Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7356 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 7356 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso 3531-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIOato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIOato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
LO COCO NOME;
R.G.N. 3531/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/02/2024
PU
– intimata –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 651/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 26/07/2019 R.G.N. 108/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTO
Con sentenza 26 luglio 2019, la Corte d’appello di Palermo ha rigettato, nel contraddittorio anche con l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, l’appello di NOME COGNOME avverso la sentenza di primo grado, di reiezione RAGIONE_SOCIALEa sua domanda di condanna di NOME COGNOME (AVV_NOTAIOato alle cui dipendenze ha allegato di aver lavorato dal 9 marzo 2010 al 29 giugno 2012 con mansioni di segretaria corrispondenti all’inquadramento nel III livello -super del CCNL per i dipendenti di studi professionali) al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 29.539,23, a titolo di differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità per ferie non godute e integrazione del T.f.r. E ha condannato la prima alla rifusione, in favore RAGIONE_SOCIALEa seconda, difesasi in proprio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 86 c.p.c., RAGIONE_SOCIALEe spese del g iudizio al lordo anche RAGIONE_SOCIALE‘Iva.
Come già il Tribunale, essa ha ritenuto le scrutinate risultanze istruttorie inidonee a comprovare il rapporto di subordinazione allegato dall’appellante .
Con atto notificato il 16 gennaio 2020, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; NOME COGNOME, ritualmente intimata, non ha svolto difese, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha conferito una procura speciale ai propri difensori, cui non è seguita attività difensiva.
La causa, già assegnata in adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis , in occasione RAGIONE_SOCIALEa quale l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha comunicato memoria, è stata rinviata a nuovo ruolo, per la rilevanza nomofilattica RAGIONE_SOCIALEa questione oggetto di controversia e fissata per discussione a precedente pubblica udienza e quindi rinviata, per impedimento del ( precedente) relatore, all’odierna pubblica udienza.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Successivamente alla originaria camera di consiglio il Collegio, nella medesima composizione, si è riconvocato INDIRIZZO Teams il 28 febbraio 2024, ore 9, decidendo la causa nel senso RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento del ricorso, come risulta dal dispositivo in calce.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, terzo comma d.P.R. n. 633/1972, per avere la Corte territoriale, che l’aveva condannata alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO (difesasi da sola in giudizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 86 c.p.c.), posto erroneamente a suo carico anche l’Iva ad esse relativa: che invece non era dovuta, per essere stata la prestazione di
servizi resa in regime di autoconsumo, al di fuori RAGIONE_SOCIALE‘ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘Iva e pertanto non comportante per la professionista (difensore in proprio) vittoriosa alcun obbligo di fatturazione.
Esso è fondato.
Per un corretto inquadramento RAGIONE_SOCIALEa questione devoluta (se la difesa personale esercitata in giudizio dall’AVV_NOTAIOato in favore di se stesso, senza ministero di altro difensore, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 86 c.p.c., sia o meno al di fuori del campo Iva, a norma del l’art. 3, terzo comma d.P.R. n. 633/1972: con la conseguenza del diritto o meno RAGIONE_SOCIALEa parte avversaria soccombente, condannata alla rifusione in suo favore RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio al lordo RAGIONE_SOCIALE‘Iva, di ripetere la somma a tale titolo corrisposta, qualora non dovuta), giova avviare l’esame dal quadro normativo di riferimento.
Le norme del d.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina RAGIONE_SOCIALE‘imposta sul valore aggiunto) che in particolare rilevano, nel testo in vigore dal 3 agosto 2017, applicabile ratione temporis , sono le seguenti:
a ) art. 2, primo comma: ‘Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento RAGIONE_SOCIALEa proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.’
art. 2, secondo comma (per la parte d’interesse): ‘Costituiscono inoltre cessioni di beni: ‘1) … 5) la destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare RAGIONE_SOCIALE‘imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘arte o RAGIONE_SOCIALEa professione, anche se determinata da cessazione RAGIONE_SOCIALE‘attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all’atto RAGIONE_SOCIALE‘acquisto, la detrazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta di cui all’articolo 19.’
b ) art. 3, primo comma: ‘Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia l a fonte.’
art. 3, secondo comma: ‘Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: … ‘
art. 3, terzo comma: ‘Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo, sempreché l’imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore ad euro cinquanta prestazioni di servizi anche se effettuate per l’uso personale o familiare RAGIONE_SOCIALE‘imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa, ad esclusione RAGIONE_SOCIALEe somministrazioni nelle mense aziendali e RAGIONE_SOCIALEe prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente … ‘
c ) art. 18, primo comma: ‘Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente.’
Dalle superiori disposizioni normative si ricavano i requisiti individuativi per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta (indiretta sul consumo) alla fattispecie (prestazione di servizi, in particolare di AVV_NOTAIOato) qui d’interesse: il compimento da parte di un so ggetto che svolga in modo abituale un’attività commerciale o agricola, un’arte o una professione di un’operazione che si riferisce all’attività economica (requisito soggettivo), consistente in una prestazione di servizi verso corrispettivo dipendente da un contratto d’opera (requisito oggettivo), territorialmente rilevante in Italia (requisito territoriale).
Sicché, in difetto di almeno uno dei tre requisiti l’operazione è esclusa dall’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘Iva e l’operatore non deve né addebitare l’imposta al cliente né versarla successivamente all’Erario.
In ragione RAGIONE_SOCIALEa condizione del possesso di idoneo titolo abilitativo, l’attività RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIOato ha indubbia natura professionale, anche se svolta per difesa personale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 86 c.p.c., con la singolarità, in questo particolare caso, RAGIONE_SOCIALEa co incidenza, nell’unicità del soggetto, RAGIONE_SOCIALEe qualità al tempo stesso di prestatore (in quanto AVV_NOTAIOato) e di fruitore (in quanto cliente) del servizio del servizio di assistenza legale.
Una tale coincidenza non si attaglia alla previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 18, primo comma, d.P.R. n. 633/1972 (secondo cui: ‘Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente’ ), la quale presuppone l’alterità dei soggetti, che esaurisce l’ambito di previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, primo comma, sopra illustrato.
In tale senso, si è espressa anche questa Corte, secondo cui ‘ … sussiste il presupposto impositivo individuato dall’art. 3, primo comma del d.P.R. n. 633 del 1972, in una prestazione di servizio “verso corrispettivo” dipendente da un contratto od altro titolo idoneo a vincolare obbligatoriamente le parti … è giurisprudenza costante che una prestazione di servizi è effettuata «a titolo oneroso», ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2, paragrafo 1, lettera c), RAGIONE_SOCIALEa direttiva Iva, soltanto quando tra l’autore di tale prestazione e il suo destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avviene uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, per cui il compenso ricevuto dal primo costituisce il controvalore effettivo del servizio fornito al secondo (Corte giust. UE in causa C-653/11, punto 40; 27 marzo 2014, causa C-151/13, COGNOME
d’Or, punto 29 e giurisprudenza ivi richiamata). Questa nozione di prestazione di servizi si riflette nel diritto interno, giacché secondo l’art. 3 del d.P.R. n. 633/72 «costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da…» (sulla necessaria sinallagmaticità RAGIONE_SOCIALEe prestazioni di servizi, per la loro imponibilità ai fini RAGIONE_SOCIALE‘Iva, Cass., Sez.Un., 15 marzo 2016, n. 5078)’ (Cass. 9 marzo 2018, n. 5721, in motivazione; nello stesso senso: Cass. S.U. 15 marzo 2016, n. 5078, in motivazione sub p.to 18).
5.1. Né l’alterità dei soggetti può essere rinvenuta al di fuori RAGIONE_SOCIALE‘operazione (di prestazione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIOato in favore del suo cliente) rilevante ai fini Iva; non può pertanto riguardare il rapporto tra il giudice, la parte soccombente e la parte vittoriosa, che si conclude con la liquidazione dei compensi; come anche correttamente osservato dall’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALEa circostanza RAGIONE_SOCIALEa materiale corresponsione del compenso, in favore del professionista, a cura RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente a titolo di rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio, non sussistendo alcun rapporto professionale di carattere oneroso tra il professionista e la suddetta parte soccombente, sicché essa rimane comunque estranea al rapporto originario tra cliente e professionista ( parere di risposta all’interpello n. 914 -47/2016 del 10 marzo 2016).
