Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 149 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 149 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19463/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n. 2420/2024 depositata il 25/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 2420/02/24 del 25/03/2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -Sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE (di seguito CGT2) accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 1344/07/19 della Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dall’associazione contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 20 12.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, con l’atto impositivo l’Ufficio contestava, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, l’insussistenza dei presupposti per godere dei benefici fiscali in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE).
1.2. La CGT2 accoglieva l’appello dell’associazione contribuente evidenziando, per quanto ancora interessa, che: a) le presunzioni indicate dall’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento (pagamenti non tracciabili, non democraticità della compagine, pagamenti effettuati al presidente, somme riscosse per le prestazioni, elargizione di indennità) erano state smentite dalla prova contraria offerta da RAGIONE_SOCIALE in sede di contraddittorio; b) in particolare, non vi era prova sufficiente della non democraticità della gestione, la RAGIONE_SOCIALE aveva svolto regolarmente l’attività sportiva, vi era un rilevante numero di tesserati, non risultavano utili distribuiti o somme elargite al presidente, ma solo rimborsi spese o indennità, non risultavano introiti da attività commerciale, la contabilità era correttamente tenuta in relazione agli scopi dell’associazione e la violazione RAGIONE_SOCIALE regole di trasparenza comportava unicamente una sanzione; c) non risultava nemmeno lo svolgimento prevalente di attività commerciale ovvero lo svolgimento di attività complementari
rispetto a quelle concernenti l’attività sportiva, né gli amministratori avevano cointeressenze in altre società.
L’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso AE contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e dell’art. 148 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE Imposte sui Redditi TUIR), per avere la CGT2 annullato l’avviso di accertamento impugnato senza accertare se il complesso degli elementi indiziari addotti dall’Amministrazione a sostegno dell’atto accertativo, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non siano in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento.
1.1. Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.
1.2. L’accertamento tributario, sia con riferimento all’imposizione diretta che all’IVA, può fondarsi anche su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove “certe”. Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal
contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, secondo comma cod. civ. (cfr. Cass. n. 14237 del 07/06/2017; Cass. n. 9784 del 23/04/2010).
1.3. La valutazione RAGIONE_SOCIALE circostanze indiziarie si atteggia, peraltro, in maniera peculiare nel caso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, atteso che spetta a queste ultime -ove vogliano accedere al regime fiscale speciale previsto dalla legge -fornire la prova della sussistenza dei relativi requisiti per l’ottenimento dei benefici, primi fra tutti l’esercizio di un’attività sportiva dilettantistica e la conseguente affiliazione al RAGIONE_SOCIALE (cfr. Cass. n. 10452 del 21/04/2021). Inoltre, la RAGIONE_SOCIALE deve fornire la prova della democraticità della gestione sociale, atteso che le agevolazioni tributarie « si applicano solo a condizione che le RAGIONE_SOCIALE interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto » (Cass. n. 4872 dell’11/03/2015) e, come più sopra osservato, non deve svolgere attività commerciale prevalente per un periodo significativo, peraltro necessariamente superiore al singolo esercizio (Cass. n. 39789 del 2021, cit.).
1.4. Orbene, la sentenza impugnata non è rispettosa dei superiori principi di diritto. Invero, la CGT2 ha escluso in radice l’idoneità RAGIONE_SOCIALE circostanze di fatto indicate dall’Ufficio a determinare la decadenza dell’ASD dal regime agevolativo, ma senza tenere conto che l’onere della prova grava in ogni caso su RAGIONE_SOCIALE.
1.5. In particolare, con riferimento alla democraticità della gestione (requisito che di per sé solo è idoneo a determinare la perdita dei benefici), il giudice di appello ha affermato: «dagli atti risulta che le assemblee sono state tenute regolarmente, con regolare convocazione trasmessa ai soci. La circostanza che non fossero presenti tutti i soci o un numero cospicuo, non rileva, atteso che ogni aderente ha la libertà di partecipare ai lavori dell’assemblea. La
violazione del principio di democraticità presuppone un’indagine, di tipo qualitativo, molto più approfondita e accurata, non certo basata solo su semplici indizi. La scarsa partecipazione numerica ai momenti assembleari e la convocazione verbale dell’assemblea non può essere utilizzata quale scorciatoia dall’RAGIONE_SOCIALE per disconoscere i benefici fiscali RAGIONE_SOCIALE asd, ma dev’essere riscontrata una mancanza assoluta di forme di comunicazione idonee ad informare gli associati RAGIONE_SOCIALE convocazioni assembleari e RAGIONE_SOCIALE decisioni degli organi sociali, come anche l’esercizio limitato del diritto di voto (dovuto alla presenza, di fatto, di categorie di associati privilegiati) in relazione alle deliberazioni inerenti l’approvazione del bilancio, le modifiche statutarie, l’approvazione dei regolamenti, la nomina di cariche direttive. Ciò non risulta essere accaduto o quanto meno non è stata fornita un’idonea prova».
1.5.1. È agevole rilevare come la sentenza di appello addossi la prova della democraticità della gestione ad AE, così invertendo il relativo onere: a fronte degli elementi indiziari forniti dall’Ufficio e denotanti carenza di democraticità è l’associazione a dover provare che statuto e atto costitutivo rispondano ai requisiti previsti dalla legge, che sia garantita un’effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa e che non ci siano categorie di associati privilegiati.
1.6. Sotto questo profilo, pertanto, il motivo è fondato e va accolto.
In conclusione, il motivo di ricorso va accolto nei termini di cui sopra, e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CGT2 della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione, cassa
la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 29/10/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME