Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17029 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17029 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/06/2025
Cartella di pagamento -procedura automatizzata -credito di imposta – Ires
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 8775/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO,
-ricorrente -contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato,
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE,
-intimata – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LAZIO, n. 701/2018, depositata il 07/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2025 dal consigliere NOME COGNOME; procuratore lette le conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE impugnava innanzi alla CTP di Roma, nei confronti sia dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE, la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA emessa a seguito di procedura automatizzata ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l’Ufficio aveva rettificato il credito di imposta per incremento occupazionale indicato in compensazione nel Modello Unico 2008. La società contestava sia la legittimità del ricorso alla procedura automatizzata sia il merito della pretesa.
La CTP, nel contraddittorio di entrambe le convenute, accoglieva il ricorso ed annullava la cartella di pagamento.
La CTR, in accoglimento dell’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, e nel contraddittorio del contribuente e dell’Ente di riscossione, in riforma della sentenza impugnata, confermava la cartella di pagamento.
Avverso detta sentenza la contribuente ricorre per cassazione nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE .
Quest’ultima ha depositato nota intestata «atto di costituzione», ai soli fini della eventuale partecipazione alla discussione orale e dichiarando di non aver depositato tempestivo controricorso, e successiva memoria.
Considerato che:
La sentenza n. 701 del 2018 oggetto dell’odierno ricorso è stata revocata dalla sentenza n. 6250 del 2019 della CTR del Lazio, depositata in data 11 novembre 2019 ed impugnata con ricorso per cassazione formulato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE a
r.lRAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE – iscritto al n.RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO del NUMERO_DOCUMENTO ed allo stato in attesa di trattazione.
Questa Corte ha già evidenziato che qualora pendano contemporaneamente, proposti dalla stessa parte, sia ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, impugnata anche per revocazione, sia ricorso avverso la sentenza che ha deciso, sulla revocazione, gli stessi vanno riuniti in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l’applicazione analogica dell’art. 335 cod. proc. civ. potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l’esito di quello riguardante la sentenza di revocazione (Cass. 22/11/2024, n. 30184). La riunione, tuttavia, può essere evitata essendo sufficiente trattare i ricorsi nella stessa udienza o camera di consiglio (Cass. 14/04/2025, n. 9774).
Deve pure rilevarsi che la ricorrente, sebbene ha evocato in giudizio anche l’ RAGIONE_SOCIALE, non ha versato in atti la cartolina di ricevimento dalla quale verificare la regolare notifica a mezzo posta, sicchè deve disporsene la rinnovazione entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il ricorso n. 12359 del 2020 e per la rinnovazione della notifica alla RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2025.