Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1711 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1711 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
Oggetto:
attività di impresa – vendita opere d’arte – accertamenti bancari –
Consigliere –
Consigliere –
CC – 04/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO del ruolo RAGIONE_SOCIALE dell’anno 20 18 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in INDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata;
– ricorrente –
contro
NOME;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 865/4/2017, depositata il giorno 4 settembre 2017; udita la relazione svolta in camera di consiglio del 4 luglio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
considerato che:
d all’esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l’RAGIONE_SOCIALE aveva notificato a NOME COGNOME un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno di imposta 2009, aveva richiesto il pagamento dell’ Irpef, Iva e Irap non versate in quanto lo stesso aveva svolto attività di commercio di opere d’arte; avverso il suddetto atto impositivo il contribuente aveva proposto ricorso che era stato parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia; avverso la pronuncia del giudice di primo grado sia il contribuente che l’RAGIONE_SOCIALE avevano proposto appello;
la Commissione tributaria regionale del Veneto ha accolto parzialmente l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , in particolare ha ritenuto che: il contribuente aveva svolto attività di impresa di commercio di opere d’arte ma, non sussistendo i presupposti di una autonoma organizzazione, non era legittimo l’assoggettamento a Irap e, inoltre, non potevano essere considerati, ai fini della determinazione del maggior ricavo non dichiarato, i prelevamenti dai conti correnti del contribuente; ai fini Iva, doveva trovare applicazione il regime speciale del margine e la determinazione dell’imponibile secondo il regime forfettario; non sussisteva alcuna lesione del diritto di difesa del contribuente; era legittima la deduzione dei costi nella misura forfettaria dell’8 0 per cento del ricavi; erano corrette le sanzioni applicate;
l’RAGIONE_SOCIALE ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi di censura;
il contribuente è rimasto intimato;
ritenuto che:
in via pregiudiziale e assorbente va rilevato che parte ricorrente non ha provveduto a depositare l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso nei confronti dell’intimato;
il ricorso contiene unicamente la relata di notifica del ricorso e l’atto di accettazione dell’RAGIONE_SOCIALE ai fini della notifica, ma non risulta depositata la copia dell’avviso di ricevimento necessaria ai fini della valutazione della regolarità del contraddittorio e della tempestività della notifica;
questa Corte ha più volte precisato che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149, cod. proc. civ., è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione, della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291, cod. proc. civ., e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo” (Cass. civ., 27 ottobre 2017, n. 25552; Cass. civ., 4 giugno 2010, n. 13639);
difettando quindi la prova della ricezione della raccomandata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
nulla per le spese stante la mancata difesa dell’intimato;
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il giorno 4 luglio 2023.