Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2507 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2507 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
Oggetto
INDEBITO ARRICCHIMENTO
Accise sull’energia elettrica – Sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2025 Conseguenze
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 30/09/2025
sul ricorso 21228-2023 proposto da:
Adunanza camerale
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante ‘ pro tempore ‘, domiciliata ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica de i propri difensori come in atti, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante ‘ pro tempore ‘, domiciliat a ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa d all’ AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 36/2023, della Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, pubblicata in data 20/03/2023; udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale in data 30/09/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che:
la società RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, ‘RAGIONE_SOCIALE‘) ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 36/23, del 20 marzo 2023 , della Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, che -respingendone il gravame avverso l’ordinanza n. 540/21, resa dal Tribunale di Bolzano ex art. 702ter cod. proc. civ. il 18 marzo 2021 -ha confermato l’accoglimento della domanda di ripetizione dell’indebito, proposta dalla società RAGIONE_SOCIALE relativamente alle somme dalla stessa versate a titolo di addizionale provinciale alle accise sulla fornitura di energia elettrica, somministratale dalla società RAGIONE_SOCIALE (oggi, RAGIONE_SOCIALE), condannata, pertanto, a pagare l’importo di € 56.941,13, maggiorata degli interessi ex art. 1284, comma 4, cod. civ., a decorrere dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino al saldo;
riferisce, in punto di fatto, l’odiern a ricorrente che la suddetta società RAGIONE_SOCIALE, sul presupposto di aver concluso, nel 2008, un contratto per la somministrazione di energia elettrica con la società RAGIONE_SOCIALE, nonché di aver corrisposto, negli anni 2010 e 2011, le addizionali provinciali sulle accise ai sensi dell’art. 6 del decreto -legge 29 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, proponeva ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ., al fine di conseguire la restituzione, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., delle somme erogate a tale titolo;
a ssumeva, infatti, l’allora attrice la non debenza di tal i somme, sussistendo -a suo dire -i presupposti per la
disapplicazione della norma di legge suddetta, per contrasto con la normativa unionale di riferimento, ovvero la direttiva 2008/118/CE, del 15 dicembre 2008, come interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea ;
-costituitasi in giudizio la convenuta per resistere all’avversaria domanda , il giudice di prime cure accoglieva la stessa, con decisione poi confermata in appello;
a tale esito il giudice del gravame perveniva, in particolare, sul rilievo che, sebbene non possa essere riconosciuta alla citata direttiva ‘ efficacia self executing ‘, l’interpretazione della stessa ‘ fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è invece immediatamente applicabile nell’ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all’esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa ‘;
-difatti, l’efficacia ‘ lato sensu normativa attribuita alle sentenze interpretative della CUGE’ si legge sempre nella sentenza del secondo giudice -‘trova applicazione sia nei rapporti «verticali» tra privati e Amministrazione dello Stato sia nei rapporti «orizzontali» tra privati’, sicché ‘ il diritto del consumatore finale di agire nei confronti della società fornitrice al fine di vedersi rimborsare l’imposta indebitamente pagata (addizionale provinciale) ‘ discende ‘ dalla separazione del rapporto tributario, esistente tra fornitore ed Ente impositore, da quello civilistico, intercorrente tra il cliente e il fornitore ‘ ;
avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE sulla base -come detto -di tre motivi;
il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. e degli artt. 267 e 288 TFUE;
-la ricorrente evidenzia che, stante ‘ la pacifica portata dichiarativa delle sentenze della CGUE ‘ , l’efficacia ‘ erga omnes ‘ che esse attribuiscano al diritto comunitario, ‘ presuppone necessariamente che la norma oggetto di interpretazione sia dotata ‘, parimenti, ‘ di efficacia diretta ‘;
-alle decisioni della Corte di Lussemburgo, infatti, va riconosciuto -secondo la ricorrente -‘ il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell ‘ ambito della Comunità ‘;
-la Corte di Giustizia dell’Unione europea, in altri termini, ‘ fornisce un’interpretazione della norma europea volta a precisarne il significato e la portata, ma non può assurgere ‘ -si legge sempre nel ricorso -‘ ad attribuire efficacia diretta alla norma che ne sia ab origine priva, poiché diversamente opinando si rischierebbe una non consentita traslazione del potere legislativo ‘;
in difetto, pertanto, ‘ di una norma europea dotata di efficacia diretta ‘, deve escludersi che l’incompatibilità della norma interna ‘ possa essere risolta con la disapplicazione, bensì unicamente con il ricorso al sindacato della Corte costituzionale ‘, ex artt. 11 e 117, comma 1, Cost.;
pertanto, la sentenza impugnata -secondo la ricorrente -sarebbe viziata, là dove, ‘ pur in presenza di una norma europea dichiaratamente priva di efficacia diretta, ravvisa un potere di disapplicazione della norma interna in capo al giudice nazionale sebbene detta norma europea non risulti suscettibile di incidere direttamente nella sfera giuridica del singolo cittadino ‘ , e ciò senza considerare, invece, che spetta al legislatore nazionale recepirne integralmente e correttamente il contenuto e alla Corte
Costituzionale sindacarne l’eventuale contrasto con gli articoli 11 e 117, comma 1, Cost.;
il secondo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. e degli artt. 288 e 291 TFUE, oltre che dell’art. 2033 cod. civ.;
si censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che ‘ il diritto del consumatore finale di agire nei confronti della società fornitrice al fine di vedersi rimborsare l’imposta indebitamente pagata (addizionale provinciale) ‘ discende ‘ dalla separazione del rapporto tributario, esistente tra fornitore ed Ente impositore, da quello civilistico, intercorrente tra il cliente e il fornitore ‘, conclusione raggiunta dal giudice d’appello sul presupposto che questa Corte avrebbe ‘ chiaramente spiegato che il diritto a ottenere il rimborso dell’imposta indebitamente corrisposta spetta unicamente alla società fornitrice dell’energia elettrica, mentre il cliente finale ha diritto di ripetere dal fornitore le somme a questi indebitamente versate in ragione d ell’illegittimo esercizio del diritto di rivalsa ‘;
sostiene, per contro, la ricorrente che, alla luce di quanto già dedotto con il primo motivo (vale a dire, l’impossibilità, nel caso di specie, di disapplicare la norma interna per violazione del diritto dell’Unione), la sentenza impugnata avrebbe dovuto concludere nel senso della ‘inesistenza dell’ indebito oggettivo fondante la richiesta restitutoria di RAGIONE_SOCIALE, la quale, al più, avrebbe potuto ricorrere ad azione risarcitoria nei confronti dello Stato italiano per l’erroneo recepimento della Direttiva ‘, i n ‘ ossequio al principio elaborato ‘ dalla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo ‘ sin dalla celebre sentenza NOMEvich ‘;
si tratterebbe, peraltro, di conclusione già confermata da questa Corte, come reso ulteriormente evidente dalla circostanza che il rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cod. proc. civ., disposto
dal Tribunale di Verona sulla questione oggetto del presente giudizio, è stato ritenuto inammissibile per assenza di novità;
il terzo motivo denuncia -nuovamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 6 del d.l. n. 511 del 1988 e 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE, per avere la Corte territoriale ricondotto l’addizionale provinciale sull’energia elettrica , erroneamente, ne ll’alveo delle ‘altre imposte indirette’ di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della citata Direttiva 2008/118/CE, ma ciò in difetto dei presupposti di autonomia giuridica dell’addizionale rispetto all’accisa sull’energia elettrica;
ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la società RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che essa sia rigettata, in quanto inammissibile o comunque infondata;
l a trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
Considerato che:
il ricorso va rigettato, sebbene la motivazione della sentenza impugnata vada corretta, ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.;
i tre motivi -suscettibili di scrutinio unitario, data la loro connessione -debbono essere esaminati alla stregua della più recente giurisprudenza di questa Corte;
difatti, su vicenda in tutto sovrapponibile a quella in esame, è da poco intervenuta -in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte cost., sent. 15 aprile 2025, n. 43) della norma di riferimento -una serie
di pronunce di questa Corte, le quali hanno affermato il seguente principio: ‘In tema di addebito dell’addizionale provinciale di cui all’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall’art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 44 del 2012), il consumatore finale -se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l’imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell’Unione Europea -è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell’ordinario termine decennale di prescrizione, l’azione di ripetizione dell’indebito stesso ex art. 2033 cod. civ. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens , la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione ‘ (Cass. Sez. 3, sent. 22 maggio 2025, n. 13740, Rv. 674743-01; conformi: Cass. Sez. 3, sent. 22 maggio 2025, n. 13742; Cass. Sez. 3, sent. 23 giugno 2025, nn. 16992 e 16993; Cass. Sez. 3, sent. 30 giugno 2025, nn. 17642 e 17643; Cass. Sez. 3, sent. 9 settembre 2025, nn. 24928 e 24929);
in ossequio, pertanto, al disposto dell’art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ., è sufficiente rinviare e fare integrale richiamo della motivazione di Cass. Sez. 3, sent. n. 13740 del 2025, cit ., per giustificare il rigetto, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, dei motivi oggi esaminati;
tanto va confermato pure in esito alla sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 giugno
2025, in causa C546/23, che, tra l’altro ribadendo la natura di imposta indiretta della addizionale sull’accisa, comunque è intervenuta su disciplina travolta dalla richiamata declaratoria di illegittimità costituzionale;
le spese del presente giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate, per essere stato deciso il ricorso, in via dirimente, in forza di una pronuncia di illegittimità costituzionale intervenuta dopo la sua proposizione;
a carico della ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
p. q. m.
La Corte rigetta il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 30 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME