Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11774 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11774 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso per revocazione ex artt. 391bis e 395 n. 4) c.p.c. iscritto al n. 26227/2017 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio legale tributario RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 8401/17 depositata il 31 marzo 2017
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
●letto il ricorso ex artt. 391 -bis e 395 n. 4) c.p.c. con il quale la RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la revocazione della sentenza n. 8401/2017 pronunciata da questa Corte il 9 febbraio 2016, depositata il 31 marzo 2017;
●vista l’istanza depositata dalla ricorrente il 12 febbraio 2025, volta
a sentir dichiarare l’estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere, sul presupposto dell’intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018;
●constatato che in detta istanza non risulta espressa in modo inequivoco la volontà della parte di rinunciare al proposto ricorso;
●rilevato, inoltre, che l’allegata domanda di definizione agevolata si riferisce ad altro procedimento (n. 9988/2017 R.G.), pendente, al momento della sua presentazione, dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio;
●ritenuto che, ai fini della decisione della presente controversia, si renda necessario acquisire il fascicolo d’ufficio relativo al giudizio di cassazione n. 25160/2009 R.G., all’esito del quale è stata emessa la sentenza revocanda;
●evidenziato, in proposito, che, pur essendo stata disposta per le vie brevi l’acquisizione di tale fascicolo tramite la Cancelleria, non è stato possibile recuperarlo entro l’odierna adunanza camerale, sicchè si rende all’uopo necessario rinviare la causa a nuovo ruolo;
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione del fascicolo d’ufficio relativo al giudizio di cassazione n. 25160/2009 R.G..
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione