Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18656 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18656 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4921/2023 R.G. proposto da:
COGNOME, rappresentati e difesi dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Bianzone (SO)INDIRIZZO INDIRIZZO
EMAIL
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata ex lege .
–
contro
ricorrente
–
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2928/2022, depositata in data 11 luglio 2022.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di NOME COGNOME ed il figlio NOME COGNOME quali amministratori e soci di fatto, nella misura del 50% della società RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME
Avv. Acc. IRES – IVA
IRAP 2014
& C., l’avviso di accertamento n. T9Y030200067 avente ad oggetto IRES, IRAP e IVA per l’anno di imposta 2014.
I contribuenti proponevano ricorso innanzi la C.t.p. di Sondrio avverso l’atto impositivo contestando la propria qualità di amministratore di fatto, asserendosi estranei alla gestione societaria; l’ente erariale si costituiva instando per il rigetto del ricorso.
La C.t.p. di Sondrio, con sentenza n. 76/2021 rigettava il ricorso, ritenendo legittimo l’avviso di accertamento.
Contro tale sentenza proponeva appello i contribuenti dinanzi alla C.t.r. della Lombardia; l’Ufficio si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello.
Con sentenza n. 2928/2022, depositata in data 11 luglio 2022, la C.t.r. adita rigettava l’appello.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 20 maggio 2025 per la quale i contribuenti hanno depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», i contribuenti lamentano l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ravvisato in capo ai ricorrenti la legittimazione passiva rispetto alla pretesa tributaria ed alle conseguenti sanzioni, in violazione dell’articolo 7, d.l. 269/2003.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 118 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», i contribuenti lamentano l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso
l’esposizione delle ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione. Lamentano che la motivazione della sentenza tributaria ne costituisce la ratio decidendi ed è la rappresentazione e la documentazione dell’iter logico argomentativo seguito dal giudice per giungere alla decisione e la C.t.r. si è limitata a ricalcare pedissequamente le argomentazioni difensive svolte dall’Ufficio nelle proprie controdeduzioni e le fa proprie in maniera del tutto acritica, senza elaborare e sviluppare alcun proprio iter motivazionale basato su di un corretto ed argomentato logicogiuridico.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», i contribuenti lamentano l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che l’Ufficio avesse assolto l’onere probatorio in relazione ai fatti costitutivi della propria pretesa e, in particolare, che il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, sul quale si fondava l’avviso di accertamento impugnato, offriva un quadro indiziario contenente elementi caratterizzati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza idonei a provare una situazione di amministrazione di fatto della società.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 2639 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», i contribuenti l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che il ricorrente sia stato amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE, condizione ravvisabile solo in capo a chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o la funzione. Le circostanze di fatto addotte dall’Ufficio a sostegno di tale tesi non configuravano una situazione di amministrazione di fatto della società da parte dei RAGIONE_SOCIALE, che
non hanno svolto in modo continuativo i poteri propri degli amministratori.
Ragioni di ordine logico giuridico suggeriscono la previa disamina del quarto motivo; esso è fondato.
La giurisprudenza di legittimità ha elaborato il principio secondo cui solo l’individuazione di specifiche e non occasionali attività di gestione e di precise condotte aventi rilevanza esterna consentono di ravvisare la presenza di un amministratore di fatto e tali elementi devono ingenerare nei terzi il convincimento che egli sia il soggetto gestore della società. Pertanto, affinchè si configuri la qualifica di amministratore di fatto, non occorre l’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attività gestoria svolta in modo non episodico od occasionale.
Più in particolare, si è sostenuto (cfr. Cass. 05/02/2014, n. 2586 confermata da altre di eguale tenore; Cass. 24/04/2018, n. 37856; Cass. 20/06/2018, n. 27163) che ‘In materia societaria è ravvisabile la figura dell’amministratore di fatto nella persona di cui sia stato accertato l’avvenuto inserimento nella gestione di impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative. (Così statuendo la S.C. ha cassato la decisione impugnata, dichiarativa dell’inesistenza della notifica degli avvisi di accertamento, ai fini IRPEF ed RAGIONE_SOCIALE, ad una società a responsabilità limitata, con conseguente decadenza dell’Amministrazione finanziaria dall’azione di accertamento ex art. 49 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, perché effettuata ad un soggetto a cui era stata negata la qualifica di amministratore di fatto senza adeguatamente valutare che lo stesso era stato indicato dal deceduto amministratore formale come il “dominus” della società ed il punto di riferimento per ogni relativo fatto gestionale).
2.1. Nel caso di specie, gli elementi indicati nel p.v.c. e valorizzati dai giudici dell’appello (dichiarazioni di COGNOME NOME, risultanze dei questionari somministrati dalla Guardia di Finanza, risultanze dello spesometro integrato e interrogazioni dell’Anagrafe Tributaria sul ciclo di vita delle società riconducibili ai sig.ri COGNOME NOME e NOME, utilizzo dell’autovettura in leasing alla società, accertamenti bancari), comunque contestati dai ricorrenti, non sono affatto indice dello svolgimento, da parte dei signori COGNOME NOME e COGNOME NOME, di un’attività gestoria svolta in modo continuativo e significativo.
Tutt’altro, non vi è alcun elemento che consenta di affermare che gli odierni ricorrenti abbiano svolto in maniera continuativa specifiche attività di gestione della società e che tali attività siano state percepite dai terzi come esplicazione delle funzioni proprie dell’amministratore.
Conseguentemente è fondato anche il primo motivo di ricorso.
L’art. 7, d.l. n. 269/2003 prescrive che ‘Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di societa’ o enti con personalita’ giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica’; tale disposizione era stata introdotta con l’espresso intento di conformare il sistema sanzionatorio fiscale ai principi di responsabilità penale degli enti introdotti dal d.lgs. n. 231/2001, come attestato dalla Relazione Illustrativa.
3.1. Costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui, in linea di principio, le sanzioni fiscali vanno poste ad esclusivo carico della persona giuridica che abbia tratto vantaggio fiscale dall’illecito; da ciò deriva l’esclusione di ogni responsabilità sanzionatoria in capo al c.d. intraneus, inteso soprattutto come amministratore, sia di fatto che di diritto, escludendo in tal caso qualsiasi residua applicabilità della norma sul concorso dello stesso ai sensi dell’art. 9, d.lgs. n. 471/97 (v. Cass. n. 19716/2013, n. 25993/2014, n. 13730/2015, n. 4775/2016, n. 5924/2017, n.
28331 del 2018, nn. 9448, 9449, 9450 e 9451/2020, n. 18116 del 2022). Peraltro, proprio sul presupposto del discrimine costituito dal vantaggio fiscale, allorché la società di capitali si riduce a un mero schermo, un’entità del tutto fittizia costituita solo per consentire ad una persona fisica di trarre essa un vantaggio fiscale, va applicata la regola generale della responsabilità per la relativa sanzione in capo alla persona fisica stessa (anche qui in conformità alle stesse indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa) (sul punto cfr. Cass n. 5924/17; 28331/18; 12334/2019; 29038/21, 23221/22; 1946/23; Cass. 18/06/2025, n. 16454.
3.2. Nella fattispecie in esame, i giudici di appello hanno fatto mal governo dei principi normativi e giurisprudenziali testè declinati allorquando hanno ritenuti che i ricorrenti dovessero rispondere delle sanzioni atteso che, come si è esposto al punto 2.1., nella sentenza della C.t.r. non sono esposti gli elementi indicativi dello svolgimento, da parte dei signori COGNOME NOME e COGNOME NOME, di un’attività gestoria svolta in modo continuativo e significativo.
Dall’accoglimento del primo e del quarto motivo discende l’assorbimento dei restanti.
In conclusione, vanno accolti il primo ed il quarto motivo e, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il quarto motivo di ricorso e, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.