Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15921 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15921 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 06/06/2024
Catasto Classamento-Rendita
ORDINANZA
, (PEC:
sul ricorso iscritto al n. 5623/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME EMAIL ) e dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Direttore p.t. , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici, in Roma, INDIRIZZO, ope legis domicilia (Pec: EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1026/2022, depositata il 5 settembre 2022, della Commissione tributaria regionale del Veneto;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 29 aprile 2024, dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
-con sentenza n. 1026/2022, depositata il 5 settembre 2022, la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso le impugnazioni di due avvisi di accertamento catastale (n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO) con i quali l’RAGIONE_SOCIALE aveva provveduto d’ufficio (ai sensi della l. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 277) all’aggiornamento del classamento (in categoria D/8) di unità immobiliari che, integrando un centro commerciale sito nel Comune di San Giovanni Lupatoto, risultavano classate (a seguito di dichiarazione docfa presentata dalla contribuente) quali beni non censibili;
1.1 -a fondamento del decisum , e per quel che qui rileva, il giudice del gravame ha considerato che:
gli avvisi di accertamento -che erano fondati sulle disposizioni di cui all’art. 1, comma 277, cit. erano stati preceduti -inutilmente decorso il termine assegnato alla parte privata per provvedere all’aggiornamento catastale da «un sopralluogo istruttorio tenutosi in data 20/07/2017 con sottoscrizione del verbale redatto in contraddittorio con i rappresentanti della parte dove veniva contestata la natura censibile dei beni che costituivano servizi comuni della struttura quali la galleria commerciale, i parcheggi coperti e quelli scoperti e i portici.»;
-doveva, pertanto, ritenersi destituita di fondamento l’eccezione di difetto di motivazione degli atti impugnati, atti che recavano («anche con un esplicito richiamo … alle disposizioni di cui alla circolare ministeriale 20/01/1984 n. 2.») « l’indicazione della procedura adottata, le operazioni istruttorie eseguite e i criteri adottati per la determinazione RAGIONE_SOCIALE rendite catastali con l’esatta individuazione dei beni e RAGIONE_SOCIALE ragioni che hanno determinato detta procedura»;
–RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo articolato motivo;
-l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
-il ricorso viene alla cognizione della Corte sull’istanza di decisione, corredata dal rilascio di nuova procura speciale, formulata dalla ricorrente in relazione alla proposta di decisione accelerata depositata il 3 dicembre 2023 (art. 380bis cod. proc. civ.).
Considerato che:
-ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, ed alla l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, deducendo, in sintesi, che:
il giudice del gravame -che, in buona sostanza, aveva confuso il contenuto motivazionale degli atti impugnati con le ragioni (i «motivi») del disposto riclassamento di ufficio -aveva finito con l’attribuire una illegittima efficacia sanante all’attività difensiva svolta da essa esponente nel rilevare che gli atti impugnati avevano «certamente consentito a parte contribuente di conoscere l’iter logico seguito e di svolgere una puntuale difesa come nel caso di specie è avvenuto»;
la stessa pronuncia resa dal giudice del primo grado aveva rimarcato -nel disporre la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali -che «solo con le controdeduzioni sono stati, con opportuna evidenza espositiva, chiariti i caratteri RAGIONE_SOCIALE riprese effettuate dall’Ufficio.»;
-posto, allora, che la motivazione dell’atto quale requisito che attiene alla sua intrinseca struttura -non poteva essere integrata in corso di giudizio, l’eccepito difetto di motivazione si correlava all’obiettivo contenuto degli avvisi di accertamento che recavano «una mera elencazione RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari con indicazione RAGIONE_SOCIALE metrature e dei valori attribuiti dalla stessa RAGIONE_SOCIALE»;
-il motivo di ricorso è inammissibile;
-secondo un orientamento consolidato della Corte -che costituisce il portato della proposta di definizione accelerata -la censura involgente la congruità della motivazione dell’avviso di accertamento necessariamente richiede che il ricorso per cassazione riporti i passi della motivazione dell’atto che, per l’appunto, concorrono all’assolvimento dell’obbligo in questione e che si assumano erroneamente interpretati o pretermessi (v. Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde , ex plurimis , Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., 29 maggio 2006, n. 12786);
in termini più generali, la Corte ha statuito che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. è compatibile con il principio di cui all’art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell’assolvimento dell’onere di deposito previsto dall’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l’atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (v. Cass., 19 aprile 2022, n. 12481; Cass. Sez. U., 18 marzo 2022, n. 8950);
