Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4834 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4834 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 22316/2016 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale: EMAIL)
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE STACCATA DI SALERNO, n. 1515/16 depositata il 19 febbraio 2016
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 15 gennaio 2025 dal Consigliere COGNOME NOME
rilevato che:
-l’avviso di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale è stato comunicato all’AVV_NOTAIO del foro di Vallo RAGIONE_SOCIALEa Lucania, difensore del ricorrente, mediante deposito in Cancelleria, non essendo stato possibile eseguire la comunicazione a mezzo posta elettronica
certificata, in quanto ;
da informazioni acquisite tramite la Cancelleria presso il Consiglio RAGIONE_SOCIALE‘Ordine di appartenenza, il sunnominato AVV_NOTAIO risulta cancellato dall’ RAGIONE_SOCIALE degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2 marzo 2022;
considerato che:
in tema di procedimento dinanzi alla Corte Suprema, è invalida la comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza nei confronti del difensore cancellatosi, anche volontariamente, dall’RAGIONE_SOCIALE, in quanto indirizzata a un soggetto non più abilitato a riceverla, perché privo RAGIONE_SOCIALEo «ius postulandi» (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26856/2017);
-nel giudizio di cassazione non opera l’istituto RAGIONE_SOCIALE‘interruzione, ma l a cancellazione RAGIONE_SOCIALE‘avvocato dall’RAGIONE_SOCIALE dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori impone alla Corte di garantire alla parte interessata la possibilità di nominare un nuovo difensore, essendosi in presenza di un evento che incide negativamente sull’esercizio del diritto di difesa e sull’integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità deve essere garantita in tale giudizio in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito, secondo i princìpi del giusto processo (cfr. Cass. n. 11300/2023);
ritenuto che, alla luce di quanto precede, si renda necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, onde consentire al ricorrente di provvedere all ‘eventuale nomina di un nuovo difensore;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che, a cura RAGIONE_SOCIALEa Cancelleria, l’avviso di fissazione RAGIONE_SOCIALEa successiva udienza sia comunicato personalmente alla parte ricorrente, onde consentirle di provvedere all’eventuale nomina di un nuovo difensore .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione