Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24341 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24341 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/09/2019
ORDINANZA
sul ricorso 23237-2014 proposto da: da :
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME in avvocato difeso
– ricorrente –
contro
2019 3849 AGENZIA RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; pro INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1236/2014 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 27/02/2014; REG .
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2019 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME di NOME
Premesso che:
1. con sentenza in data 27 W 2014, n.1236, la commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava legit l’avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in m ordinaria, notificato il 10 marzo 2011 dall’Agenzia delle Entrate a NOME COGNOME a seguito del disconoscimento del diritto alle agevolazioni fiscali previste per la piccola proprietà contadina dalla legge 6 agosto 1954, n. 6 estese dal d.leg. 29 marzo 2004, n.99, modificato dal d.leg. 27 maggio 2005 n.101, in favore degli imprenditori agricoli ssionali e delle quali il GLYPH profe contribuente si era avvalso il 19 aprile 2006 per la registrazione di un cont di acquisto di un terreno;
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2. a motivo della sentenza, la commissione evidenziava che il contribuente, avendo prodotto, al momento della registrazione del contratto, un certifica provvisorio rilasciatogli dalla competente autorità amministrativa per attes lo svolgimento delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti per la fruizione agevolazioni per i coltivatori diretti, come censentito dall’art. 4 della I. 1954, n.604, non aveva poi provveduto a far pervenire all’Agenzia il certifi definitivo se non quando era ormai decorso il termine decadenziale fissato da medesimo art.4 (tre anni dalla registrazione);
3. il contribuente ricorre per la cassazione della suddetta sentenza sulla base due motivi. Con il primo, proposto in relazione al n.5 del primo comm dell’art.360 c.p.c., lamenta che la commissione, per un verso, non ha tenut conto delle risultanze del certificato provvisorio, depositato già nel primo di giudizio e rilasciato con “validità di tre mesi in attesa della definizione procedimento istruttorio in corso per il rilascio della certificazione defini in base alle quali la “richiesta di certificazione di imprenditore agricolo profession era stata presentata fino dal 13 febbraio 2005 ossia in data antecedente a quel della registrazione del contratto e che, per altro verso, la commissione non applicato il principio, più volte espresso da cotesta Corte di legittimità, al quale il contribuente non perde il diritto a le agevolazioni ove l’intempe nella produzione del certificato definitivo di cui all’art.3 L.604/54 sia dall’amministrazione (come il ricorrente sostiene sia dipesa dall’amministrazio nel caso di specie avendo la stessa, solo il 25 marzo 2011, in risposta a
predetta richiesta, rilasciato il certificato attestante che “NOME NOME dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della ter requisito che possedeva anche alla data stipula del contratto; nel biennio di precedente alla data di acquisto non ha venduto fondi rustici di superfi superiore a quella prevista dalla legge; il fondo oggetto di acquisto è idoneo formazione della proprietà diretto coltivatnce …”). Con il secondo motivo di ricorso, proposto in relazione al n.3 del primo comma dell’art.360 c.p.c contribuente lamenta che la commissione ha violato gli artt.1, comma 4, d.lgs 99/2004 e 1,2,3,4 e 5, I. 604/54 laddove, senza considerare che il certificat cui all’art.3 1.604/54 è riferibile solo ai coltivatori diretti, ha ritenuto relativa produzione da parte di esso ricorrente, imprenditore agric professionale ai sensi dell’art. 1, dIgs.99/2004;
4. l’Agenzia delle Entrate resiste con controrcorso; considerato che:
1. in relazione alle censure veicolate con i due motivi di ricorso, preliminarmente osservarsi che il ricorrente, come dallo stesso sottolineato c richiamo all’art. 7 del contratto di compravendita (trascritto a pagina ricorso), si è avvalso delle agevolazioni fiscali riconosciute dal d.leg. 29 2004, n.99, modificato dal d.leg. 27 maggio 2005, n.101, in favore deg imprenditori agricoli professionali. Ciò posto. va ata la giurisprudenza di richiam questa Corte (sentenza n.16071/2013; ordinanza n.23630/2014), la quale, sul rilievo per cui i requisiti stabiliti dall’art.2, I. 604/54 ed oggetto di ce ai sensi del successivo art.3 sono incompatibili con la figura dell’imprendi agricolo professionale, ha affermato che quest’ultimo, per poter beneficiare del agevolazioni in tema di imposte sulla registrazione dell’acquisto di terreni agr di cui all’art. 1 della legge 604/54, già previste per la piccola proprietà con ed estese all’imprenditore agricolo professionale dall’art.1, comma quarto, d d.lgs. 29 marzo 2004, n.99, non necessita del certificato rilasc dall’ispettorato provinciale agrario ai sens degli artt.2 e 3 L.604/54 produrre a pena di decadenza all’amministrazione finanziaria entro il termi triennale dalla registrazione dell’atto. In rela2lone a quanto precede, emerge c la sentenza impugnata, la quale fa centro -al contrario- sulla necessità suddetto certificato, .è viziata nella motivazione. Emerge altresì l’inammissib
del primo motivo di ricorso per essere anch’esso basato sullo stesso presupposto errato sul quale è basata la sentenza. Quest’ultima, tuttavia, non è errata dispositivo e pertanto non deve essere cassata in accoglimento del secondo motivo di ricorso (pur astrattamente fondato), ma deve essere solo emendata dal vizio motivazionale (art.384, u.c., c.p.c.). Il contribuente, inf avvalersi dei benefici fiscali riconosciuti dal d.lgs.99/2004, avrebbe do produrre, al momento della registrazione del contratto, il documento emesso dalla regione ai sensi del comma 2 dell’art.1, d.lgs. 99/2004 (“Le regioni accertano ad ogni effetto possesso dei requisiti di cui al comma 1”), attestante la sua qualità di imprenditore agricolo professionale alla data della stipul contratto. E’ incontroverso (quanto eccepito dall’Agenzia ovvero) che ta produzione è mancata;
3. il ricorso va quindi rigettato;
4. le spese seguono la soccombenza;
5. al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del te unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall’art. comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, l’obbligo, a carico del ricorrent di pagamento dell’ulteriore importo a titolo il contributo unificato pari a dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-ois, dello stesso articolo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entr spese del presente giudizio, liquidate in C 2600,00, oltre spese prenotate debito;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, d parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 luglio 2019.