Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19720 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19720 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33048/2019 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 454/02/2018, depositata il 29.06.2018.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 14 maggio 2024.
RILEVATO CHE
Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Molise rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza della CTP di Isernia che aveva accolto il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso l’ avviso di accertamento, per IRAP e IVA, in relazione all ‘anno 200 7, emesso a seguito del disconoscimento del regime agevolativo di cui alla l. n. 398 del 1991;
Oggetto:
Tributi –
Agevolazioni – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE – Decadenza
dalla sentenza impugnata si evince, per quanto ancora qui rileva, che:
i pagamenti di contanti, effettuati dalla contribuente in favore di calciatori, allenatori, accompagnatori, magazzinieri e per spese di viaggio sostenute dalla squadra di calcio non violavano la disposizione di cui all’art. 25, comma 5, della l. n. 133 del 1999, in quanto risultavano rilasciate regolari quietanze o fatture, nelle quali erano indicate le generalità complete dei percipienti e ciò consentiva all’Amministrazione finanziaria di effettuare i controlli previsti dalla legge;
trattandosi in ogni caso di violazione puramente formale, la stessa non poteva comportare la decadenza dalle agevolazioni fiscali, avendo la società contribuente dimostrato, con adeguata documentazione, che i pagamenti in contanti erano stati effettuati per attività istituzionali;
l ‘RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
la RAGIONE_SOCIALE rimaneva intimata.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1 della l. n. 398 del 1991 e 25 della l. n. 133 del 1999, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che i pagamenti eseguiti e ricevuti dalla società in contanti, di importo superiore ad € 516,00, non avessero determinato la decadenza dalle agevolazioni di cui alla l. n. 398 del 1991, essendo irrilevante il rilascio di quietanze, che non rientrava tra le modalità ammesse dalla legge;
il motivo è fondato;
l’art. 25, comma 5, della l. n. 133 del 1999, nella formulazione vigente ratione temporis , prevede che «I pagamenti a favore di società, enti o RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore
a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma RAGIONE_SOCIALE sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi» ;
-dalla chiara formulazione della norma si evince come il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali riconosciute alle RAGIONE_SOCIALE dipende da un inderogabile obbligo di tracciabilità dei pagamenti ricevuti e dei versamenti eseguiti dall’associazione; la condizione per beneficiare del trattamento fiscale favorevole è quella di sottoporre le transazioni economiche superiori all’importo indicato a modalità che ne garantiscano trasparenza e tracciabilità (Cass. n. 3904 del 9/02/2023);
trattandosi di disciplina derogatrice degli ordinari principi contributivi del soggetto passivo d’imposta, alla stessa va applicato il criterio di stretta interpretazione, sicché, a fronte del dato letterale, esente da dubbi interpretativi, i pagamenti superiori alla soglia indicata dalla norma devono essere effettuati con le modalità dalla stessa previste, tra le quali non rientra certamente il pagamento in contanti, seppure accompagnato dal rilascio di ricevute o quietanze;
in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa
composizione, per nuovo esame e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 maggio 2024.