Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32903 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32903 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME , del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, del Foro di Roma, con indirizzo PEC indicato in atti;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE ;
-intimata –
avverso
la sentenza n. 421 del 2020, pronunciata il 3/02/2020 dalla Commissione tributaria regionale del Veneto, sez. 1, e pubblicata il 22/09/2020;
udita la relazione svolta in c.c. dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Oggetto: RAGIONE_SOCIALE – Autonoma organizzazione.
FATTI DI CAUSA
Al ricorrente veniva notificato avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per maggiore IRPEF, RAGIONE_SOCIALE e IVA, in relazione all ‘ anno d ‘ imposta 2012.
In primo grado le parti raggiungevano un accordo per la cessazione della materia del contendere relativamente a IRPEF ed IVA, mentre la Commissione provinciale rigettava il ricorso del contribuente in merito all’RAGIONE_SOCIALE, argomentando per la sussistenza dell’autonomia organizzativa quanto all’ attività del professionista (commercialista), attese il carattere non meramente esecutivo RAGIONE_SOCIALE mansioni svolte dall’unica dipendente (segretaria).
Anche in appello, le doglianze del privato non trovavano accoglimento e in particolare, per quanto rileva, cioè avuto riguardo all’RAGIONE_SOCIALE , veniva sottolineato che, anche per il contratto di lavoro stipulato con la dipendente, a tempo pieno e con qualifica di terzo livello CCNL studi professionali, non poteva negarsi il requisito organizzativo, dato l’impiego di personale con competenze non di pura segreteria.
Contro tale pronuncia di rigetto, compiutamente indicata in intestazione, propone ricorso per cassazione il contribuente, il quale si riporta anche a una successiva memoria illustrativa. L’Ufficio erariale è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la pronuncia gravata è censurata per motivazione apparente, in violazione del c.d. minimo costituzionale.
Il motivo è inammissibile.
Attraverso la deduzione (peraltro infondata) di un apparato motivazionale solo graficamente esistente (si è già detto -viceversa -che la CTR argomentava circa le caratteristiche del contratto di lavoro dell’impiegata), parte ricorrente tenta di sottoporre a questa Suprema Corte
il riesame nel merito, notoriamente precluso, del materiale probatorio introdotto in corso di causa.
Ciò si evidenzia laddove in ricorso si lamenta, ad esempio, che la Commissione di secondo grado avrebbe ignorato la natura intuitu personae degli incarichi ricevuti dal professionista, ovvero il tipo di diploma posseduto dalla dipendente.
Con il secondo mezzo, questa volta per asserito omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio e oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, il ricorrente si duole della ( sic ) motivazione apparente in ordine alla mancata considerazione di fatti, il cui esame avrebbe a suo dire comportato un diverso esito del gravame di appello.
Anche questa doglianza, a parte l’incongrua mes colanza di due profili distinti di illegittimità, non è ammissibile, perché si risolve nella pretesa di affidare al Giudice nomofilattico lo scrutinio del merito della controversia.
E valga il vero.
Si ribadisce che gli onorari afferivano a contratti stipulati intuitu personae , che solo il professionista titolare RAGIONE_SOCIALE studio avrebbe potuto svolgere, senza affidarli neppure in minima parte ad altri.
Si sottolinea l’incidenza del costo della dipendente (18%) rispetto ai ricavi.
Si ritorna sui ridotti compensi riconosciuti a terzi (un notaio e un avvocato).
Si passano in rassegna i valori economici dei beni strumentali.
In breve, si investe questa Corte dell’intero processo e non dei soli aspetti riservati al controllo di legittimità.
Il mezzo azionato è poi inammissibile anche per un’altra fondamentale ragione: gli aspetti della vicenda storica così evidenziati in ricorso sono molteplici, ché non si possono ridurre ad uno soltanto, e per di più non sono dotati del requisito della decisività, atteso che la giurisprudenza di questa Sezione ha viceversa di recente in più occasioni ravvisato gli estremi della debenza dell’RAGIONE_SOCIALE in casi affatto sovrapponibili a quello di specie ( Sez. 5, ordinanza n. 10422 del 21/04/2025 Rv. 67495201: ‘ In tema di RAGIONE_SOCIALE, il
presupposto dell’autonoma organizzazione sussiste anche qualora venga accertato che il contribuente, pur in assenza di dipendenti, si è avvalso per l’esercizio della propria attività dell’attività professionale di terzi remunerati’; Sez. 6-5, ordinanza n. 23466 del 06/10/2017, Rv. 64631001: ‘ In tema di RAGIONE_SOCIALE, ai fini del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, due unità lavorative “part time” sono tendenzialmente equivalenti ad una a tempo pieno, fatta salva la verifica in concreto. (Nella specie, la RAGIONE_SOCIALE ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso l’autonoma organizzazione di un esercente la professione medica per essersi avvalso di due lavoratori “part time” svolgenti mansioni di segreteria, omettendo di verificare se, in concreto, gli stessi fossero equivalenti ad un lavoratore tempo pieno’; Sez. 6-5, ordinanza n. 26293 del 20/12/2016, Rv. 642397-01: ‘In tema di RAGIONE_SOCIALE, sussiste il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ove il professionista si avvalga dell’opera di due dipendenti con mansioni di segretarie, sebbene impiegate part time ‘).
Infine, il secondo motivo di doglianza, in presenza di una doppia conforme, non avrebbe potuto neppure essere proposto sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto storico, atteso il chiaro dettato del comma 4 dell’art. 360 c.p.c.: « Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4) ».
Per le esposte ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali (liquidate come in dispositivo) e declaratoria di sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite che liquida in € 1.400 per compensi , oltre spese prenotate a debito.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater , sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, comma 1bis , se dovuto.
Così deciso in Roma all’esito dell’adunanza camerale del 4 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME