Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24336 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24336 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/09/2019
ORDINANZA
sul ricorso 3866-2014 proposto da: da :
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME; INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; pro INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 249/2013 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, deposi:ata il 22/10/2013;
REG .
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2019 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME. di NOME
Rg 3886/2014
Fatto
Ritenuto che:
Con sentenza nr 249/2013 la CTR di Napoli rigettava l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la pronuncia 163/2011 della CTP di Napoli con cui era stato rigettato il ricorso del contribuente nei riguardi dell’avviso di liqu ed irrogazione di sanzione conseguente alla revoca delle agevolazioni della prima casa.
Il Giudice di appello riteneva che si fosse integrata la decadenza dal bene goduti per il primo acquisto valorizzando in questo senso le allegazioni contribuente.
Avverso tale sentenza COGNOME NOME propone ricorso per cassazione affidandolo a due motivi.
Diritto
Considerato che:
Con il primo motivo denuncia la violazione dell’art 1 nota II bis allegata al 136/1986 nonché la violazione e falsa applicazione dell’art 12 disp prelimina c.c. in relazione all’art 360,primo comma nr 3 c.p.c.
Sostiene che in base della previsione riportata nell’art 1 la decadenza benefici non opererebbe ogni qualvolta come nella specie intervenga entro l’anno un nuovo acquisto di altro immobile sia esso a titolo oneroso gratuito
Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicaz dell’art 112 c.p.c. in relazione all’art 360 c.p.c. nr 4
Lamenta che sia la RAGIONE_SOCIALE che la RAGIONE_SOCIALE avrebbero posto a fondamento della decisione argomentazioni diverse da quelle poste a base dell’avviso di liquidazione.
Osserva infatti che entrambi i giudici di merito hanno ritenuto ch contribuente fosse incorso nella decadenza dal predetto beneficio solo perchè
l’acquisizione del bene immobile era avvenuta a titolo gratuito e non a ti oneroso diversamente da quanto considerato dall’Agenzia dell’Entrate che aveva rilevato come l’acquisto di autorimessa e non di un bene immobile avvenuto entro l’anno non fosse idoneo ad impedire tale decadenza.
Ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie occorre muovere dal da normativo di riferimento.
Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 16, comma 2, nella formulazio vigente ratione tennporis, prevede che sia pari al 4% l’aliquota dell’i dovuta per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elenc nell’allegata Tabella A del decreti medesimo, tra cui sono menzionate anche, alla parte 2, n. 21, le case di abitazione non di lusso, in presenza condizioni di cui alla nota 2-bis) all’art. 1 della tariffa, parte prima, a testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, appro con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
L’art. 1, nota 2 bis, comma 1, della parte prima della richiamata Tar individuava tali condizioni, previste per l’applicazione dell’aliquota dell’imposta di registro dovuta per gli atti traslativi a titolo onero proprietà di case di abitazione non di lusso e per gli atti traslativi o co della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relat stesse, nelle seguenti circostanze: che l’immobile fosse ubicato nel territ del comune in cui l’acquirente aveva o avrebbe stabilito entro diciotto me dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acqu svolgeva la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di in quello in cui aveva sede o esercitava l’attività il soggetto da cui dipe ovvero, nel caso in cui l’acquirente fosse cittadino italiano emigrato all’e che l’immobile fosse acquisito come prima casa sul territorio italiano (lett che nell’atto di acquistol’acquirente dichiarasse di non essere titolare escl o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui era s
l’immobile da acquistare (lett. b); che nell’atto di acquisto l’acqu dichiarasse di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime d comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di pr usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazi acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con agevolazioni fiscali (lett.
Il quarto comma della richiamata nota 2 bis prevedeva la perdita dell’agevolazione – con obbligo del contribuente di versare le imposte n assolte nella misura ordinaria, nonchè la relativa sovrattassa (anche) in caso trasferimento dell’immobile acquistato prima del decorso del termine di cinqu anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno dall’alienazione, contribuente avesse proceduto all’acquisto di altro immobile da adibire propria abitazione principale.
Tale ultima disposizione delinea una fattispecie del tutto diversa da que dell’accesso alle agevolazioni, stabilendo la regola della decadenza dai benefi prevista dal primo periodo dello stesso comma in presenza di determinate circostanze e, al tempo stesso, introducendo un’eccezione a tale regola ne caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione, proce all’acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
Al fine di consentire al contribuente di evitare la decadenza dalle sudde agevolazioni sono, dunque, previste, con riferimento all’acquisto del second immobile, condizioni diverse rispetto a quelle stabilite, per la concessione d agevolazioni medesime per l’acquisto del primo immobile.
In particolare, mentre il riconoscimento del beneficio è subordinato – olt fatto di non essere titolare di diritti di proprietà (o di diritti a tal fin su altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’imm da acquistare e di non essere titolare di diritti di proprietà (o diritti, a su altra abitazione acquistata con agevolazioni fiscali cd. “prima casa” trasferimento della residenza del contribuente nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato, il mantenimento dello stesso in caso di alienazion
dell’immobile acquistato è subordinato alla più restrittiva condiz dell’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
Siffatta differenza di disciplina – ritenuta non irragionevole dalla costituzionale (cfr. ord. del 13 febbraio 2009, n. 46) trova giustifica nell’intenzione del legislatore di favorire l’acquisto della casa di pro tutelato anche a livello costituzionale (vedi, art. 47 Cost., comma 2), anch coloro i quali siano costretti a ripetuti trasferimenti di residenza contingenti necessità della vita e, al contempo, di evitare che l’agevolazi possa assecondare intenti speculativi agevolati in virtù della sempl integrazione dei requisiti necessari a godere della agevolazione in riferime al primo acquisto (cfr. Cass. 28 giugno 2016, n. 13343; Cass., ord., 30 apr 2015, n. 8847).
L’interesse del legislatore di favorire l’accesso del risparmio popolare proprietà dell’abitazione, sotteso alla disciplina relativa alla fr dell’agevolazione in esame, si desume anche dall’estensione del beneficio agl atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, d dell’abitazione, espressamente prevista dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art 3, comma 131.
Proprio in coerenza con tale finalità la giurisprudenza aveva riconosciuto contribuente la fruibilità dell’agevolazione fiscale per gli atti trasla nuda proprietà di immobili anche per il periodo antecedente l’entrata in vig della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 131, sul presupposto della loro pa attitudine ad integrare un progetto abitativo meritevole di trattame agevolato e previo riconoscimento alla nuova normativa, sul punto, di una portata interpretativa della disciplina anteriore (cfr. Cass. 30 gennaio 2008 2071; Cass. 6 aprile 1996, n. 3248).
Del pari in funzione della realizzazione dell’evidenziato interesse persegu dal legislatore questa Corte ha interpretato il riferimento alla condizione mantenimento dell’agevolazione in caso di vendita infraquinquennale
dell’immobile acquistato con l’agevolazione e successivo acquisto nel termine annuale rappresentata dall'”acquisto di un altro immobile da adibire a propr abitazione principale”.
Infatti, da un lato, ha riconosciuto sussistente tale condizione anche al della costruzione da parte del contribuente, tramite affidamento in appalto, una nuova abitazione su terreno già di sua proprietà, con conseguente esclusione di eventuali discriminazioni tra acquisti a titolo originario e a derivativo (cfr. Cass. 16 settembre 2016, n. 24253; Cass. 27 novembre 2015, n. 24253), nonchè al caso in cui l’acquisto della nuova abitazione, entro anno dall’alienazione della prima, sia gratuito, in quanto il legislator opera alcuna distinzione tra acquisti a titolo oneroso e acquis titolo gratuito (cfr. Cass. 13 novembre 2015, n. 23219; Cass. 26 giugno 2013 n. 16077).
Non condivisibili in questo quadro le conclusioni raggiunte dal giudice di appe il quale ha ritenuto integrata nella specie la decadenza dal beneficio sulla b di una lettura non coerente con la ratio della norma valorizzando un dato no rilevante quale deve considerarsi la natura non onerosa dell’acquisizione.
Le considerazioni sin qui sviluppate portano all’assorbimento del secondo motivo con cui si è fatto valere la pretesa violazione dell’art 112 c.p.c.
Il ricorso va in conseguenza accolto e la sentenza impugnata cassata.
Non essendo necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo proposto contribuente.
Relativamente alle spese di lite va disposta la compensazione degli oneri processuali dell’intero procedimento in considerazione dell’assenza di u consolidato orientamento giurisprudenziale.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso,assorbito il secondo,cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso del contribuent compensa le spese dell’intero procedimento.
Roma 5.7.2019