Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4834 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4834 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 22316/2016 R.G. proposto da COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME (domicilio digitale: EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE STACCATA DI SALERNO, n. 1515/16 depositata il 19 febbraio 2016
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 15 gennaio 2025 dal Consigliere COGNOME NOME
rilevato che:
-l’avviso di fissazione dell’adunanza camerale è stato comunicato all’avv. COGNOME COGNOME del foro di Vallo della Lucania, difensore del ricorrente, mediante deposito in Cancelleria, non essendo stato possibile eseguire la comunicazione a mezzo posta elettronica
certificata, in quanto ;
da informazioni acquisite tramite la Cancelleria presso il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, il sunnominato avv. COGNOME risulta cancellato dall’ albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2 marzo 2022;
considerato che:
in tema di procedimento dinanzi alla Corte Suprema, è invalida la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza nei confronti del difensore cancellatosi, anche volontariamente, dall’albo, in quanto indirizzata a un soggetto non più abilitato a riceverla, perché privo dello «ius postulandi» (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26856/2017);
-nel giudizio di cassazione non opera l’istituto dell’interruzione, ma l a cancellazione dell’avvocato dall’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori impone alla Corte di garantire alla parte interessata la possibilità di nominare un nuovo difensore, essendosi in presenza di un evento che incide negativamente sull’esercizio del diritto di difesa e sull’integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità deve essere garantita in tale giudizio in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito, secondo i princìpi del giusto processo (cfr. Cass. n. 11300/2023);
ritenuto che, alla luce di quanto precede, si renda necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, onde consentire al ricorrente di provvedere all ‘eventuale nomina di un nuovo difensore;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che, a cura della Cancelleria, l’avviso di fissazione della successiva udienza sia comunicato personalmente alla parte ricorrente, onde consentirle di provvedere all’eventuale nomina di un nuovo difensore .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione