Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22549 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22549 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16124/2023 R.G. proposto da: NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE GIST. TRIB. II GRADO DELLA SICILIA SEZ.ST. DI MESSINA n. 830/02/23 depositata il 25/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 830/02/23 del 25/01/2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – Sezione staccata di Messina (di seguito CGT2) rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 4754/03/17 della Commissione tributaria provinciale di Messina (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di una cartella di pagamento concernente IVA relativa all’anno d’imposta 20 02.
1.1. La CGT2 respingeva l’appello di NOME COGNOME, evidenziando che: a) la notificazione dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento impugnata era stata regolarmente eseguita ai sensi dell’art. 60, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; b) la cartella di pagamento era stata correttamente motivata, contenendo tutti gli elementi previsti dal d.m. n. 321 del 1999; c) il ruolo era stato regolarmente sottoscritto in forma digitale; d) gli interessi richiamati in cartella altro non erano che gli interessi già dovuti ex lege , iscritti a ruolo e meramente riportati nella cartella, la quale faceva, altresì, riferimento ad interessi di mora non calcolati ma anch’essi determinabili ex lege ; e) le altre questioni dovevano ritenersi irrilevanti e inidonee a condurre ad una soluzione di segno contrario.
Avverso la sentenza di appello NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a otto motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) resisteva in giudizio con controricorso, mentre l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) restava intimata.
Con decreto datato 16/09/2023, questa Corte formulava proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
Con istanza del 25/10/2023 il ricorrente chiedeva la decisione del ricorso e, quindi, depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso per cassazione è affidato ad otto motivi che si vanno di seguito a riassumere.
1.1. Con il primo motivo di ricorso NOME COGNOME deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 148 cod. proc. civ. e dell’art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CGT2 erroneamente ritenuto la regolarità della notifica dell’avviso di accertamento anche se la relata di notificazione sia priva di leggibile indicazione del nome e cognome del messo notificatore, nonché della relativa firma e, pertanto, viziata da inesistenza giuridica e/o nullità insanabile.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CGT2 erroneamente ritenuto legittima la procedura di notificazione per irreperibilità assoluta posta in essere dal messo notificatore.
1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ. e del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CGT2 erroneamente applicato le regole legali in materia di adempimenti necessari per il perfezionarsi della notifica a soggetti irreperibili.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ., nonché degli artt. 58 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere il giudice di appello
erroneamente interpretato le norme di legge afferenti all’eccezione di nullità della cartella di pagamento per mancata notifica dell’atto presupposto e del relativo ruolo.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ. e del l’art. 60 del d .P.R. n. 600 del 1973, per avere la CGT2 errato in ordine agli adempimenti relativi al procedimento di notificazione dell’ avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento impugnata.
1.6. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.: i) la nullità della cartella di pagamento per v iolazione e falsa applicazione dell’art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, essendo irregolare il procedimento di formazione del ruolo; ii) la nullità e/o l’ inesistenza dell’avviso di accertamento per mancata sottoscrizione dello stesso, con omessa pronunzia sul punto da parte della CGT2.
1.7. Con il settimo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per non avere la CGT2 rilevato la nullità della cartella di pagamento per mancata trasparenza nel calcolo degli interessi e per l’ erroneo calcolo degli stessi.
1.8. Con l’ottavo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.m. finanze del 3 settembre 1999, n. 321, per avere il giudice di appello omesso di dichiarare la nullità della cartella di pagamento impugnata in relazione ai vizi propri in essa riscontrati.
I motivi dal primo al quinto sono inammissibili per difetto di specificità.
2.1. Invero, laddove il ricorrente contesti la regolarità della notifica di una cartella di pagamento ovvero, come nel caso di specie, di un avviso di accertamento, ha l’onere di trascrivere o riprodurre integralmente, nel contesto del ricorso, le relate di notificazione (Cass. n. 31038 del 30/11/2018; Cass. n. 5185 del 28/02/2017), pena l’inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza.
2.2. Nel caso di specie, infatti, la trascrizione della relata -omessa dal ricorrente -è strettamente funzionale alla comprensione dei motivi di ricorso (Cass. n. 1150 del 17/01/2019), atteso che la relata non risulta integralmente riportata nemmeno nel contesto della sentenza impugnata e questa Corte non ha la possibilità di valutare ex actis la fondatezza RAGIONE_SOCIALE contestazioni proposte.
Il sesto motivo, con il quale si denuncia la sottoscrizione del ruolo da parte di soggetto non dotato del potere di farlo e l’omessa sottoscrizione dell’avviso di accertamento, è in parte infondato e in parte inammissibile.
3.1. In primo luogo, va evidenziato che non sussiste il vizio di omessa pronuncia in relazione alla mancata sottoscrizione dell’avviso di accertamento, avendo la CGT2 espressamente affermato che gli ulteriori motivi proposti devono ritenersi disattesi in ragione della loro incompatibilità con la decisione assunta.
3.2. In secondo luogo, la mancata trascrizione o allegazione dell’avviso di accertamento rende inammissibile, per difetto di specificità, la contestazione concernente il difetto di sottoscrizione dell’atto impositivo.
3.3. Quanto al vizio del procedimento di emissione del ruolo, basterà evidenziare che il ruolo è atto interno dell’Amministrazione finanziaria e che « l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l’ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell’atto
amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell’esistenza del potere o della provenienza dell’atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno RAGIONE_SOCIALE sue deduzioni. D’altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l’applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell’art. 21 octies della l. n. 241 del 1990 » (Cass. n. 27561 del 30/10/2018; Cass. n. 19405 del 08/07/2021).
Il settimo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata determinazione degli interessi, è inammissibile.
4.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « La cartella di pagamento, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il “quantum” del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della l. n. 241 del 1990 (…)» (Cass. S.U. n. 22281 del 14/07/2022).
4.2. Nel caso di specie, la CGT2 ha accertato che le modalità di computo degli interessi sono evincibili dalla cartella di pagamento, sicché il motivo si traduce in una indebita contestazione di tale accertamento in fatto, inammissibile sotto il profilo della violazione di legge.
L’ottavo motivo di ricorso , involgente la nullità della cartella di pagamento per difetto dei requisiti essenziali, è inammissibile.
5.1. Ancora una volta il ricorso per cassazione incorre in un difetto di specificità, essendo stata omessa la trascrizione della cartella di
pagamento; né è consentito a questa Corte, in ragione della natura della censura, l’esame degli atti inseriti nel fascicolo di parte.
In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite superiore ad euro 520.000,00. Nulla per le spese in favore di COGNOME, rimasta intimata.
6.1. Il contribuente va, altresì, condannato, ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamati dall’art. 380 bis cod. proc. civ., al pagamento RAGIONE_SOCIALE ulteriori somme pure liquidate in dispositivo.
6.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 10.600,00, oltre alle spese di prenotazione a debito e alla somma di euro 6.000,00 a titolo di responsabilità aggravata; condanna, altresì, il ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del
ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 16/02/2024.