Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4834 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4834  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 22316/2016 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale: EMAIL)
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro  tempore , domiciliata  in  Roma  alla  INDIRIZZO  presso  gli  uffici RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE STACCATA DI SALERNO, n. 1515/16 depositata il 19 febbraio 2016
Udita  la  relazione  svolta  nell’adunanza  camerale  del  15  gennaio 2025 dal Consigliere COGNOME NOME
rilevato che:
-l’avviso di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale è stato comunicato all’AVV_NOTAIO del foro di Vallo RAGIONE_SOCIALEa Lucania, difensore del ricorrente,  mediante  deposito  in  Cancelleria,  non  essendo  stato possibile  eseguire  la  comunicazione  a  mezzo  posta  elettronica
certificata,  in  quanto  ;
da informazioni acquisite tramite la Cancelleria presso il Consiglio RAGIONE_SOCIALE‘Ordine  di  appartenenza,  il  sunnominato  AVV_NOTAIO risulta cancellato  dall’ RAGIONE_SOCIALE  degli  avvocati  abilitati  al  patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2 marzo 2022;
considerato che:
in tema di procedimento dinanzi alla Corte Suprema, è invalida la comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza nei confronti del difensore  cancellatosi,  anche  volontariamente, dall’RAGIONE_SOCIALE,  in  quanto indirizzata a un soggetto non più abilitato a riceverla, perché privo RAGIONE_SOCIALEo «ius postulandi» (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26856/2017);
-nel giudizio di cassazione non opera l’istituto RAGIONE_SOCIALE‘interruzione, ma l a cancellazione RAGIONE_SOCIALE‘avvocato dall’RAGIONE_SOCIALE dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori impone alla Corte di garantire alla parte interessata la possibilità di nominare un nuovo difensore, essendosi in presenza di un evento che incide negativamente sull’esercizio del diritto di difesa e sull’integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità deve essere garantita in tale giudizio in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito, secondo i princìpi del giusto processo (cfr. Cass. n. 11300/2023);
ritenuto  che, alla  luce  di  quanto  precede,  si  renda  necessario rinviare  la  causa  a  nuovo  ruolo,  onde  consentire  al  ricorrente  di provvedere all ‘eventuale nomina di un nuovo difensore;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che, a cura RAGIONE_SOCIALEa Cancelleria, l’avviso di fissazione RAGIONE_SOCIALEa successiva  udienza  sia comunicato personalmente alla parte ricorrente, onde consentirle di provvedere all’eventuale nomina di un nuovo difensore .
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  RAGIONE_SOCIALEa  Sezione