Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30914 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30914 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 25/11/2025
RAGIONE_SOCIALE ambiente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17238/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in forza di procura in calce al ricorso ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis ;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 405/1/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del RAGIONE_SOCIALE, pubblicata il 18/03/2022, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36 -bis d.P.R. n. 600 del 1973, e relativa ad IRES per anno d’imposta 2015, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE recuperò la detassazione operata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE somme di un investimento per un impianto fotovoltaico effettuato nel 2010, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 388 del 2000 (cd. RAGIONE_SOCIALE ambiente).
La Commissione RAGIONE_SOCIALE provinciale (CTP) di Torino respinse il ricorso della società contribuente.
La Commissione RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE respinse l’appello. In particolare, rigettata la doglianza relativa all ‘ inutilizzabilità della cartella ex art. 36bis d.P.R. n. 600 del 1973 per casi siffatti, evidenziò che alla data del 25/06/2012 l’art. 23, comma 11, d.l. 22/06/2012, n. 83 aveva abrogato l’agevolazione RAGIONE_SOCIALE ambiente facendo salvi solo i procedimenti che alla data del 22/06/2012 risultavano «avviati»; nel caso di specie a tale data il procedimento non era ancora stato avviato, in quanto «la perizia era stata asseverata solo in data successiva al 22/06/2012 » il che assorbiva ogni altra questione .
Contro tale sentenza la società propone ricorso affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La causa è stata fissata, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c., per l’adunanza camerale d el 10/10/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la società deduce nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 -bis del d.P.R. n. 600 del 1973. La società censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che correttamente l’RAGIONE_SOCIALE aveva operato il recupero oggetto di contestazione con lo strumento di cui all’art. 36 -bis del
d.P.R. n. 600 del 1973, avendo riscontrato una incongruenza di dati, cioè il riporto di una eccedenza di imposta in misura superiore a quella risultante da quella indicata dalla società nella dichiarazione precedente, e deduce che, per disconoscere l’agevolazione, l’ ufficio avrebbe dovuto emettere un avviso di accertamento.
1.1. Il motivo è infondato, come già ritenuto per analoghe vicende (Cass. 15/05/2024, n. 13408; Cass. 19/07/2025, n. 20232; nonché Cass. 21/06/2025, n. 16624, tra le stesse parti per altro anno di imposta).
Nel caso di specie, l’amministrazione, compiendo un mero accertamento cartolare, in base all’assetto normativo esistente al tempo del periodo d’imposta in relazione al quale ha esercitato il recupero, ha legittimamente utilizzato lo strumento procedimentale dell’art. 36 -bis del d.P.R. n. 600 del 1973, inviando la cartella di pagamento alla contribuente.
Né risulta allegato che nella cartella vi fossero contestazioni di natura meritale circa la spettanza dell’agevolazione.
2. Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., deduce la «nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 17, della L. n. 388 del 2000 -Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23, comma 7, del D.l. n. 83 del 2012 – Violazione e/o falsa applicazione dei principî di legalità e tassativ ità in materia RAGIONE_SOCIALE desumibili dall’art. 23 Cost. – Violazione e/o falsa applicazione del principio del tempus regit actum». La contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che essa non poteva fruire del beneficio di cui all’art. 6, comma 13, della legge n. 388 del 2000 per non aver prodotto, entro la data di entrata in vigore della disposizione di abrogazione del beneficio (art. 23, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012), e quindi entro il 25/06/2012, una perizia asseverata che attestasse l’investimento realizzato.
2.1. Il motivo è fondato.
Occorre riepilogare il quadro normativo rilevante ai fini dell’esame del motivo.
L’art. 6 della l. n. 388 del 2000 prevede, al comma 13, che la quota di reddito RAGIONE_SOCIALE piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sul reddito.
Il comma 15 prevede che Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto RAGIONE_SOCIALE immobilizzazioni materiali di cui all’articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l’approccio incrementale .
L’art. 23, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n 134 del 2012, prevede che Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall’allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo .
Al n. 37 dell’allegato 1 è indicato l’art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000, concessivo dell’agevolazione in esame.
Ancora, il comma 11 dell’art. 23 citato prevede che I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell’erogazione RAGIONE_SOCIALE agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni RAGIONE_SOCIALE leggi di cui all’Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge .
2.2. Questa Corte ha già evidenziato c he l’agevolazione in esame è fruibile attraverso il meccanismo della variazione in diminuzione dell’imponibile da operare nella dichiarazione dei redditi relativa
all’anno in cui è stato realizzato l’investimento e non occorre un’istanza rivolta all’amministrazione finanziaria; non esiste quindi un procedimento attivabile dal contribuente e al termine del quale sia previsto un provvedimento dell’amministrazione, il cui controllo sul diritto alla deduzione è da esplicare mediante gli strumenti ordinari dell’avviso di accertamento o della cartella di pagamento (Cass. 20/04/2023, n. 10737; Cass. 18/07/2023, n. 21034).
Proprio la mancanza di una necessaria manifestazione di volontà nella fruizione dell’agevolazione in esame consente di ritenere a questa Corte che il contribuente possa in ogni tempo emendare la dichiarazione opponendosi alla cartella di pagamento emessa d all’amministrazione in sede contenziosa così come proporre istanza di rimborso ai sensi e nei termini dell’art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass. 20/12/2021, n. 40862; Cass. 16/02/2022, n. 5058; Cass. 13/04/2022, n. 12018; Cass. 7/07/2022, n. 21526; Cass. 19/07/2022, n. 22589; Cass. 1/09/2022, n. 25731; Cass. 15/11/2022, n. 33660; Cass. 25/11/2022, n. 34712).
