Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34573 Anno 2019
2019
1446
Civile Sent. Sez. 5 Num. 34573 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2019
SENTENZA
sul ricorso 21335-2014 proposto da: da :
NOME, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO GLYPHLEGALE 1/A, GLYPH STUDIO GLYPH presso lo RAGIONE_SOCIALE COGNOME GLYPH e difesa dall’avvocato rappresentata NOME COGNOME giusta delega a margine; in ROMA
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO pro INDIRIZZO
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 42/2014 della COMM.TRIB.REG. di PERUGIA, depositata il 21/01/2014; REG di udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/2019 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME pubblica Dott
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione; udito per il resistente l’Avvocato COGNOME che ha chiesto il rigetto. per che ha
N.21335/2014 (25)
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza n.42/04/14 della CTR dell’Umbria che , in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato il ricorso della COGNOME avverso l’ avviso di liquidazione 2004/IT/001066000 con cui veniva recuperato l’importo relativo alla agevolazione IVA del 4ativo ai benefici 0/o rel dell’acquisto della prima casa.
In particolare l’Agenzia delle Entrate contestava alla COGNOME di aver violato i requisiti per l’ottenimento del beneficio sull’acquisto della prima casa , per non aver ultimato i lavori nel triennio successivo alla data di acquisto dell’immobile.
I giudici della CTR , con la sentenza impugnata, accertavano che la dichiarazione formale fatta dal Direttore dei lavori di costruzione dell’immobile, presentata ai fini dell’ accatastamento ed agibilità dell’immobile, con atto prot. PG CODICE_FISCALE attestava che l’immobile in oggetto era stato ultimato il 25.03.2010, data dalla quale l’Agenzia dell’Entrate avrebbe potuto in concreto esercitare il suo effettivo potere di controllo per la verifica della sussistenza dei requisiti per l’agevolazione fiscale chiesta ed ottenuta dalla COGNOME e che non potevano ritenersi probanti né la dichiarazione dei progettisti e direttori dei lavori COGNOME e COGNOME né dichiarazione in data 5.11.2012 del Comune di Spoleto, in persona del responsabile del servizio edilizia, fatta su richiesta di parte, secondo cui l’ ultimazione dei lavo sarebbe avvenuta in data 28.09.2007 , entro i tre anni dall’atto di acquisto, facendo riferimento esclusivo al protocollo ed alle date dei permessi di costruzione e non alla successiva documentazione risultante agli atti del Comune .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce tre motivi di ricorso:
a) violazione dell’ art. 76 d.p.r. 22 aprile 1986 n. 131, in relazione all’art. 360, n. cod.proc.civ. La ricorrente eccepisce la decadenza del termine triennale, del potere di liquidazione, perché, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, tale termine decorre dalla data di registrazione dell’atto di acquisto che, nel caso in esame, è il 23.11.2004.
b) violazione dell’art. 1, comma 6; I. 22 aprile 1982 n. 168, e dall’art. 2, comma 1 dl. 7 febbraio 1985 n. 12 conv. con modificazioni, nella I. 5 aprile 1985 n. 118, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. . La ricorrente contesta che possa essere considerata valida prova della ultimazione dei lavori , la ricevuta dell’avvenuto deposito, alla Agenzia del Territorio, da parte della odierna ricorrente della variazione di consistenza della unità immobiliare mentre, in realtà, vera prova è il contenuto del documento , vale a dire la dichiarazione DOCFA, resa dalla ricorrente, dalla quale emergeva che la ricorrente utilizzava l’immobile come residenza fin dal
2004.
c) violazione dell’art. 1, comma 6; I. 22 aprile 1982 n. 168, e dall’art’ 2, comma 1 dl. 7 febbraio 1985 n. 12 conv. con modificazioni, nella I. 5 aprile 1985 n. 118, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. Afferma il ricorrente che ha GLYPH n la CTR no correttamente valutato la natura della hiarazione dei Direttori dei lavori in GLYPH dic ordine alla data di fine lavori , valutata positivamente dal Comune di Spoleto e non le ha attribuito la valenza di certificazione (attestato) proveniente da pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., facente pertanto prova fino a querela d falso.
I motivi di ricorso anno esaminati congiuntamente , non avendo autonoma GLYPH v rilevanza ma vertendo tutti sulla rilevanza probatoria dei documenti relativi al GLYPH procedimento autorizzativo dei lavori di costruzione relativi all’abitazione della ricorrente, ai fini della individuazione della data di completamento dell’immobile da adibire ad abitazione, che si riflette sulla decorrenza del termine di decadenza di accertamento dell’Ufficio .
Il ricorso è infondato.
In realtà, la ricorrente , apparentemente denuncia il vizio di violazione di legge ma in realtà rimette in discussione l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito ,apprezzamento che è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di tale sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione: cfr. Cass. 22901/05, 15693/04, 11936/03, 7921 / 2011.In altri termini con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità Cass.n.29404/2017).
Sta di fatto che la sentenza impugnata esamina compiutamente il materiale probatorio, anche quello specificamente richiamato nelle deduzioni dalla ricorrente e ne esclude la rilevanza probatoria luta dalla parte con una motivazione GLYPH vo coerente e priva di vizi evidenti. Afferma , infatti la CTR che << a tale GLYPH, può fine ,ritenersi probante né la dichiarazione dei progettisti e direttori dei lavo COGNOME e COGNOME né la dichiarazione in data 5.11.2012 del Comune di Spoleto in persona del responsabile del servizio edilizia fatta su richiesta di parte, secondo cui
I’ ultimazione dei lavori sarebbe avvenuta in data 28.09.2007 , entro i tre anni dall’atto di acquisto, facendo riferimento esclusivo al protocollo ed alle date dei permessi di costruzione e non alla successiva documentazione risultante agli atti del Comune…» di contro ,valutando corretta fonte di prova la dichiarazione formale fatta dal direttore dei lavori di costruzione dell’immobile , presentata ai fin dell’accatastamento e dell’agibilità dell’immobile, e quindi presente agli del Comune con una specifica funzione di attestazione « ..in cui il direttore dei lavori aveva dichiarato che l’immobile in oggetto era stato ultimato il 25.03.2010, data dalla quale l’Agenzia dell’Entrate avrebbe potuto in concreto esercitare il suo effettivo potere di controllo per la verifica della sussistenza dei requisiti per l’agevolazione fiscale chiesta ed ottenuta dalla Clementini » . Ed infatti, l’onere della prova della realizzazione dell’intento, dichiarato dal contribuente nell’atto di acquisto, di destinare l’immobile a propria abitazione, grava sul contribuente medesimo prechè tale intento rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio fiscale richiesto (Cass. n. 20376/2006). Il termine triennale di decadenza dell’accertamento dell’Ufficio decorre dal momento in cui l’immobile è stato completato poiché solo da tale momento per l’Amministrazione finanziaria è possibile accertare l’esatta natura del bene edificato (Cass. n. 32121/2018). ”
Alla luce delle considerazioni che precedono , il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente , attesa la soccombenza, condannata al pagamento delle spese come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate per compensi in € 2000,00 , oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art,13.