali presentate o, comunque, erano stati utilizzati in misura superiore a quella spettante. Con specifico riguardo alla dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2012, la parte aveva indicato ritenute IRPEF inesistenti oltre ad acquisti imponibili ai fini IVA in misura superiore a quella risultante dai registri obbligatori.
La C.T.P. di Bari, adita dal contribuente con separati ricorsi, li accoglieva parzialmente, previa riunione, con sentenza n. 3286/22/16.
L’Ufficio, in relazione ai capi di soccombenza, proponeva appello, censurando la erronea motivazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 D.LGS n. 472/97 e la violazione dell’art. 27, co. 18, del D.L. 185/2008. La parte appellata depositava controdeduzioni con appello incidentale.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado (d’ora in poi CGT -2) respingeva l’appello principale dell’Ufficio ed accoglieva parzialmente l’appello incidentale del contribuente, ritenendo che quest’ultimo avesse provato di essere in buona fede, dovendosi aderire alla ricostruzione operata dal difensore, secondo cui il mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte era dipeso dal comportamento fraudolento del commercialista di fiducia, come puntualmente precisato nella denuncia querela sporta in data 6.8.2015. Infine, quanto alla censura , proposta dall’Ufficio, di asserita
violazione dell’art.27, comma 18, del D.L. n. 185/2008, riteneva che la rideterminazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, compiuta dalla sentenza di prime cure, non riguardasse le sanzioni relative ai crediti inesistenti, che erano state integralmente annullate dalla CTP e non ridotte, bensì le sanzioni relative ai pretesi omessi versamenti, dal che l’inapplicabilità della norma invocata. . Avverso la precitata sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso
5 per cassazione, affidato a due motivi.
COGNOME NOME è rimasto intimato.
Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale dell’8.1.2026.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo -rubricato « violazione e falsa applicazione dell’art.6, comma 3, D.Lgs. n.472/1997, nonché dell’art.2697 c.c., in relazione all’art. art. 360 n.3 c.p.c. », l’RAGIONE_SOCIALE deduce che, pur muovendo la C.G.T-2 dal corretto assunto che, ai fini della disapplicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni prevista dall’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, l’onere della prova dell’assenza di colpa ricade sul contribuente, aveva poi erroneamente ritenuto assolto tale onere, pur in mancanza della necessaria dimostrazione che l’omesso pagamento dei tributi era addebitabile esclusivamente a terzi. La norma, infatti, stabilisce che, per esonerare il contribuente da responsabilità, questi deve dimostrare ‘ che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi ‘, ma il contribuente non aveva affatto dimostrato che l’indebito utilizzo dei crediti d’imposta inesistenti, contestato dall’Ufficio, fosse ascrivibile esclusivamente al proprio commercialista, senza che potesse essergli addebitata alcuna culpa in vigilando ; né tantomeno la denuncia-querela presentata alla Procura della Repubblica poteva da sola costituire un’esimente. Quest’ultima, infatti, come si dava atto in sentenza, era
stata presentata in epoca successiva ai fatti contestati dall’Ufficio, anzi, dopo la proposizione del ricorso avverso la cartella di pagamento oggetto della presente controversia ed in ogni caso essa non poteva dirsi sufficiente a dimostrare l’assenza di culpa in vigilando . In tal senso si era espressa questa Corte che, nella ordinanza n. 19422/2018, aveva statuito il principio di diritto secondo cui ‘ non è sufficiente per evitare la responsabilità del delegante la produzione della denuncia presentata all’autorità giudiziaria, ma occorre dimostrare l’assenza di colpa di vigilanza in capo al mandante (…)’. In altri termini, essendo il COGNOME il diretto ed unico beneficiario RAGIONE_SOCIALE compensazioni con crediti inesistenti, egli non poteva non essere al corrente di un fatto posto in essere nel suo esclusivo interesse. Il comportamento illecito posto in essere dal consulente, di per sé considerato, non sarebbe sufficiente per mandare esente da responsabilità il contribuente, essendo necessario, a tal fine, che questi dimostri di aver esercitato il dovuto e ordinario controllo sul professionista delegato. In tal senso, come richiamato, è orientata la giurisprudenza unanime (Cass., ordinanza del 18 novembre 2019, n. 29849; conforme Cass., ordinanza del 7 novembre 2018, n. 28359; Cass. ordinanza del 6 maggio 2021, n. 11958).
