Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9710 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9710 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4795/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
sul controricorso incidentale proposto da:
FALLIMENTO N. 333/2015 RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente incidentale-
contro
SPOT RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 4565/2016 depositata il 15/07/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La contribuente RAGIONE_SOCIALE ometteva di esporre i redditi per l’anno di imposta 2006, donde l’Ufficio procedeva a ricostruzione induttiva, ai sensi dell’art. 41 d.P.R. n. 600/1973, ricorrendo ad elementi aliunde reperiti e tenendo conto delle spese occorse, per quanto noto, escludendo dal calcolo Iva le fatture subite, ritenute non coerenti ed inerenti.
Il giudice di prossimità non apprezzava le ragioni della società contribuente che, nelle more dell’appello, veniva dichiarata fallita.
Proponeva appello il legale rappresentante della società in bonis , dichiarando di agire in supplenza della curatela e -riconosciuta dal collegio di secondo grado la sua piena legittimazione ad agire- otteneva una rimodulazione a ribasso della pretesa impositiva, donde per cui ricorre per cassazione l’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi a due motivi.
Spiegano controricorso tanto il legale rappresentante della società in bonis , cui è stato notificato il ricorso erariale, quanto la curatela, che spiega altresì ricorso incidentale condizionato in
ordine alla legittimazione del (ex) legale rappresentante a proporre appello. La curatela ha altresì depositato memoria in prossimità dell’adunanza, ad illustrazione dei propri argomenti.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso principale ed unico motivo di ricorso incidentale.
1.1. Con il primo motivo di ricorso principale si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile per violazione degli articoli 51 e 38 del decreto legislativo numero 546 del 1992, nonché dell’articolo 327 del codice di procedura civile.
Nella sostanza si lamenta la tardività dell’appello, notificato oltre il termine semestrale.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso principale si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell’articolo 41 del DPR numero 600 del 1973, nonché dell’articolo 2697 del codice civile.
Nello specifico si lamenta non siasi considerato che la ricostruzione induttiva del reddito derivava da omessa presentazione della dichiarazione, cui segue l’accertamento induttivo, tenendo conto solo dei costi certi, senza potersi fare affidamento sui bilanci societari.
1.3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, si lamenta violazione dell’articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile per nullità del procedimento e della sentenza di secondo grado, in quanto l’appello è stato proposto da soggetto privo della capacità processuale, a seguito della dichiarazione di fallimento della società contribuente.
Occorre esaminare con priorità l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dalla curatela, laddove lamenta che l’atto introduttivo del presente giudizio sia stato notificato unicamente al legale rappresentante della società in bonis , laddove
avrebbe dovuto essere notificato al curatore fallimentare, unico soggetto legittimato ad agire per conto della società fallita, la cui sentenza di decozione, peraltro, era nota al Patrono erariale.
2.1. Deve premettersi che la sentenza in scrutinio, a pag. 2, quinto capoverso, dia atto dell’intervenuta sentenza di fallimento, quando argomenta la legittimazione del (ex) legale rappresentante nell’inerzia della curatela. Donde non è controverso che la situazione di decozione fosse nota già almeno al momento della sentenza di secondo grado qui oggetto di impugnazione.
2.2. Sul punto è intervenuta più volte questa Suprema Corte di legittimità, affermando che in tema di impugnazioni, qualora dopo la sentenza di secondo grado ed in pendenza del termine per la proposizione del gravame, intervenga il fallimento della parte, il ricorso per cassazione dev’essere proposto e notificato nei confronti del fallimento, mentre ove sia proposto nei confronti del soggetto “in bonis” e notificato al procuratore domiciliatario nel giudizio d’appello, è nullo ai sensi degli artt. 163 e 164 cod. proc. civ., ma la nullità è sanata dalla notifica effettuata, in rinnovazione, al curatore fallimentare (cfr. Cass. VI-5, n. 16070/2014).
2.3. La costituzione della curatela, con interposizione del ricorso incidentale, nei termini di cui agli articoli 369 e 370 c.p.c., esplica l’effetto che avrebbe la rinnovazione della notifica e, pertanto, deve ritenersi costituita ritualmente la curatela, donde -per esclusionedeve ritenersi inammissibile il controricorso del legale rappresentante della società in bonis , in ragione della sopravvenuta presenza della curatela che ne esclude l’inerzia, necessaria per giustificare la legittimazione straordinaria del predetto (ex) legale rappresentante.
Il ricorso può dunque essere scrutinato.
Il primo motivo non può essere accolto, laddove censura la tardività del ricorso in appello. Ed infatti, il Patrono erariale non considera nel proprio calcolo l’effetto riflesso della dichiarazione di
fallimento, intervenuta nel correre del termine di impugnazione, che ne concreta la proroga per tutte le parti di altri sei mesi, giusta la disposizione di cui all’art. 328 c.p.c., per cui la dichiarazione di fallimento essendo intervenuta il 27 marzo 2015, e non contandosi nel termine prescrizionale il giorno in cui il fatto si è verificato, il semestre veniva a scadere il 28 ottobre 2015, donde deve ritenersi tempestivo l’appello notificato in data 27 ottobre 2015.
Fondato è invece il secondo motivo, laddove si profila censura per violazione dell’art. 41 DPR n. 600/1973, per aver la sentenza di secondo grado ritenuto illogica la ricostruzione dell’Ufficio e probatorie le risultanze del bilancio societario.
4.1. Sul punto, è consolidato l’orientamento giurisprudenziale per cui la mancata esposizione della denuncia dei redditi abilita l’Ufficio alla ricostruzione induttiva del reddito, tenendo conto di elementi comunque reperiti, anche se privi del carattere presuntivo di cui all’art. 38 DPR n. 600/1973, incombendo sulla parte privata la prova contraria, allegando fatti impeditivi o estintivi del dovere tributario, escludendosi in questo senso profili di logicità o apprezzamenti equitativi o di verosimiglianza da parte del giudice di merito.
Ed infatti, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l’Amministrazione finanziaria, i cui poteri trovano fondamento non già nell’art. 38 (accertamento sintetico) o nell’art. 39 (accertamento induttivo), bensì nell’art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 (cd. accertamento d’Ufficio), può ricorrere a presunzioni cd. supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, ma deve, comunque, determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, senza che possano operare le limitazioni previste dall’art. 75 (ora 109) del d.P.R. n. 917 del 1986 in tema di accertamento dei costi,
disciplinando tale norma la diversa ipotesi in cui una dichiarazione dei redditi, ancorché infedele, sia comunque sussistente.
L’Amministrazione finanziaria deve, quindi, ricostruire il reddito del contribuente tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinate induttivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto (cfr. Cass. V, n. 2581/2021).
4.2. Nello specifico, non hanno rilevanza pregnante le scritture contabili, in sé solo considerate, ove non corroborate da altre prove contrarie, atte a vincere la presunzione che assiste la ricostruzione dell’Ufficio. Ed infatti, in tema di IVA, l’onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell’Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l’assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (cfr. Cass. T., 9723/2024).
Pertanto, il motivo è fondato e dev’essere accolto, con rivalutazione dell’apporto probatorio, secondo i criteri indicati da questa Corte.
Fondato il ricorso principale, deve esaminarsi quello incidentale condizionato, dove si lamenta sia stata riconosciuta legittimazione processuale al legale rappresentante della società in bonis per il giudizio di appello, su si una supposta inattività o disinteresse della curatela.
5.1. Sul punto, questa Corte è intervenuta riconoscendo che in tema di fallimento, la mera inerzia assunta dal curatore nei confronti dell’atto impositivo, con riferimento ai rapporti d’imposta i cui presupposti si sono formati prima della declaratoria fallimentare, è sufficiente a far sorgere la legittimazione processuale straordinaria della società fallita o dei suoi amministratori ad impugnare l’atto (cfr. Cass. T., n. 21333/2024). Tale principio vale anche per aggredire la sentenza sfavorevole alla società, qual è il caso in esame.
5.2. Ciò premesso, occorre rilevare che la sentenza in scrutinio abbia dato per acquisita la conoscenza della pendenza della lite da parte della curatela (sentenza in scrutinio, p. 2, quinto capoverso), secondo quella che è anche comune esperienza, posto che alla curatela spetta la verifica delle situazioni giuridiche attive e passive del fallito, in cui subentra. Né tale affermazione della sentenza viene attinta da motivo di critica nell’appello incidentale condizionato qui all’esame. Ne consegue che si erano verificate le condizioni per cui, allo star del credere, l’inerzia significativa della curatela ha legittimato l’ex legale rappresentante a soccorrere secondo lo schema della negotiorum gestio per tutelare gli interessi del patrimonio societario, su cui i soci hanno un’aspettativa qualificata.
5.3. Pertanto, il ricorso incidentale condizionato è infondato e dev’essere rigettato.
In definitiva, il ricorso principale è fondato per le ragioni attinte dal secondo motivo, il ricorso incidentale è infondato e dev’essere rigettato. La sentenza impugnata è cassata in ragione del motivo accolto, con rinvio al giudice di merito, cui è demandata la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza in
relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 02/04/2025.