Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17123 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17123 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 14265-2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso e con domicilio digitale eletto presso il loro indirizzo di posta elettronica certificata
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa
dall’AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIOCOGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 2090/16/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata l’1 /12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’11 /6/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva accolto l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n della Commissione tributaria provinciale di Firenze, in accoglimento del ricorso proposto avverso atto di messa in mora relativo al pagamento TIA, annualità 2012, emesso da RAGIONE_SOCIALE per conto del Comune di Figline Valdarno;
la RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso ed ha da ultimo depositato memoria difensiva
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’ art. 14, comma 46, legge n. 214/2011, dell’art. 195, comma 2, lett. e) d.lgs. n. 152/2006, e degli artt. 18, comma 2, lett. d) e 57, comma 1, d.lgs. n. 22/1997 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto che i Comuni avessero piena discrezionalità nelle procedure di assimilazione dei RAGIONE_SOCIALE ed esenzione tariffaria in conseguenza dell’intervento legislativo del 2011;
1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 62, comma terzo, del d.lgs. n. 507/1993 e dell’art. 49 d.lgs. n. 22/1997 per avere la Commissione tributaria regionale respinto le deduzioni della contribuente «in merito alla sussistenza nelle aree de quibus di RAGIONE_SOCIALE speciali in parte
trattati e autonomamente conferiti in discarica autorizzata ed in parte trasformati in materia prima» lamentando, in particolare, che, per effetto del tipo di attività esercitata l’impresa non produceva «alcun tipo di rifiuto essendo le aree utilizzate esclusivamente come deposito dei RAGIONE_SOCIALE da demolire e/o da convertire in materie prime»;
1.3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. nullità della sentenza per motivazione apparente avendo la Commissione tributaria regionale deciso «sulla base di affermazioni apodittiche, contraddittorie tra loro, prive di alcun riferimento al caso concreto», laddove era stato accolto l’appello della RAGIONE_SOCIALE «richiamando la normativa introduttiva della Tares (art. 14 comma 46 della legge 214/2011) dalla quale …(era)… stato desunto un ‘potenziamento della capacit à del potere dei Comuni di assimilazione ‘ , pur conferm ando però che ‘nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 152/2006 … continu(avano)… ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18 comma 2 lett. D e 57 comma 1 DLgs. 22/1997 ‘»;
1.4. con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione « del principio ‘chi inquina paga’ di cui all’art. 175 del Trattato CE, art. 117 Cost e art. 49 D.P.R. 22/97» laddove la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della RAGIONE_SOCIALE, «e quindi ritenuto applicabile la TIA al caso di specie, pur in presenza di RAGIONE_SOCIALE speciali, trattati e smaltiti a propria cura e spese, in modo che al termine del ciclo produttivo non residui alcun rifiuto»;
1.5. con il quinto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione « dell’art. 7 della legge 212/2000» per avere la Commissione tributaria regionale rigettato, sia pur implicitamente, l’eccezione di nullità dell’atto di messa in mora per difetto di motivazione, avanzata nel ricorso introduttivo;
1.6. con il sesto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla doglianza in merito all’errata applicazione dell’IVA sulle somme richieste con l’atto impugnato;
2.1. il terzo motivo, da esaminare preliminarmente, in quanto pregiudiziale, va disatteso;
2.2. per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. 26 giugno 2017, n. 15883; Cass. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. Unite 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. 6 giugno 2012, n. 9113; Cass. 27 luglio 2007, n. 16736), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento;
2.3. nella fattispecie in esame la sentenza impugnata, seppure in modo non del tutto lineare, esplicita in maniera sufficiente la ratio decidendi circa la legittimità, in relazione all’applicata tariffa TIA, dell’assimilazione dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a quelli speciali da parte dell’ente impositore anche rispetto al principio comunitario «chi inquina paga», consentendo il controllo del percorso logico -giuridico che ha portato alla decisione, tant’è che, con i restanti motivi, la ricorrente ha potuto censurare compiutamente gli errori di diritto che, secondo la contribuente, giustificano comunque la richiesta cassazione dell’impugnata sentenza;
3.1. va accolto il primo motivo;
3.2. va evidenziato che il d.lgs. n. 152 del 2006 ha disposto nei seguenti termini: «La tariffa di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11» (art. 238, c. 1); «Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti» (art. 238, c. 11); è abrogato «il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei
corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto» ;
2.10. va inoltre rimarcato che: il d.lgs. n. 152 del 2006 (istitutivo della cd. TIA 2) è stato adottato quando non si era ancora nemmeno perfezionata la scadenza del regime transitorio previsto dal dpr n. 158 del 1999 (adottato in esecuzione del d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, cc. 1 e 5), il che equivale a dire che a detto momento non poteva ritenersi (già) prodotto l’effetto abrogativo che l’art. 49, c. 1, d.lgs. n. 22 del 1997, cit., aveva previsto con riferimento alla disciplina (anche regolamentare) della TARSU; laddove il legislatore del 2006 (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, c. 11) ha previsto la salvaguardia delle «discipline regolamentari vigenti» (sino all’emanazione di un regolamento previsto dall’art. 238, c. 6) e, con quelle, dei «provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» («sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto») ha, da un lato, conservato tutte le discipline regolamentari (e normative) a quel momento vigenti, – stante il mancato perfezionamento del regime transitorio, – e, dall’altro, ha esso stesso prorogato il regime transitorio previsto dal d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49 (e dal d.p.r. attuativo n. 158 del 1999, art. 11, cit.) onde evitare ogni soluzione di continuità «nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta» del d.lgs. n. 152 del 2006 ; il d.p.r. n. 158 del 1999, costituiva (anche nella disciplina transitoria introdotta col suo art. 11 cit.) provvedimento attuativo del d.lgs. n. 22 del 1997 e la conservazione di efficacia delle «discipline regolamentari vigenti» non poteva che comprendere (anche) regolamenti comunali sulla TARSU (la cui disciplina legislativa non era stata ancora abrogata in ragione del sopra ricordato regime transitorio); la complessiva soluzione legislativa in discorso è stata, quindi, mantenuta in vigore sino all’adozione (col d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214) di un nuovo tributo comunale (sui RAGIONE_SOCIALE e sui servizi, cd. TARES) secondo la cui disciplina (solo) a decorrere dal 10 gennaio 2013 «sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sia di natura
patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza» (art. 14, c. 46);
2.11. stante la mancata adozione del regolamento attuativo di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 6, i Comuni che già erano passati, come nella fattispecie, dalla TARSU alla TIA1, potevano continuare ad applicare il vigente règime di prelievo, essendo tale sistema tariffario destinato ad operare sino all’adozione della disciplina attuativa prevista dal Codice dell’RAGIONE_SOCIALE, così come i Comuni che tale opzione non avevano effettuato, potevano continuare ad applicare la TARSU, risultando espressamente prevista l’applicazione delle discipline regolamentari vigenti, da intendersi quali fonti secondarie di determinazione della tariffa stessa, tra le quali le delibere che gli enti locali avessero già adottato ai sensi del d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 6 (cfr. ex plurimis , Cass., 23 dicembre 2019, n. 34283; Cass., 28 marzo 2019, n. 8650; Cass., 4 dicembre 2018, n. 31286; Cass., 1 ottobre 2018, n. 23820; Cass., 13 luglio 2017, n. 17271);
2.12. questa Corte ha inoltre più volte statuito (cfr. Cass. n. 11035/2019) che, «per effetto dell’art. 17, comma 3, della legge 24 aprile 1998 n. 128, che ha abrogato l’art. 39 della legge 26 febbraio 1994 n. 146, è venuta meno l’assimilazione “ope legis” ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di quelli provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizi, purché aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana, secondo i dettagli tecnici contenuti nella deliberazione CIPE del 27 luglio 1984, con la conseguenza che è divenuto pienamente operante l’art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che ha attribuito ai Comuni la facoltà di assimilare o meno ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quelli derivanti dalle attività economiche» e «con riferimento alle annualità di imposta dal 1997 in poi, assumono quindi decisivo rilievo le indicazioni dei regolamenti comunali circa l’assimilazione dei RAGIONE_SOCIALE provenienti dalle attività economiche ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ordinari (Vedi Cass. n. 21342 del 2008; Cass n. 14816 del 2010 e Cass. n. 22223 del 2016), in quanto con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 22 del 1997 è stato restituito ai Comuni (cfr Cass. n. 18303 e n. 18382 del 2004) il potere di assimilare ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ordinari alcune categorie di
RAGIONE_SOCIALE speciali, fra cui quelli prodotti da ditte commerciali, anche “per qualità e quantità” (art. 21, comma 2, lett. g) (…)»;
2.13. per quanto rileva nel presente giudizio trova pertanto applicazione il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2, che ha attribuito ai Comuni il potere di disciplinare la gestione dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE attraverso appositi regolamenti, contenendo tale norma un’analitica e dettagliata previsione circa il contenuto di tali regolamenti, tra cui la disciplina delle modalità di raccolta dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di quelli RAGIONE_SOCIALE pericolosi, la promozione di forme di recupero, e alla lett. g) la possibilità dell’«assimilazione per qualità e quantità dei RAGIONE_SOCIALE speciali non pericolosi ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai fini della raccolta e dello RAGIONE_SOCIALE sulla base dei criteri fissati ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. d»;
2.14. lo RAGIONE_SOCIALE, da parte del contribuente, tramite il proprio RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE speciali incontestabilmente assimilati a quelli RAGIONE_SOCIALE può, tuttavia, unicamente giustificare una riduzione proporzionale dell’imposta dovuta, e giammai una totale esenzione dal pagamento dello stesso;
2.15. in particolare, l’esonero dalla privativa comunale, previsto dall’art. 21, comma 7, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (cd. Decreto Ronchi), in caso di avviamento al recupero dei RAGIONE_SOCIALE speciali assimilabili a quelli RAGIONE_SOCIALE direttamente da parte del produttore, determina non già la riduzione della superficie tassabile, prevista dall’art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per il solo caso di RAGIONE_SOCIALE speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto, a consuntivo, in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero, ponendosi a carico dei produttori di RAGIONE_SOCIALE assimilati l’onere della prova dell’avviamento al recupero dei RAGIONE_SOCIALE stessi (cfr. Cass. n. 9731 del 13/05/2015), prova che può essere fornita attraverso valida documentazione, quale il prescritto formulario di identificazione o altra idonea attestazione rilasciata da operatori autorizzati (cfr. Cass. n. 627 del 18/01/2012);
2.16. va altresì premesso che la tariffa di igiene ambientale (TIA) è composta di una quota fissa e di una variabile e, poiché la quota fissa è destinata a finanziare i costi essenziali del RAGIONE_SOCIALE nell’interesse dell’intera
collettività, essa è sempre dovuta per intero sul mero presupposto del possesso o della detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di RAGIONE_SOCIALE, mentre ogni valutazione in ordine alla quantità dei RAGIONE_SOCIALE concretamente prodotti dal singolo o al RAGIONE_SOCIALE effettivamente erogato in suo favore può incidere solo ed esclusivamente sulla parte variabile della tariffa (cfr. Cass. n. 14038 del 23/05/2019);
2.17. ciò debitamente premesso, ai sensi degli artt. 7, 10 e 21 del d.lgs. n. 22 del 1997 la dichiarazione di assimilazione dei RAGIONE_SOCIALE speciali non pericolosi a quelli RAGIONE_SOCIALE, prevista dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, presuppone necessariamente la concreta individuazione delle caratteristiche, non solo qualitative, ma anche quantitative, dei RAGIONE_SOCIALE speciali, atteso che l’impatto igienico e ambientale di un materiale di scarto non può essere valutato a prescindere dalla sua quantità (cfr. Cass. n. 12752 del 02/09/2002; conf. Cass. n. 30719 del 30/12/2011, Cass. n. 9631 del 13/06/2012, Cass. n. 18018 del 24/07/2013, Cass. n. 11035 del 19/04/2019);
2.18. l’utilizzo del criterio combinato della qualità e quantità trova, dunque, il suo principale argomento giustificativo nella lettera dell’art. 21 del d.lgs. n. 22 del 1997 che, nel definire le competenze del Comune in materia, al comma 2, lett. g), fa riferimento ad una «assimilazione per qualità e quantità dei RAGIONE_SOCIALE speciali non pericolosi ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai fini della raccolta e dello RAGIONE_SOCIALE» e tale doppio criterio corrisponde anche alla ratio legis , da individuarsi sia nella necessità di escludere ogni ipotesi di danno ambientale correlato alla raccolta e allo RAGIONE_SOCIALE del rifiuto assimilato, sia in quella di assicurare una gestione dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da parte dei Comuni ispirata a principi di efficienza, efficacia ed economicità, essendo evidente che tali finalità possono essere garantite solo predeterminando, almeno astrattamente, la quantità di rifiuto assimilabile conferibile, non essendo ipotizzabile un RAGIONE_SOCIALE pubblico di RAGIONE_SOCIALE di potenzialità illimitata rispetto ad un rifiuto per definizione non uguale a quello urbano, seppure ad esso assimilabile perché non pericoloso;
2.19. predeterminare se un rifiuto è assimilabile o meno per qualità quantità è dunque accertamento preliminare indispensabile, in quanto, nel caso in cui la potestà di assimilazione attribuita dalla norma di legge ai Comuni sia stata correttamente esercitata, il contribuente, pur se l’intera superficie imponibile sia produttiva di RAGIONE_SOCIALE assimilati e si avvalga per l’intero dello RAGIONE_SOCIALE, avrà diritto solo ad una riduzione della tariffa, prevista dall’art. 49, comma 14, del decreto Ronchi e dal d.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2;
2.20. nell’ipotesi, invece, in cui l’assimilazione non sia stata legittimamente disposta dall’ente locale per violazione del criterio qualitativo, o anche per l’omessa previsione dell’ulteriore criterio quantitativo, non si rientrerà nel campo di operatività dell’art. 21 del d.lgs. n. 22 del 1997, ma, previa disapplicazione della delibera comunale illegittima per contrasto con l’art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997, dovrà trovare applicazione solo la pregressa disciplina che in tema di RAGIONE_SOCIALE speciali prevedeva all’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 la possibilità di un ‘ esenzione o riduzione delle superfici tassabili;
2.21. ciò posto, deve ribadirsi, secondo un consolidato orientamento interpretativo della Corte, che il potere-dovere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi costituenti il presupposto dell’imposizione, – potere che è espressione del principio generale, espresso dalla l. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, allegato E, dettato dall’interesse, di rilevanza pubblicistica, all’applicazione in giudizio di tali atti solo se legittimi (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, c. 3, e art. 7, c. 5), – può, in effetti, essere esercitato – anche d’ufficio, ed indipendentemente dall’avvenuta impugnazione dell’atto avanti al giudice amministrativo, trovando esso limite esclusivamente nell’eventuale giudicato amministrativo diretto di affermata legittimità dell’atto, – a condizione che gli atti in questione rivestano rilevanza (incidentale) ai fini della decisione e, dunque, in quanto siano stati investiti dai motivi di impugnazione dedotti dal contribuente in relazione all’atto impositivo impugnato (cfr., ex plurimis , Cass., 18 luglio 2022, n. 22452; Cass., 28 novembre 2019, n. 31112; Cass., 17 giugno 2016, n. 12545; Cass., 13 giugno 2012, n. 9631;
Cass., 4 maggio 2012, n. 6724; Cass., 10 giugno 2008, n. 15285; Cass. Sez. U., 18 aprile 2016, n. 7665);
2.15. nel caso in esame, stante il nesso che si pone tra la delibera consiliare n. 1934-24/1998 e dal regolamento attuativo con essa approvato, ed i motivi di ricorso della contribuente circa l’illegittimità delle Tariffe di Igiene Ambientale applicate nell’atto impugnato , il giudice era pertanto tenuto a far applicazione del suo potere officioso in relazione, per l’appunto, all’effettiva res controversa verificando l’effettiva indicazione del criterio (anche) quantitativo di assimilazione, di cui si lamenta la mancanza da parte della contribuente nelle controdeduzioni depositate in appello;
2.16. disapplicata, se del caso, la delibera, l’esercizio illegittimo del potere di assimilazione potrà essere equiparato al mancato esercizio del potere di assimilazione dei RAGIONE_SOCIALE speciali ai RAGIONE_SOCIALE solidi RAGIONE_SOCIALE da parte del Comune, rispetto al quale si è già affermato da questa Corte che «non comporta che detti RAGIONE_SOCIALE siano, di per sé, esenti dalla tassa, in quanto essi sono soggetti alla disciplina stabilita per i RAGIONE_SOCIALE speciali dall’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993(applicabile ratione temporis ), che rapporta la stessa alle superfici dei locali occupati o detenuti, con la sola esclusione della parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i RAGIONE_SOCIALE speciali non assimilati» (cfr. Cass. n.1975/2018);
2.17. l’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, infatti, prevede che «nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, RAGIONE_SOCIALE speciali, tossici o nocivi, allo RAGIONE_SOCIALE dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti» ed «ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il Comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di RAGIONE_SOCIALE speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l’ attività viene svolta»;
2.18. va, infine, evidenziato che l’esonero da tassazione previsto dal citato art. 62, comma 3, per le superfici di formazione di RAGIONE_SOCIALE speciali smaltiti in proprio integra comunque un’eccezione i cui presupposti
spetterà al contribuente allegare e provare (cfr. Cass. 9 marzo 2004, n. 4766, Cass. 14 gennaio 2011, n. 775, Cass. 31 luglio 2015, n. 16235), e che la facoltà di individuare categorie di attività produttive di RAGIONE_SOCIALE speciali cui applicare una percentuale di riduzione, attribuita ai Comuni dalla stessa norma, esige uno specifìco esercizio regolamentare, restando, in difetto, le superfici esenti da tassazione (cfr. Cass., Sez. un., 30 marzo 2009, n. 7581; Cass. n. 9630 del 2012; Cass. n. 10548 del 2017);
2.19. in particolare, incombe all’impresa contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile, poiché pur operando anche nella materia in esame – quanto al presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale – il principio secondo il quale l’onere della prova dei fatti costituenti fonte dell’obbligazione tributaria spetta all’amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell’interessato (oltre all’obbligo della denuncia, d.lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70) un onere di informazione, al fine di ottenere l’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, sicché il detto principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l’esenzione, costituendo questa, ripetesi, un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale, ed invero, tale esclusione si pone quale eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. nn. 4766 e 17703 del 2004, 13086 del 2006, 17599 del 2009,775 del 2011; conf. Cass. n. 22130 del 22/09/2017 e Cass. n. 12979 del 15/05/2019);
2.20. pertanto, va ribadito il principio per cui, qualora la delibera comunale di assimilazione dei RAGIONE_SOCIALE speciali non pericolosi a quelli RAGIONE_SOCIALE sia illegittima per violazione del criterio qualitativo o per l’omessa previsione dell’ulteriore criterio quantitativo, di cui all’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, il giudice tributario ha il potere-dovere di
disapplicare, anche d’ufficio, la delibera presupposta, senza che ne derivi che detti RAGIONE_SOCIALE siano, di per sé, esenti dalla tassa, in quanto essi restano soggetti alla disciplina stabilita per i RAGIONE_SOCIALE speciali dall’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. lo 507 del 1993, che rapporta la stessa alle superfici dei locali occupati o detenuti, con la sola esclusione della parte della superficie nella quale, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i RAGIONE_SOCIALE speciali non assimilati (cfr. Cass. n. NUMERO_DOCUMENTO del 19/04/2019);
2.21. mentre nel caso in cui il Comune abbia correttamente assimilato i RAGIONE_SOCIALE speciali prodotti a quelli RAGIONE_SOCIALE occorre dunque negare l’esenzione totale e verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità della eventuale riduzione, in caso di assimilazione illegittima, ai fini del riconoscimento dell’esenzione totale, si deve accertare che l’intera superficie imponibile sia stata destinata alla produzione di RAGIONE_SOCIALE speciali non assimilabili, laddove una destinazione solo in parte determina il diritto ad una corrispondente riduzione in proporzione della superficie non tassabile;
2.22. vanno conseguentemente affermati i seguenti principi di diritto: a) in tema di TIA, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997, i RAGIONE_SOCIALE speciali non pericolosi sono soggetti a tassazione se assimilati ai RAGIONE_SOCIALE solidi RAGIONE_SOCIALE da una delibera comunale che ne individui le caratteristiche sia quantitative che qualitative; in tal caso spetterà al contribuente una riduzione tariffaria proporzionale alle quantità di RAGIONE_SOCIALE assimilati che dimostri di aver avviato al recupero autonomamente, purché il RAGIONE_SOCIALE pubblico di raccolta e RAGIONE_SOCIALE sia istituito e sussista la possibilità per l’istante di avvalersene; b) la delibera comunale che disponga l’assimilazione sulla base del solo criterio qualitativo, e non anche di quello quantitativo, va disapplicata, per contrasto con l’art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997; consegue l’applicazione della disciplina stabilita per i RAGIONE_SOCIALE speciali dall’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 (applicabile ratione temporis ), che consente l’esclusione di quella parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente RAGIONE_SOCIALE speciali non assimilabili o non assimilati, i cui presupposti spetterà al contribuente allegare e provare;
2.23. la sentenza impugnata va, quindi, cassata, avendo del tutto omesso di verificare se nella delibera, con cui il Comune aveva provveduto all’assimilazione dei RAGIONE_SOCIALE speciali non pericolosi a quelli RAGIONE_SOCIALE, si era proceduto all’indicazione delle caratteristiche qualitative e (anche) quantitative dei RAGIONE_SOCIALE speciali assimilati, pur avendo accolto l’appello sulla scorta dell ‘ inquadramento dei RAGIONE_SOCIALE prodotti dalla contribuente tra quelli assimilati agli RAGIONE_SOCIALE;
3.1. il secondo ed il quarto motivo, da esaminare, congiuntamente, sono parimenti fondati;
3.2. come già illustrato, la quota fissa della TIA è dovuta sempre per intero, sul mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di RAGIONE_SOCIALE, in quanto destinata a finanziare i costi essenziali del RAGIONE_SOCIALE nell’interesse dell’intera collettività, mentre ogni valutazione in ordine alla quantità di RAGIONE_SOCIALE concretamente prodotti dal singolo, ed al RAGIONE_SOCIALE effettivamente erogato in suo favore, potrà incidere solo ed esclusivamente sulla parte variabile della tariffa (cfr. Cass. nn. 5578/2023; 8222/2022; 5360/2020; 14038/2019);
3.3. in sostanza, a differenza di quanto previsto per la quota fissa, la qualità e quantità di RAGIONE_SOCIALE prodotti incide nella determinazione della quota variabile della TIA che può essere legittimamente pretesa, in misura intera o ridotta, solo in presenza di una effettiva produzione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o assimilati, con conseguente esclusione dell’assoggettamento a tale parte del tributo di quelle superfici ove il contribuente dimostri di non produrre RAGIONE_SOCIALE o di produrre esclusivamente RAGIONE_SOCIALE speciali smaltiti, pertanto, autonomamente;
3.4. il presupposto impositivo della parte variabile della TIA va individuato nella produzione effettiva di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o assimilati, e per questi ultimi, laddove sia stato istituito ed effettivamente svolto il RAGIONE_SOCIALE per tale RAGIONE_SOCIALE, può trovare applicazione la facoltà dei Comuni di prevedere una riduzione, sempre della sola parte variabile della tariffa, ai sensi del art. 49 citato, comma 14, nel caso in cui il contribuente provi di smaltire in proprio, in tutto o in parte, i RAGIONE_SOCIALE assimilati prodotti;
3.5. quanto ai RAGIONE_SOCIALE speciali non assimilati, l’art 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, dispone quanto segue: «Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, RAGIONE_SOCIALE speciali, tossici o nocivi, allo RAGIONE_SOCIALE dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di RAGIONE_SOCIALE speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l’attività viene svolta»;
3.6. questa Corte ha già affermato il principio secondo cui dalla determinazione della superficie tassabile, ai sensi della norma sopra indicata non sono anche i locali e le aree destinati all’immagazzinamento dei prodotti finiti, i quali rientrano nella previsione di generale tassabilità, a qualunque uso siano adibiti, posta dall’art. 62, comma 1, prima parte, non assumendo rilievo, infatti, il collegamento funzionale con l’area produttiva, destinata alla lavorazione industriale, delle aree destinate all’immagazzinamento dei prodotti finiti, come di tutte le altre aree di uno stabilimento industriale, tra cui quelle adibite a parcheggio, a mensa e ad uffici, non essendo stato previsto tale collegamento funzionale fra aree come causa di esclusione dalla tassazione neanche dalla legislazione precedente l’entrata in vigore del d.lgs. n. 507 del 1993 (cfr. Cass. n. 9214 del 2018);
3.7 è, infine, principio consolidato di questa Corte (Cass. n. 9731 del 13/05/2015) quello secondo cui «l’esonero dalla privativa comunale, previsto dall’art. 21, comma 7, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (cd. Decreto Ronchi), in caso di avviamento al recupero dei RAGIONE_SOCIALE speciali assimilabili a quelli RAGIONE_SOCIALE direttamente da parte del produttore, determina non già la riduzione della superficie tassabile, prevista dall’art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per il solo caso di RAGIONE_SOCIALE speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto, a consuntivo, in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero, ponendosi a
carico dei produttori di RAGIONE_SOCIALE assimilati l’onere della prova dell’avviamento al recupero dei RAGIONE_SOCIALE stessi»;
3.8. tale principio poggia sul presupposto che la sussistenza delle condizioni per beneficiare di una riduzione del tributo costituendo essa un’eccezione alla regola generale del suo pagamento integrale da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale, fermo restando che anche in questi casi l’obbligo del pagamento della quota fissa, destinata per legge alla «copertura» dei costi di investimento ai quali debbono partecipare tutti i possessori di locali all’interno del territorio comunale, in quanto astrattamente idonei ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del RAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 14038 del 2019);
3.9. in tema di ripartizione dell’onere probatorio spetta, inoltre, al contribuente fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti esclusivamente i RAGIONE_SOCIALE speciali non assimilabili a quelli RAGIONE_SOCIALE (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale è onere dell’amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell’obbligazione tributaria (nella specie, l’occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull’interessato (oltre all’obbligo di denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70), un onere d’informazione, al fine di ottenere l’esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. 13 settembre 2017, n. 21250; 4 aprile 2012, n. 5377);
3.10. a tal fine, in mancanza di specifica contestazione al riguardo, sia il MUD che i registri di carico e scarico possono anche essere ritenuti elementi comprovanti il superamento della soglia stabilita dal Comune, ai
fini dell’esclusione dall’assimilazione dei RAGIONE_SOCIALE speciali non pericolosi agli RAGIONE_SOCIALE;
3.11. diversamente, tale circostanza, da sola, non è sufficiente ai fini dell’esclusione dalla tassazione, dovendo la società fornire la prova non solo della produzione di RAGIONE_SOCIALE speciali in misura superiore ai valori stabiliti dal Comune, ma anche di avere provveduto al loro effettivo RAGIONE_SOCIALE mediante imprese specializzate, producendo copia dei relativi contratti e/o delle relative fatture, in quanto ratio dell’esclusione dell’imposta, in tale caso, è di evitare un’indebita duplicazione di costi in capo ai soggetti che producono tali RAGIONE_SOCIALE e che sono tenute a pagare imprese specializzate per il loro RAGIONE_SOCIALE in quantità maggiori di quelle previste dalla deliberazione comunale (cfr. Cass. n. 10812 del 2016; sull’insufficienza della sola produzione documentale dei MUD cfr. anche Cass. n. 15481 del 2019);
3.12. nel caso in esame, la decisione impugnata ha tuttavia del tutto omesso di valutare la specifica natura dei RAGIONE_SOCIALE prodotti e la sussistenza dei presupposti per il diritto all’esenzione in caso di produzione di RAGIONE_SOCIALE speciali non assimilati o assimilabili, con conseguente fondatezza delle censure della contribuente;
4.1. il quinto motivo è inammissibile;
4.2. la verifica in ordine all’esistenza e all’adeguatezza della motivazione dell’a tto impositivo va condotta secondo la disciplina specificamente dettata, in ordine al contenuto dell’atto in esame, dall’art. 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006, a tenore del quale «gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in rel azione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale»;
