Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 248 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 248 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2228/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, già legali rappresentanti ed ex liquidatori della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA n. 2349/2018 depositata il 20/12/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Toscana ( hinc: CTR), con la sentenza n. 2349/2018 depositata in data 20/12/2018, ha accolto l’appello principale proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME, in qualità di ex rappresentanti legali ed ex liquidatori della società fallita RAGIONE_SOCIALE ( hinc: i controricorrenti) contro la sentenza n. 1340/2016, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Firenze -pur riconoscendo la legittimazione dei ricorrenti a impugnare e la tempestiva proposizione del ricorso aveva rigettato il ricorso contro l’avvis o di accertamento relativo alle riprese a titolo di IRES, IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2012. La CTR ha, invece, respinto l’appello incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE.
La CTR ha dato atto dell’eccezionale legittimazione del contribuente dichiarato fallito in ordine alla coltivazione dell’impugnazione proposta, in caso di inerzia degli organi fallimentari, considerata anche la segnalazione dell’amministrazione finanziaria alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, in ragione del superamento della soglia ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 e il conseguente interesse degli ex liquidatori a difendersi davanti alle commissioni tributarie, ritenendo che, proprio per tale ragione, fosse da ritenere violato, nei confronti dei ricorrenti, il contraddittorio preventivo in relazione a un accertamento eseguito mediante l’uso degli studi di settore.
2.1. La CTR ha, poi, ritenuto fondate anche le censure inerenti alla violazione dell’art. 182 t.u.i.r., che impone la suddivisione in due periodi nell’anno in cui ha effetto la liquidazione: quello anteriore a quest’ultima (in cui operano i criteri di valutazione propri di
un’azienda in funzionamento) e quello successivo (con l’uso di criteri di realizzo differenti). L’applicazione di tale disposizione non viene meno per effetto dell’omessa presentazione della dichiarazione da parte della società contribuente, non essendo possibile emettere un accertamento che comprenda, indistintamente, il periodo anteriore e quello successivo alla messa in liquidazione.
2.2. Il giudice di seconde cure ha, infine, ritenuto infondata l’eccezione di tardività del ricorso introduttivo sollevata dall’amministrazione finanziaria, considerato che, in caso di accertamento con adesione richiesto tempestivamente dal contribuente a seguito dell’avviso di accertamento, è prevista una sospensione del termini di impugnazione di quest’ultimo davanti alla commissione tributaria competente.
Contro la sentenza della CTR l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione con due motivi.
I sig. COGNOME e COGNOME, in qualità di ex liquidatori e legali rappresentanti di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione hanno resistito con controricorso.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 41 d.P.R. n. 600 del 1973, 55 d.P.R. n. 633 del 1972, 25 d.P.R. n. 446 del 1997, 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e 62 sexies d.l. n. 331 del 1993 (vigente ratione temporis ), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
1.1. Con tale motivo di ricorso la sentenza impugnata è stata censurata per aver ritenuto doverosa l’instaurazione del contraddittorio nei confronti degli ex liquidatori della società, dichiarata fallita con sentenza del 03/07/2014. Nel caso di specie è,
infatti, pacifico che -in data 23/09/2014, come riportato nell’avviso di accertamento – sia stato espletato il contraddittorio nei confronti del curatore (che ha presentato la documentazione richiesta, esclusi il registro beni ammortizzabili e il libro inventari, perché non aggiornati, ma compresi due bilanci, del quale il primo riferito al periodo tra il 01/01/2012 e il 29/07/2012, giorno di entrata in liquidazione della società e il secondo al periodo tra il 29/07/2012 e il 31/12/2012, come si legge a pag. 6 del ricorso, che riproduce uno stralcio dell’avviso di accertamento) , con la conseguenza che non poteva essere denunciata alcuna violazione del diritto di difesa.
1.2. Contrariamente a quanto sostenuto dalla CTR l’accertamento emesso nei confronti della società non è quello standardizzato, con applicazione degli studi di settore, ma quello conseguente all’omessa dichiarazione, ai sensi degli artt. 41 d.P.R. n. 600 del 1973 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972, anche mediante il ricorso alle presunzioni cd. supersemplici.
1.3. Il motivo di ricorso è fondato.
Nel caso di specie, in primo luogo, l’accertamento è stato eseguito in conseguenza dell’omessa presentazione della dichiarazione della società successivamente dichiarata fallita e l’amministrazione finanziaria si è fondata su quanto previsto dall’art. 41, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, secondo il quale, in caso di omessa presentazione della dichiarazione: « l’ufficio determina il reddito complessivo del contribuente, e in quanto possibile i singoli redditi RAGIONE_SOCIALE persone fisiche soggetti all’imposta locale sui redditi, sulla base dei dati e RAGIONE_SOCIALE notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell’art. 38 e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture contabili del contribuente ancorché regolarmente tenute».
Da quanto emerge da quanto trascritto a pag. 11 ss. (nell’illustrazione del secondo motivo di ricorso) l’accertamento risulta eseguito, ricostruendo i ricavi e il volume d’affari, attraverso l’applicazione al costo del venduto risultante dai dati di bilancio del ricarico medio previsto dallo studio di settore che la società ha presentato per l’anno d’imposta 2010 (ultimo presentato), mentre i costi sono stati individuati, analizzando a campione alcune poste di bilancio più significative e i documenti giustificativi. Di conseguenza, l’accertamento non si è basato esclusivamente sugli studi di settore. È pacifico che prima di emettere l’avviso di accertamento il contraddittorio sia stato instaurato con il curatore fallimentare della società, medio tempore , dichiarata fallita. Tale adempimento deve ritenersi, comunque, satisfattivo degli obblighi dell’amministrazione finanziaria, dal momento che la questione relativa alla (possibile) legittimazione dei legali rappresentanti a impugnare l’atto impositivo della società dichiarata fallita (e lo stesso vale anche a seguito dell’entrata in vigore del codice del la crisi, con riferimento all’apertura della liquidazione giudiziale) non deve essere confus a o impropriamente sovrapposta con quella relativa al l’obbligo di instaurazione del contraddittorio nei confronti della società contribuente. A cambiare volto, nel fallimento (e ora nella liquidazione giudiziale), non è il soggetto passivo del rapporto tributario, ma soltanto quello legittimato ad occuparsi, in costanza di procedura, degli adempimenti fiscali. Nel perseguimento RAGIONE_SOCIALE finalità co ncorsuali e nell’ademp imento della propria funzione pubblicistica, il curatore rimpiazza il fallito nell’esecuzione degli obblighi tributari gravitanti sui beni e rapporti della massa che è chiamato ad amministrare, venendo a svolgere il compito quale soggetto legittimato ope legis a compiere atti suscettibili di spiegare
effetti in una sfera patrimoniale altrui, quella del soggetto insolvente (da ultimo, in termini, Cass. 17/07/2025, n. 19794).
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, precisato che, il rapporto giuridico d’imposta basato su presupposti antecedenti alla sentenza dichiarativa -fermi gli obblighi formali e dichiarativi gravanti sul curatore -permane in capo al debitore anche in costanza della procedura fallimentare e pur dopo la sua chiusura, potendo lo stesso condizionare (a seconda dell’esistenza ed entità dell’esposizione debitoria tributaria e di tutte le circostanze che la caratterizzano) il futuro rapporto con l’Ammin istrazione Finanziaria quanto, ad esempio, alla valutazione della personalità del contribuente e alla sua affidabilità fiscale complessiva ex art.7 d.lgs. n. 472 del 1997, così come ad an e quantum RAGIONE_SOCIALE sanzioni pecuniarie amministrative applicabili (Cass., Sez. U, 28/04/2023, n. 11287, pag. 21).
Le stesse Sezioni Unite cit. hanno quindi concluso che, qualora i presupposti di un rapporto tributario si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l’atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 l. fall., a condizione che il curatore si sia astenuto dall’impugnazione, assumendo un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbiano determinato; l’insussistenza di detto stato di inerzia comporta, per il fallito, il difetto della capacità processuale di impugnare l’atto impositivo, vizio suscettibile di essere rilevato, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo.
È altrettanto vero che il piano della tutela e della legittimazione processuale cd. condizionata (all’inerzia del curatore) del contribuente dichiarato fallito è funzionale a consentire l’annullamento dell’atto impositivo illegittimo, evitando che lo stess o
possa sopravvivere alla chiusura della procedura ed essere, quindi, opponibile al contribuente ritornato in bonis. Difatti, l’avviso non diventa definitivo nei confronti del contribuente dichiarato fallito fino al perfezionamento della notifica nei suoi confronti, tanto che la giurisprudenza di questa Corte ne ammette l’impugnabilità da parte del fallito, ex artt. 19 e 21 d.lgs. 546/92, con decorrenza del relativo termine appunto dalla presa di conoscenza, anche quando questo stesso termine risulti già decorso in capo al curatore: v. Cass. n. 5392 del 2016; Cass., n. 8132 del 2018).
Il piano processuale della tutela (condizionata all’inerzia del curatore, pena la rilevabilità ex officio del difetto di legittimazione del contribuente dichiarato fallito) deve essere, quindi, nettamente distinto da quello endoprocedimentale relativo all’instaurazione del contraddittorio, inevitabilmente condizionato alle disposizioni concorsuali che regolano il cd. spossessamento del fallito, privato per effetto della dichiarazione di fallimen to dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni, ai sensi dell’art. 42 l. fall. Il contribuente dichiarato fallito non ha più, quindi, l’ amministrazione dei suoi beni che, ai sensi dell’art. 31 l. fall. spetta al curatore, che diventa, quindi, l’unico soggetto chiamato necessariamente a interloquire con l’amministrazione finanziaria, in caso di necessaria instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, prima dell’emissione dell’atto impositivo da parte dell’amministrazione finanziaria. Una volta correttamente instaurato il contraddittorio con il curat ore fallimentare (o nominato nell’ambito della liquidazione giudiziale per le procedure aperte successivamente al 15/07/2022, data di entrata in vigore del codice della crisi) non può essere predicata, né tanto meno dichiarata, l’invalidità dell’atto impos itivo emesso per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di un soggetto privato dell’amministrazione dei suoi beni per effetto
della sentenza di fallimento (o di apertura della liquidazione giudiziale).
La legittimazione processuale cd. condizionata del contribuente dichiarato fallito non può, quindi, spiegare alcun effetto sul piano endoprocedimentale relativo a ll’individuazione del soggetto nei confronti del quale deve essere assicurata l’instaurazione del contraddittorio e che, nel caso di specie, risulta essere stato sentito dall’amministrazione finanziaria, alla quale ha presentato anche la documentazione richiesta, sopra indicata.
In relazione ai possibili risvolti penali occorre, poi, evidenziare come in base all’art. 43, comma 2, l. fall. (da coordinare con particolare riferimento all’impugnazione degli atti impositivi alla legittimazione processuale condizionata riconosciuta da Cass., Sez. U, 28/04/2023, n. 11287 cit. ) la tutela del fallito sia assicurata -nella stessa misura di quanto previsto nei confronti del debitore assoggettato alla liquidazione giudiziale per effetto dell’art. 143, comma 2, CCII dall’intervento nel giudizio per le q uestioni da cui può dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico o se l’intervento è previsto dalla legge.
Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 182 d.P.R. n. 917 del 1986 (cd. t.u.i.r.), 41 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
2.1. La ricorrente evidenzia che, diversamente da quanto sostenuto dalla CTR, l’art. 182 t.u.i.r. non impone affatto di emettere, in relazione all’anno di imposta in cui la società è messa in liquidazione, due avvisi di accertamento (uno per il periodo anteriore alla liquidazione e uno per il periodo successivo a quest’ultima) . Come rilevato, sin dal primo grado di giudizio, l’obiettivo dell’art. 182 t.u.i.r. è, infatti, quello di distinguere il
risultato reddituale prodotto dall’impresa durante la gestione ordinaria rispetto al periodo di liquidazione. Nel caso in esame è la stessa società a non aver rispettato tale disposizione -non depositando la dichiarazione -con la conseguenza che la violazione dell’art. 182 t.u.i.r. non può ricadere sull’amministrazione finanziaria.
2.2. Di conseguenza, rilevata l’omessa presentazione della dichiarazione , l’amministrazione finanziaria non poteva che procedere alla ricostruzione degli imponibili e RAGIONE_SOCIALE imposte non versate, ai sensi dell’art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso la documentazione consegnata dal curatore.
2.3. Il secondo motivo di ricorso è fondato. L’art. 182 , comma 1, t.u.i.r. prevede, infatti, che: « In caso di liquidazione dell’impresa o della società il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e l’inizio della liquidazione è determinato in base ad apposito conto economico, ovvero a norma dell’articolo 66 o dell’articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, se ne ricorrono i presupposti; il conto economico deve essere redatto, per le società, in conformità alle risultanze del conto della gestione prescritto dall’articolo 2277 del codice civile. »
L’art. 182, comma 3, t.u.i.r. prevede, poi, che: « Per le società soggette all’imposta di cui al titolo II, il reddito relativo al periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione è determinato in base al bilancio finale. »
Dalla lettura della norma appena richiamata – che riguarda la determinazione del reddito d’impresa in caso di messa in liquidazione della società -emerge che le disposizioni dell’art. 182 t.u.i.r. si riferiscono, in primo luogo, a l periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e l’inizio della liquidazione.
In secondo luogo, nell’ambito di tale frangente , la determinazione del reddito avviene sulla base di documenti che sono necessariamente predisposti dagli organi amministrativi di quest’ultima (apposito conto economico, bilancio finale) o, comunque, partendo dalla contabilità della contribuente (v. rinvio all’art. 66 t.u.i.r. per quanto attiene all’impresa minore).
In terzo luogo, deve rilevarsi che in caso di accertamento induttivo ex art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973, conseguente all’omessa presentazione della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria determina il reddito sulla base dei dati e RAGIONE_SOCIALE notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi di presunzioni cd. supersemplici, ma non è certo tenuta a predisporre documenti (come l’apposito conto economico menzionato nell’art. 182, comma 1, t.u.i.r. o il bilancio finale menzionato nel terzo comma della disposizione appena richiamata), che spetta, invece, al contribuente preparare. Era onere di quest’ultimo , peraltro, anche la produzione di documentazione idonea a superare la ricostruzione induttiva dei redditi da parte dell’amministrazione finanziaria a fronte dell’omessa presentazione della dichiarazione.
2.4. L’errore in cui è incorsa la CTR è quell o di aver imputato all’amministrazione finanziaria che aveva accertato il reddito sulla base dell’art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973 l ‘ emissione di unico avviso di accertamento relativo, a suo dire indistintamente, sia al periodo ante liquidazione, sia a quello post liquidazione, senza considerare, in fatto, come rileva l’RAGIONE_SOCIALE, che la ricostruzione dei costi, come sviluppata nell’avviso di accertamento, lo stralcio pertinente del quale è riprodotto a pag. 12 del ricorso, è stata calibrata tenendo conto dei due bilanci presentati dal curatore, dinanzi indicati sub 1.1., nonché, in diritto, che il calcolo del reddito secondo i parametri cui fa riferimento l’art. 182 t.u.i.r. presuppone la corretta tenuta
della contabilità da parte del contribuente e la predisposizione dei documenti necessari per individuare il reddito prima e dopo l’inizio della liquidazione.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è fondato e deve essere accolto.
3.1. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
…
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Toscana che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 29/10/2025.
La Presidente NOME COGNOME