Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34573 Anno 2019
2019
1446
Civile Sent. Sez. 5 Num. 34573 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2019
SENTENZA
sul ricorso 21335-2014 proposto da: da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, GLYPH STUDIO GLYPH presso lo GLYPH ANNECCHINO, GLYPH e difesa dall’avvocato rappresentata NOME COGNOME giusta delega a margine; in ROMA
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO pro VIA DEI DELLO
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 42/2014 RAGIONE_SOCIALEa COMM.TRIB.REG. di PERUGIA, depositata il 21/01/2014; REG _ di udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/2019 dal Consigliere AVV_NOTAIO. NOME COGNOME; pubblica AVV_NOTAIO _
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione; udito per il resistente l’AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto. per che ha
N.21335NUMERO_DOCUMENTO (25)
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza n.42/04/14 RAGIONE_SOCIALEa CTR RAGIONE_SOCIALE‘Umbria che , in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, ha rigettato il ricorso RAGIONE_SOCIALEa COGNOME avverso l’ NUMERO_DOCUMENTO NUMERO_DOCUMENTO con cui veniva recuperato l’importo relativo alla agevolazione IVA del 4ativo ai benefici 0/o rel RAGIONE_SOCIALE‘acquisto RAGIONE_SOCIALEa prima casa.
In particolare l’RAGIONE_SOCIALE contestava alla COGNOME di aver violato i requisiti per l’ottenimento del beneficio sull’acquisto RAGIONE_SOCIALEa prima casa , per non aver ultimato i lavori nel triennio successivo alla data di acquisto RAGIONE_SOCIALE‘immobile.
I giudici RAGIONE_SOCIALEa CTR , con la sentenza impugnata, accertavano che la dichiarazione formale fatta dal Direttore dei lavori di costruzione RAGIONE_SOCIALE‘immobile, presentata ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ accatastamento ed agibilità RAGIONE_SOCIALE‘immobile, con atto prot. NUMERO_DOCUMENTO attestava che l’immobile in oggetto era stato ultimato il 25.03.2010, data dalla quale l’RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto in concreto esercitare il suo effettivo potere di controllo per la verifica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei requisiti per l’agevolazione fiscale chiesta ed ottenuta dalla RAGIONE_SOCIALE e che non potevano ritenersi probanti né la dichiarazione dei progettisti e direttori dei lavori COGNOME e COGNOME né dichiarazione in data 5.11.2012 del RAGIONE_SOCIALE di Spoleto, in persona del responsabile del servizio edilizia, fatta su richiesta di parte, secondo cui l’ ultimazione dei lavo sarebbe avvenuta in data 28.09.2007 , entro i tre anni dall’atto di acquisto, facendo riferimento esclusivo al protocollo ed alle date dei permessi di costruzione e non alla successiva documentazione risultante agli atti del RAGIONE_SOCIALE .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce tre motivi di ricorso:
a) violazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 76 d.p.r. 22 aprile 1986 n. 131, in relazione all’art. 360, n. cod.proc.civ. La ricorrente eccepisce la decadenza del termine triennale, del potere di liquidazione, perché, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, tale termine decorre dalla data di registrazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di acquisto che, nel caso in esame, è il 23.11.2004.
b) violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 6; I. 22 aprile 1982 n. 168, e dall’art. 2, comma 1 dl. 7 febbraio 1985 n. 12 conv. con modificazioni, nella I. 5 aprile 1985 n. 118, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. . La ricorrente contesta che possa essere considerata valida prova RAGIONE_SOCIALEa ultimazione dei lavori , la ricevuta RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto deposito, alla RAGIONE_SOCIALE del Territorio, da parte RAGIONE_SOCIALEa odierna ricorrente RAGIONE_SOCIALEa variazione di consistenza RAGIONE_SOCIALEa unità immobiliare mentre, in realtà, vera prova è il contenuto del documento , vale a dire la dichiarazione NUMERO_DOCUMENTO, resa dalla ricorrente, dalla quale emergeva che la ricorrente utilizzava l’immobile come residenza fin dal
2004.
c) violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 6; I. 22 aprile 1982 n. 168, e dall’art’ 2, comma 1 dl. 7 febbraio 1985 n. 12 conv. con modificazioni, nella I. 5 aprile 1985 n. 118, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. Afferma il ricorrente che ha GLYPH n la CTR no correttamente valutato la natura RAGIONE_SOCIALEa hiarazione dei Direttori dei lavori in GLYPH dic ordine alla data di fine lavori , valutata positivamente dal RAGIONE_SOCIALE di Spoleto e non le ha attribuito la valenza di certificazione (attestato) proveniente da pubblico ufficiale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2700 cod. civ., facente pertanto prova fino a querela d falso.
I motivi di ricorso anno esaminati congiuntamente , non avendo autonoma GLYPH v rilevanza ma vertendo tutti sulla rilevanza probatoria dei documenti relativi al GLYPH procedimento autorizzativo dei lavori di costruzione relativi all’abitazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, ai fini RAGIONE_SOCIALEa individuazione RAGIONE_SOCIALEa data di completamento RAGIONE_SOCIALE‘immobile da adibire ad abitazione, che si riflette sulla decorrenza del termine di decadenza di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio .
Il ricorso è infondato.
In realtà, la ricorrente , apparentemente denuncia il vizio di violazione di legge ma in realtà rimette in discussione l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito ,apprezzamento che è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di tale sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito RAGIONE_SOCIALEa causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e RAGIONE_SOCIALEa correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione: cfr. Cass. 22901/05, 15693/04, 11936/03, 7921 / 2011.In altri termini con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali e la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità Cass.n.29404/2017).
Sta di fatto che la sentenza impugnata esamina compiutamente il materiale probatorio, anche quello specificamente richiamato nelle deduzioni dalla ricorrente e ne esclude la rilevanza probatoria luta dalla parte con una motivazione GLYPH vo coerente e priva di vizi evidenti. Afferma , infatti la CTR che << a tale GLYPH, può fine ,ritenersi probante né la dichiarazione dei progettisti e direttori dei lavo COGNOME COGNOME COGNOME né la dichiarazione in data 5.11.2012 del RAGIONE_SOCIALE di Spoleto in persona del responsabile del servizio edilizia fatta su richiesta di parte, secondo cui
I’ ultimazione dei lavori sarebbe avvenuta in data 28.09.2007 , entro i tre anni dall’atto di acquisto, facendo riferimento esclusivo al protocollo ed alle date dei permessi di costruzione e non alla successiva documentazione risultante agli atti del RAGIONE_SOCIALE…» di contro ,valutando corretta fonte di prova la dichiarazione formale fatta dal direttore dei lavori di costruzione RAGIONE_SOCIALE‘immobile , presentata ai fin RAGIONE_SOCIALE‘accatastamento e RAGIONE_SOCIALE‘agibilità RAGIONE_SOCIALE‘immobile, e quindi presente agli del RAGIONE_SOCIALE con una specifica funzione di attestazione « ..in cui il direttore dei lavori aveva dichiarato che l’immobile in oggetto era stato ultimato il 25.03.2010, data dalla quale l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto in concreto esercitare il suo effettivo potere di controllo per la verifica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei requisiti per l’agevolazione fiscale chiesta ed ottenuta dalla RAGIONE_SOCIALE » . Ed infatti, l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEa realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘intento, dichiarato dal contribuente nell’atto di acquisto, di destinare l’immobile a propria abitazione, grava sul contribuente medesimo prechè tale intento rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio fiscale richiesto (Cass. n. 20376/2006). Il termine triennale di decadenza RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio decorre dal momento in cui l’immobile è stato completato poiché solo da tale momento per l’Amministrazione finanziaria è possibile accertare l’esatta natura del bene edificato (Cass. n. 32121/2018). ”
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono , il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente , attesa la soccombenza, condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio, liquidate per compensi in € 2000,00 , oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13 comma 1 quater del DPR n.115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ricorso principale, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art,13.