4.3. tale norma, ricalcando sostanzialmente gli obblighi motivazionali richiesti in linea generale dello Statuto del contribuente, impone dunque esclusivamente che, previa enunciazione del criterio astratto, vengano
specificati gli elementi su cui si fonda la ripresa a tassazione, necessari per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa;
4.4. ne deriva che, in tema di tassa di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, deve ritenersi sufficiente l’indicazione, in ciascun atto impositivo, della tariffa applicata e della relativa delibera, con la conseguenza che non è necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei RAGIONE_SOCIALE o la superficie totale iscritta a ruolo, né, tantomeno, i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo (cfr. Cass. 20620 del 31/07/2019, Cass. n. 22470 del 09/09/2019), atteso che i suddetti elementi, integrati con gli atti generali, quali le delibere comunali o altri regolamenti comunali -che non è necessario allegare, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, perché si rivolgono ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post , di destinatari occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili (cfr. Cass. sez. 5, 23 ottobre 2006, n. 22804; Cass. sez. 5, 26 marzo 2014, n. 7044; Cass. n. 16165 del 2018 e n. 7437 del 2019) -risultano idonei a rendere intellegibili i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria, posta anche la semplicità del procedimento logico che in questi casi caratterizza la determinazione del tributo in esame, il cui ammontare viene determinato moltiplicando la tariffa, individuata sulla base della categoria, per la superficie tassata;
4.5. nella specie, tuttavia, la società contribuente, pur lamentando la carente motivazione dell’atto impositivo e censurando sotto tale profilo la sentenza impugnata, non ha riprodotto il contenuto dell’atto impositivo in violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., secondo qui, con riguardo al giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione in relazione alla motivazione dell’avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso senza la necessità di far rinvio
ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso (cfr. ex plurimis Cass. n. 22119 del 2021; n. 28776 del 2021);
4.6. ciò nella specie la ricorrente non ha fatto, precludendo, dunque, a questa Corte di verificare il vizio lamentato;
5.1. da ultimo va disatteso anche il sesto motivo di ricorso;
5.2. è assorbente evidenziare, in diritto, che sulla questione proposta con il motivo all’esame si sono pronunciate le SS.UU. di questa Corte con le sentenze del 7 maggio 2020, nn. 8631 e 8632, con le quali è stato affermato il seguente principio: «La tariffa integrata ambientale (cd. TIA2) di cui all’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, come interpretata dall’art. 14, comma 33, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972»;
5.3. ritiene il Collegio di condividere pienamente tale principio, che va ribadito in questa sede e alla cui affermazione le SS. UU. di questa Corte sono pervenute dopo aver dettagliatamente esaminato la medesima questione proposta con il ricorso all’esame alla luce della normativa di riferimento, della giurisprudenza di questa Corte e di quella della Consulta;
5.4. nello specifico, è stato affermato, con i recenti arresti delle SS.UU. -alla cui ampia e dettagliata motivazione questo Collegio si riporta, facendola interamente propria -, che «il carattere di interpretazione autentica della norma dettata dall’art. 14, c omma 33, del d.l. n. 78 del 2010 si desume, in modo inequivoco, quale intenzione oggettiva della legge, dal chiaro tenore letterale dell’enunciato che compone il frammento normativo (‘Le disposizioni di cui all’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria’)», e che « l ‘art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, dunque, a differenza dell’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, individua il fatto generatore dell’obbligo di pagamento della T.I.A. 2 nella produzione di RAGIONE_SOCIALE, ancorando il debito all’effettiva fruizione del RAGIONE_SOCIALE, e, al tempo stesso, diversamente dal passato, assegna natura di ‘corrispettivo’ alla tariffa, parametrando l’entità del dovuto alla quanti tà e qualità dei RAGIONE_SOCIALE prodotti. Ne consegue che la natura privatistica della tariffa consente di
ritenere il prelievo assoggettabile ad i.v.a. ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ciò non trovando ostacolo nella circostanza che «il pagamento della TIA2 (come quello della TIA1) sia obbligatorio per legge, atteso che il citato art. 3 del d.P.R. n. 633/1972 prevede che ‘le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere’ costituiscono prestazioni di servizi (ai fini della assoggettabilità all’IVA ex art. 1 del medesimo decreto) ‘quale ne sia la fonte’» (così la citata Cass. n. 16332/2018). Peraltro, a conforto della natura privatistica della tariffa si è anche precisato (tra le altre, Cass. n. 4275/2019 e Cass. n. 19544/2019, citate) che ‘nella prospettiva dell’opzione legislativa è … chiaro che l’individuazione del costo con componenti predeterminate o accessorie è del tutto compatibile trattandosi di contratti di massa, nella cornice dei quali trova idonea spiegazione anche la redistribuzione agevolativa dei costi con modalità che tengano conto anche di indici reddituali’» ;
5.5. le SS.UU. hanno pure evidenziato che «l ‘approdo del ‘diritto vivente’, nei termini così delineati -che rendono armonica la configurazione privatistica della tariffa con l’inerenza di essa ad un rapporto giuridico che registra la coincidenza tra soggetto tenuto al pagamento e soggetto beneficia rio dell’attività di chi eroga il RAGIONE_SOCIALE (quale elemento che concorre a configurare quei reciproci obblighi come sostanzianti un rapporto; sinallagmatico: cfr. sentenza n. 269 del 2017 del Giudice delle leggi) -, ha trovato rispondenza nella più recente giurisprudenza costituzionale». Il riferimento è alla sentenza della Corte Cost. n. 188 del 2018 la cui portata -hanno rimarcato le SS.UU. -«nei termini in cui è ribadita, in linea con il ‘diritto vivente’, la natura non tributaria, bensì di corrispettivo privatistico, della T.I.A. 2, è stata colta dalla recentissima sentenza n. 1839 del 27 gennaio 2020 di queste Sezioni Unite, che, nel riconoscere, in base all’art. 14, comma 33, del dl. n. 78 del 2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010), la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie aventi ad oggetto la debenza della tariffa integrata ambientale di cui all’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, ha
inteso evidenziare -proprio alla luce della richiamata pronuncia del Giudice delle leggi -come le ‘scarne essenziali indicazioni’ dell’art. 14, comma 33, ‘sottolineano la risolutezza delle formule utilizzate dal legislatore per il passaggio dal vecchio a l nuovo sistema, disegnato dall’art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152’, in tale prospettiva venendo in rilievo, quali elementi di riconoscimento della natura propria della tariffa, la produzione dei RAGIONE_SOCIALE, la qualificazione del prelievo in termini di ‘corrispettivo’ di un RAGIONE_SOCIALE (quello della ‘raccolta, recupero e RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE solidi RAGIONE_SOCIALE‘) e, quindi, la soppressione del tributo disciplinato dall’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997»;
5.6. r itenuto che «la qualificazione della T.I.A. 2 recata dall’art. 14, comma 3, del d.l. n. 78 non si esaurisca in una ‘operazione meramente nominalistica’, saldandosi, invece, con la disciplina originaria della medesima tariffa (art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006) -diversa da quella dettata dal legislatore per la T.I.A. 1 -, nella quale trova rispondenza in base agli evidenziati indici di riconoscimento, in coerenza con il principio, di matrice europea, del ‘chi inquina paga’ e con la definizione in te rmini di corrispettivo del prelievo stesso»« ed escluso, altresì, che vi siano «margini per poter apprezzare l’intervento legislativo di interpretazione autentica come arbitrario e manifestamente lesivo del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), tale da dare consistenza ad un dubbio di legittimità costituzionale sulla disposizione anzidetta», le SS.UU. di questa Corte hanno affermato che «la natura privatistica della T.I.A. 2, quale corrispettivo del RAGIONE_SOCIALE di raccolta, recupero e RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE solidi RAGIONE_SOCIALE, nel contesto di un rapporto sinallagmatico, consente, pertanto, l’assoggettabilità ad i.v.a. della relativa prestazione patrimoniale. Né sono fondati i dubbi che il controricorrente ha prospettato sulla conformità di un tale approdo alla disciplina eurounitaria (direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto). Come evidenziato in più di un’occasione dalla giurisprudenza di questa Corte, per un verso, non esiste un vincolo, per gli Stati membri, a finanziare con una specifica modalità, anche in tesi tributaria, la gestione della raccolta dei RAGIONE_SOCIALE (Corte giust.,
15/07/2009, causa 254/08); per altro verso, la Corte di giustizia ha ribadito (sentenza del 22 febbraio 2018, in causa C-182/17) che costituisce una prestazione di servizi fornita a titolo oneroso, soggetta all’imposta sul valore aggiunto, un’attività econ omica consistente nello svolgimento da parte di una società di determinati compiti pubblici in esecuzione di un contratto concluso tra tale società e un comune, rimarcando, in siffatta prospettiva, ‘come la determinazione forfettaria (in quel caso, su base annua) di un simile compenso non spezza di per sé il nesso tra prestazione e corrispettivo (punto n. 37), e l’affidamento a una società di compiti pubblici, parimenti, non è logicamente decisivo per valutare lo svolgimento di prestazioni a titolo oneroso nella medesima cornice (punto n. 40)’ (così tra le molte: Cass. n. 32250/2018 e Cass. n. 19299/2019, citate) … »;
5.7. p uò, quindi, concludersi nel senso che è legittima l’imposizione e riscossione dell’IVA sulle fatture relative alle cd. TIA2 di cui si discute in causa a partire dall’anno di riferimento 2011 ;
sulla scorta di quanto sin qui illustrato, vanno accolti il primo, secondo e quarto motivo, respinti i rimanenti motivi, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza limitatamente ai motivi accolti e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, secondo e quarto motivo di ricorso, respinti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da