Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33907 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33907 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 36039-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis
-ricorrente – contro
COGNOME NOME
-intimato-
avverso la sentenza n. 5599/2018/10 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 13/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale della Sicilia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 375/2010 della RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Messina, in accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME avverso cartella esattoriale per mancato pagamento imposta di registro, ipotecaria e catastale, oltre sanzioni ed interessi, a seguito di avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rettificato il valore di un terreno oggetto di cessione da parte del contribuente;
il contribuente è rimasto intimato
CONSIDERATO CHE
1.1 con il primo motivo l ‘Agenzi a ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata per avere la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale erroneamente dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio , con cui sarebbero state riproposte le medesime doglianze formulate in primo grado;
1.2. la censura è fondata;
1.3. la mera riproposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto e di diritto dedotte in primo grado non rende, invero, l’appello inammissibile ;
1.4. va infatti osservato che «nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello RAGIONE_SOCIALE ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo
complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci» (cfr. Cass. n. 32954 del 20/12/2018);
1.5. va evidenziato, pertanto, il carattere devolutivo pieno dell’appello nel processo tributario, costituente un mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (cfr. Cass. n. 32838 del 19/12/2018; Cass. n. 30525 del 23/11/2018; Cass. n. 1200 del 22/01/2016), sicché l’onere di specificità dei motivi può ritenersi assolto anche allorquando l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado (cfr. Cass. n. 24641 del 05/10/2018);
1.6. peraltro, «nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione» (Cass. n. 707 del 15/01/2019);
2.1. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., «error in procedendo … per disapplicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 applicabile ex art. 61 dello stesso testo normativo nonché dell’art. 111, comma 6, Cost.» e lamenta che la sentenza impugnata sarebbe viziata per difetto assoluto di motivazione circa la doglianza, sollevata in appello, in merito al mancato passaggio in giudicato della sentenza emessa a favore del condebitore del ricorrente in primo grado, con conseguente preclusione de ll’estensione degli effetti favorevoli nei suoi confronti ex art. 1306 cod. civ.;
2.2. la censura è fondata;
2.3. riguardo alla questione circa l’inesistenza del giudicato formatosi nei confronti dei condebitori solidali dell’odierno controricorrente, la sentenza impugnata si limita ad una proposizione meramente assertiva,
generica e finanche contraddittoria (« … la documentazione versata in atti dal contribuente e le sue argomentazioni risultano inidonee ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è illegittima e infondata. Infatti la RAGIONE_SOCIALE condivide l’iter logico e le valutazioni fatte dal gi udice di primo grado che ha ritenuto l’illegittimità della pretesa tributaria») , priva di ogni concreto riferimento alla circostanza fattuale assunta alla base della contestazione dell’Ufficio appellante circa l’inesist enza del dedotto giudicato, dichiarando nel resto di condividere la motivazione resa dal giudice di primo grado;
2.4. certamente si verte nella fattispecie in esame in ipotesi di nullità della sentenza per motivazione obiettivamente incomprensibile, sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente, perché la motivazione, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, in quanto per un verso recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, senza che possa essere lasciato all’interprete il compito d’integrarla, in virtù di ipotetiche congetture (cfr. Cass. 6 marzo 2019, n. 6493; Cass. SU 3 novembre 2016, n. 22232; si vedano anche Cass. SU 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053), per altro verso, nella parte in cui la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale assume di condividere le motivazioni rese dal giudice di primo grado, mostrando di non essere affatto consapevole del motivo di appello relativo al proposto gravame avverso la pronuncia, che la RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale aveva ritenuto opponibile all’Ufficio anche da parte del condebitore NOME COGNOME , pervenendo così ad un giudizio di adesione alla decisione resa dalla RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale senza alcun esame critico dei motivi di gravame avverso quest’ultima;
2.5. si è, infatti, osservato, con riferimento alla c.d. motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, che « in tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo
deliberativo, quale la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico RAGIONE_SOCIALE stesse in base ai motivi di gravame» (cfr. ex multis , Cass. 25 ottobre 2018, n. 27112; Cass. 3 maggio 2019, n. 11667);
3. la sentenza impugnata va pertanto cassata in accoglimento dei primi due motivi di ricorso dell’Amministrazione finanziaria, assorbiti il terzo ed il quarto motivo (circa la violazione degli artt. 1306 e 2909 cod. civ. e la mancata decisione nel merito della controversia a seguito dell’annullamento della cartella esattoriale) , e la causa rimessa per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da