5.2. Sotto altro profilo, peculiarmente caratterizzante l’Iva, l’art. 18, primo comma , d.P.R. cit. illustra la neutralità RAGIONE_SOCIALE‘imposta, che mai può gravare sul prestatore, ma soltanto sul consumatore finale: e, nel caso in questione, consumatore finale non è certamente la controparte soccombente nel giudizio, che ha ricevuto una prestazione di assistenza dal proprio difensore (tenuta pertanto a remunerare con un compenso, esso sì soggetto ad Iva), ma non dall’AVV_NOTAIOato che si sia difeso
personalmente, verso il quale è obbligata al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, in applicazione esclusiva del principio di soccombenza.
Ed allora, il rapporto di soccombenza a conclusione del giudizio, con esito favorevole alla parte autodifesasi in quanto AVV_NOTAIOato, è recuperato sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa rilevanza fiscale di detta prestazione professionale (non assoggettabile ad Iva in quanto al di fuori del suo campo di applicazione), non già indirettamente per il consumo di una prestazione di servizi, bensì in via diretta quale componente del reddito RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIOato: per effetto, appunto, di una statuizione giudiziale sulle spese del giudizio a carico RAGIONE_SOCIALEa controparte soccombente.
Sicché, la prestazione personale RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIOato in proprio favore (art. 86 c.p.c.), ancorché non fatturata ai fini Iva, è tuttavia documentalmente riscontrata dall’emissione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIOato autodifesosi risultato vittorioso nel giudizio, di una quietanza (la cui necessaria emissione resta ‘ferm a ‘, secondo il citato parere di risposta all’interpello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) all’atto del ricevimento dalla parte soccombente RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio liquidate dal giudice: quale proprio reddito documentato da detta quietanza e dalla copia RAGIONE_SOCIALEa sentenza di definizione del giudizio in questione, a giustificazione RAGIONE_SOCIALE‘incasso soggetto alla relativa imposta (diretta) sul reddito.
Infine, recentemente questa Corte, in caso analogo all’odierno, ha affermato: a ) non incidere la circostanza che l’AVV_NOTAIOato si sia avvalso RAGIONE_SOCIALEa facoltà di difesa personale prevista dall’art. 86 c.p.c. sulla natura professionale RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta in proprio favore e, pertanto, essa non escludere che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole RAGIONE_SOCIALEa soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari previsti per la sua prestazione; b ) con riferimento alla
fattispecie scrutinata, avere il giudice di merito correttamente ritenuto non dovuta l’Iva per l’attività professionale svolta dall’AVV_NOTAIOato, quale difensore di sé medesimo, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 86 c.p.c. (ancorché coadiuvato da altro difensore, la cui opera professionale, prestata in favore del primo, è stata considerata invece operazione imponibile ai fini Iva, in quanto versata in favore di soggetto legittimato a detrarsela, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 d.P.R. n. 633/1972), posto che il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘Iva si porrebbe in contrasto con la presunzione di gratuità che assiste simili prestazioni, integrando una sua ingiusta locupletazione (Cass. 28 febbraio 2023, n. 5950, motivazione sub p.to 6.2.1, citando quale precedente conforme, in riferimento al p.to a : Cass. 18 febbraio 2019, n. 4698).
8. Pertanto, il ricorso deve essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, dichiarandosi non dovuta dalla ricorrente l’Iva sulle spese del giudizio d’appello liquidate a suo carico dalla Corte d’appello di Palermo in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, difesasi in proprio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 86 c.p.c.; con la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del grado d’appello e del presente giudizio di cassazione, per la complessità e la rilevanza nomofilattica RAGIONE_SOCIALEa questione, rimessa dall’ordinanza camerale alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non dovuta dalla ricorrente l’Iva sulle spese del giudizio d’appello liquidate a suo carico dalla Corte d’appello di Palermo in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Dichiara compensate tra le parti le spese del grado d’appello e del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 e 28 febbraio 2024