3.1 – nella fattispecie il motivo di ricorso si risolve in una (mera) riproposizione di deduzioni difensive che, articolate in punto di motivazione degli avvisi di accertamento, sono connotate da anomia di riferimenti al relativo contenuto, deduzioni che non danno alcun conto dell’effettivo contenuto motivazionale oggetto di contestazione e che,
pertanto, nemmeno mettono la Corte nella condizione di poter verificare il denunciato deficit di motivazione;
-posto, poi, che -diversamente da quanto si assume nell’istanza di decisione (tempestivamente) depositata dalla parte il ricorso per cassazione (a fol. 2 e 3) recava -piuttosto che la descrizione, almeno sintetica, del complessivo contenuto motivazionale degli atti impugnati -la prospettazione degli effetti giuridici che ne erano conseguiti, oltreché una (generica) indicazione della destinazione funzionale RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari (esse stesse nemmeno meglio configurate con riferimento alla valutazione catastale che ne risultava implicata), rimane del tutto evidente che (solo) con detta istanza la parte ha operato una trascrizione (peraltro parziale, come si dirà) del ridetto contenuto motivazionale, così inammissibilmente specificando il contenuto di un ricorso che ex se deve integrare le ragioni di censura che, come ripetutamente statuito dalla Corte, non possono formare oggetto di una successiva memoria nella quale la parte non può specificare od integrare od ampliare il contenuto RAGIONE_SOCIALE originarie argomentazioni che non siano state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo e, tanto meno, dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito (v. Cass. Sez. U., 15 maggio 2006, n. 11097 cui adde , ex plurimis , Cass., 6 luglio 2022, n. 21355; Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 27 agosto 2020, n. 17893; Cass., 28 novembre 2018, n. 30760; Cass., 23 agosto 2011, n. 17603; Cass., 28 agosto 2007, n. 18195);
4.1 – per di più va rimarcato, come anticipato, che l’integrazione in discorso risulta essa stessa parziale a riguardo dell’obiettivo contenuto degli atti impugnati che -secondo quanto oggetto di accertamento da parte dei giudici di merito -evocavano (anche) i presupposti del riclassamento (un invito a provvedere notificato dall’RAGIONE_SOCIALE ai sensi
della l. n. 244 del 2007, art. 1, comma 277, cit.) e l’attività istruttoria medio tempore svolta (un sopralluogo in contraddittorio tra le parti);
-accertamenti in fatto, questi, che, per l’appunto, non hanno formato oggetto di censura alcuna e che, siccome involgendo atti presupposti degli avvisi di accertamento, ne concorrevano a determinare il contenuto motivazionale sulla base del semplice richiamo, quali atti già a conoscenza della parte (cfr., ex plurimis , Cass., 27 febbraio 2020, n. 5346; Cass., 19 novembre 2019, n. 29968; Cass., 5 dicembre 2017, n. 29002; Cass., 11 aprile 2017, n. 9323; Cass., 4 luglio 2014, n. 15327; Cass., 2 luglio 2008, n. NUMERO_DOCUMENTO);
-le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater );
5.1 – trattandosi, poi, di ordinanza il cui contenuto decisorio è conforme alla proposta di definizione comunicata alla parte, va rilevato che l’art. 380 -bis cod. proc. civ. , con riferimento alla decisione accelerata dei ricorsi, al terzo comma prevede che «Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell’articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell’articolo 96. »; e l’art. 96 cod. proc. civ., a sua volta, dispone che: – «In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata» (comma 3); – «Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in
favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000» (comma 4, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 3, comma 6);
5.2 – le Sezioni Unite della Corte -nel rimarcare l’immediata applicabilità RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui al novellato art. 380bis cod. proc. civ. con riferimento ai «giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1 gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in Camera di consiglio» (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 35, comma 6) – hanno statuito, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, che l’art. 380bis , comma 3, cod. proc. civ. – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. – codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass. Sez. U., 27 settembre 2023, n. 27433);
5.3 -mentre, allora, va determinata in € 3.000,00 la somma da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE, la disposizione sanzionatoria di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. va quantificata in € 8.000,00 e, così, correlata alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, avendo la Corte già statuito che il terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., rinviando all’equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa, ovvero ad un loro multiplo, nei limiti segnati ad ogni modo da ragionevolezza (v. già Cass., 30 novembre 2012, n. 21570 cui adde Cass., 15 dicembre 2022, n. 36874; Cass., 11 ottobre 2018, n. 25177; Cass., 21 novembre 2017, n. 27623;
v., altresì, Cass., 4 agosto 2021, n. 22208; Cass., 18 novembre 2019, n. 29812 nonché Corte Cost., 6 giugno 2019, n. 139).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità liquidate in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito nonché, ai sensi dell’art. 380 -bis , comma 3, cod. proc. civ., della ulteriore somma di € 8.000,00; condanna la ricorrente al pagamento di una ulteriore somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2024.