Coerentemente, la stessa risoluzione resa dall’RAGIONE_SOCIALE il 20 luglio 2016 n. 58/E ha riconosciuto che: La disposizione agevolativa è stata abrogata a decorrere dal 26 giugno 2012, con decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Conseguentemente, possono beneficiare dell’agevolazione in esame gli investimenti ambientali realizzati entro la data del 25 giugno 2012 , dando rilevanza alla data di realizzazione dell’investimento.
Si è quindi già affermato il principio per cui l’abrogazione dell’agevolazione prevista dall’art. 6, commi 13 -19, della l. n. 388 del 2000, disposta dall’art. 23, comma 7, d.l. n. 83 del 2012 conv. in l. n. 134 del 2012, non opera per gli investimenti ambientali realizzati entro la data del 25/06/2012 (Cass. 22/12/2023, n. 35919; Cass.
11/02/2025, n. 3451 nonché Cass. 21/06/2025, n. 16624, tra le stesse parti per altro anno di imposta; Cass. 19/07/2025, n. 20232. In tali termini si sono già espresse le citate Cass. 18/07/2023, n. 21034; Cass. 20/04/2023, n. 10737).
2.3. In una più recente pronuncia è stato puntualizzato che, in tema di detassazione ex legge n. 388/2000, il momento di avvio del procedimento – rilevante anche al fine di stabilire la possibilità di accesso ai benefici pur in presenza dell’intervenuta abrogazione del regime agevolativo disposta dall’art. 23, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012 – è quello in cui ha avuto inizio la realizzazione dell’opera nella quale l’investimento si concretizza; in tal senso, deve aversi riguardo, ai sensi degli artt. 2426, primo comma, n. 1) c.c. e 109, comma 2, lettera a), del TUIR, al tempo in cui sono stati affrontati i «costi direttamente imputabili al prodotto» e, correlativamente, a quello dell’effettiva consegna dei beni che afferiscono all’intervento (cfr. Cass. 16/04/2025, n. 9918 seguita da Cass. 18/07/2025, n. 20071).
2.4. Alla luce di tali principi, deve ritenersi quindi che abbia errato la CTR nel dare rilevanza, in relazione all ‘ abrogazione della misura in esame, alla necessità di redazione di una perizia asseverata entro la data del 25/06/2012.
Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si lamenta «Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23, comma 11 del D.l. n. 83 del 2012 -Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 8 bis, ultimo periodo del D.P.R. n. 322 del 1998 – Violazione degli artt. 53 e 97 Cost.»; la contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, disconoscendo la possibilità in capo ad essa di fruire del beneficio della «detassazione ambientale» relativa ad investimenti effettuati nell’epoca della vigenza dell’art. 6, comma 13, della legge n. 388 del
2000, ha violato sia l’art. 23, comma 11, del d.l. n. 83 del 2012, che ha sancito la sopravvivenza del beneficio per gli investimenti effettuati prima dell’entrata in vigore del detto d.l., sia l’art. 2, comma 8 -bis , del d.P.R. n. 322 del 1998, che consente in ogni caso di opporsi alle pretese indebite dell’amministrazione .
3.1. Il motivo è fondato.
Questa Corte ha chiarito (cfr. Cass., Sez. U., 30/06/2016, n. 13378) come in tema di imposte dirette il principio di generale emendabilità della dichiarazione sia riferibile all’ipotesi ordinaria in cui la dichiarazione rivesta carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre, laddove la dichiarazione abbia carattere negoziale, il suddetto principio non opera, salvo che il contribuente dimostri l’essenziale ed obiettiva riconoscibilità dell’errore, ai sensi degli artt. 1427 ss. cod. civ.
In questa prospettiva è stato affermato che le denunce dei redditi costituiscono di norma RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di scienza e, quindi, possono essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti. Si è evidenziato, sul punto, che la dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto da cui possa derivare, in contrasto con l’art. 53 Cost., l’assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge è comunque emendabile, anche in sede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza, dovendosi ritenere che il limite temporale di cui all’art. 2, comma 8bis , d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 sia circoscritto ai fini dell’utilizzabilità in compensazione, ai sensi dell’art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, dell’eventuale credito risultante dalla rettifica.
Con specifico riferimento alla fattispecie legata alle vicende della detassazione degli investimenti ambientali, si è evidenziato che la mancata immediata fruizione del beneficio fiscale nel relativo anno di imposta non può dirsi imputabile ad una scelta discrezionale della
società contribuente, bensì all’incertezza interpretativa relativa alla cumulabilità RAGIONE_SOCIALE agevolazioni tributarie di cui già usufruiva, con la detassazione prevista dalla c.d. RAGIONE_SOCIALE ambiente, di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Cass. 27/07/2020, n. 15982; Cass. 20/12/2021, n. 40862; Cass. 28/05/2024, n. 14889; Cass. 19/07/2025, n. 20232 nonchè Cass. 21/06/2025, n. 16624, tra le stesse parti per altro anno di imposta).
Ne consegue che quando l’amministrazione, a causa di errori dichiarativi (cioè meramente rappresentativi) compiuti dal contribuente a suo danno, pretenda da quest’ultimo somme indebite, egli ha sempre il diritto di opporsi e di far valere la giusta imposizione.
La RAGIONE_SOCIALE, pur dando apparentemente atto dell’emendabilità della dichiarazione, ha poi ritenuto preclusa tale possibilità in base alla intervenuta abrogazione dell’agevolazione.
Concludendo, il ricorso va accolto con riferimento al secondo e al terzo motivo, rigettato il primo; la sentenza è cassata e la causa è rinviata alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE di secondo grado del RAGIONE_SOCIALE, che in diversa composizione regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il secondo ed il terzo motivo, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, cui demanda di regolare le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 10 ottobre 2025 e in riconvocazione in data 11 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME