Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1977 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1977 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14177/2016 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso ex art. 86 cod.proc.civ., NOME (CODICE_FISCALE) e d all’ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COMUNE DI RIETI
-intimato-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 6416/2015 depositata il 02/12/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 6416/1/15, depositata il 2/12/2015, della Commissione tributaria regionale del Lazio che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di due avvisi di accertamento della maggiore ICI dovuta rispetto a quella versata, relativamente agli anni 2009 e 2010, con riguardo alla proprietà dei fabbricati siti in Rieti, INDIRIZZO ed in INDIRIZZO, ha rigettato l’appello proposto dal contribuente nei confronti del Comune di Rieti, avverso la sentenza n. 403/2014 della Commissione tributaria provinciale di Rieti.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure, sfavorevole per il contribuente, sul rilievo che «negli anni oggetto di accertamento il possesso di tre (e non due, come dallo stesso sostenuto) unità immobiliari di cui una a titolo di abitazione principale» e che «il Comune, quindi, si è limitato ad imputare al sig. COGNOME le differenze delle somme ancora dovute (differenza da versare) sugli immobili di natura diversa da quella di abitazione principale.»
Il Comune è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod.proc. civ., in ordine alla domanda formulata, sin al primo grado di giudizio, avente ad oggetto l’applicazione dell’esenzione ICI per gli immobili adibiti ad ‘abitazione principale’ del contribuente e del proprio nucleo familiare, restando indifferente che detta abitazione, nel caso di specie, fosse costituita da più unità catastali diverse ma, di fatto, strutturalmente unite tra loro.
Con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360, comma primo n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 36, comma 2 n.4, d.lgs. n. 546 del 1992, 132, comma 2, cod.proc.civ., 118 disp. att. cod.proc.civ., per essere stata, in ogni caso, travisato il thema decidendum rappresentato dalla applicabilità dell’esenzione ICI all’immobile individuato sub Mappale 129-Subalterno 7, il quale era, di fatto, strutturalmente unito all’immobile individuato sub Mappale 129 – Subalterno 19, con il quale formava l’unica unità abitativa del contribuente e della sua famiglia, essendo incontestata, ed ininfluente ai fini della negata agevolazione, la circostanza del possesso di tre unità immobiliari distintamente iscritte in catasto.
Con il terzo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360, comma primo n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2697 cod. civ., 115, comma primo, cod. proc. civ., per non essere stato considerato dalla CTR un fatto incontestato tra le parti e segnatamente la strutturale unificazione dell’immobile individuato sub Mappale 129-Subalterno 7, con l’immobile individuato sub Mappale 129 Subalterno 19, circostanza decisiva ai fine dall’applicabilità dell’esenzione ICI, trattandosi di un’unica unità abitativa, destinata ad abitazione principale del contribuente e della propria famiglia.
Con il quarto motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360, comma primo n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt.1, commi 1 e 2, d.l. n. 93 del 2008, conv. con modific. con l. n. 126 del 2008, 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, per non essere stata applicata l’esenzione ICI prevista per le ‘abitazioni principali’ dal momento che il contribuente aveva dimostrato l’unificazione dei due immobili e la loro destinazione ad ‘abitazione principale’.
Va, preliminarmente, rilevato che l’AVV_NOTAIO, in giudizio personalmente avendone la qualità ai sensi dell’art. 86 cod.proc.civ. (ora difeso anche dall’AVV_NOTAIO), ha chiesto la notifica del ricorso per cassazione all’Ufficiale Giudiziario presso la Corte di Appello di Roma che si è avvalso del servizio postale per il tramite (art. 149 cod. proc. civ.), ed in atti è presente la ricevuta di accettazione della raccomandata n. 76717336284-5, destinatario il Comune di Rieti, in data 3/6/2016 ma non la cartolina postale di ricevimento ed
il predetto Comune è rimasto intimato, per cui alcun effetto sanante si è determinato.
Trova applicazione il principio secondo cui la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 cod.proc.civ., è richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio, con la conseguenza – secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cass. Sez. U. n. 627/2008, seguita da numerose altre, tra cui Cass. n. 9453/2011; Cass. n. 14780/2014; Cass. n. 7480/2018 e Cass. n. 28892/2021) – che, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento nel termine utile massimo possibile ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è da dichiararsi inammissibile (con effetto istantaneo ed irretrattabile), non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod.proc.civ. (salva l’ipotesi eccezionale dell’eventuale rimessione in termini, che non ricorre, né è stata invocata, nel giudizio in questione).
In definitiva, per l’assorbente motivo pregiudiziale appena evidenziato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, a carico del ricorrente, se dovuto.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.