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Da quanto si evince dalla motivazione della pronuncia impugnata, i giudici del gravame si sono sostanzialmente limitati a dar credito alla versione dei fatti fornita dal difensore del contribuente, senza indicare la benché minima fonte di prova, ad eccezione della denuncia penale presentata dal contribuente, peraltro solo in corso di causa, che di per sé sola non è idonea a dimostrare l’assenza di colpa in capo al contribuente. La CGT2 ha pertanto violato le regole di riparto dell’onere probatorio, secondo cui, come più volte affermato da questa Corte, in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell’esclusione di responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo, grava sul contribuente
ai sensi dell’art. 5 del d. Lgs. n. 472 del 1997 la prova dell’assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d’ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza; conseguentemente, non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l’agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l’ignoranza dei presupposti dell’illecito e dunque non superabile con l’uso della normale diligenza (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2139 del 30/01/2020, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12901 del 15/05/2019, Cass. sez. 5, n. 34375/2025).
Con il secondo motivo, rubricato « motivazione gravemente illogica. Nullità della decisione. Violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. e 36 D.LGS n. 546/1992, in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c .», l’RAGIONE_SOCIALE assume che il collegio regionale ha erroneamente ritenuto che la censura sollevata dall’Ufficio si riferisse alla ‘ rideterminazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, compiuta dalla sentenza di prime cure’, che ‘ non riguarda le sanzioni relative ai crediti inesistenti, che sono state integralmente annullate dalla CTP e non ridotte, bensì le sanzioni relative ai pretesi omessi versamenti ‘. Il Collegio, quindi, aveva affermato che tale censura era ‘ infondata in quanto ha ad oggetto la violazione dell’art. 27, comma 18, del D.L. n. 185/2008, totalmente inapplicabile alla fattispecie in esame’ . Di contro, dal tenore dell’atto d’appello proposto dall’Ufficio, riprodotto nell’odierno ricorso, si evincerebbe che la censura in discorso si riferiva invece
all’annullamento RAGIONE_SOCIALE ‘ sanzioni sui crediti inesistenti ‘ disposto dai Giudici di primo grado. Ne sarebbe riprova il richiamo dell’Ufficio al disposto di cui all’art. 27 citato, concernente la fattispecie di ‘ utilizzo in compensazione di crediti inesistenti ‘, che diversamente non avrebbe avuto alcun senso ove avesse inteso lagnarsi della rideterminazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni relative agli omessi versamenti. Pertanto, la sentenza impugnata dovrebbe essere integralmente riformata, essendo pacifico e incontestato, nel caso di specie, l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti e dovendo trovare, pertanto, lineare applicazione il disposto di cui all’art. 27, comma 18, del D.L. n. 185/2008, che i giudici di appello, invece, avevano inopinatamente ed illogicamente ritenuto ‘ totalmente inapplicabile alla fattispecie in esame’.
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. Si legge nella sentenza impugnata : ‘Quanto poi alla censura, proposta dall’Ufficio, di asserita violazione dell’art.27, comma 18, del D.L. n. 185/2008, va rilevato che la rideterminazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, compiuta dalla sentenza di prime cure, non riguarda le sanzioni relative ai crediti inesistenti, che sono state integralmente annullate dalla CTP e non ridotte, bensì le sanzioni relative ai pretesi omessi versamenti. Pertanto, tale censura dell’RAGIONE_SOCIALE appellante è infondata in quanto ha ad oggetto la violazione dell’art. 27, comma 18, del D.L. n. 185/2008, totalmente inapplicabile alla fattispecie in esame.’
2.3. Come si desume dall’atto di appello, ritrascritto in ricorso in ossequio al canone dell’autosufficienza e presente in atti, il motivo di censura si riferiva alle sanzioni conseguenti all’utilizzo di crediti inesistenti e non a quelle conseguenti agli omessi versamenti. Il travisamento del contenuto del motivo di gravame si risolve pertanto nel denunziato vizio di motivazione.
In accoglimento del ricorso, la sentenza va pertanto cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia di secondo grado della Puglia, in diversa
composizione, che provvederà ad un nuovo esame, oltre che a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8.1.2026
Il Presidente
(NOME COGNOME)