Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 118 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 118 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
AVVISO DI ACCERTAMENTO -IRES-IVA 2007.
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 18463/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello AVV_NOTAIO, dalla quale è rappresenta e difesa ex lege ,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 34/2017, depositata il 9 gennaio 2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per la controricorrente RAGIONE_SOCIALE l’AVV_NOTAIO dello AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA
A seguito di verifica fiscale, l’RAGIONE_SOCIALE, notificava, in data 10 giugno 2011, alla società RAGIONE_SOCIALE, l’ avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale l’Ufficio procedeva a recuperare a tassazione, per l’anno d’imposta 2007: -ai fini I.RE.S., maggiori ricavi (accertati) per complessivi € 47.379,00;
ai fini I.R.A.P., il maggior valore della produzione (accertato) per € 60.491,00;
-ai fini I.V.A., il maggior volume d’affari (accertato) per complessivi € 60.491,00.
Conseguentemente, venivano liquidate le seguenti maggiori imposte e sanzioni:
-I.RE.S.: maggiore imposta accertata pari a € 15.635,00 (oltre interessi);
-I.R.A.P.: maggiore imposta accertata pari a € 2.993,00 (oltre interessi);
-I.V.A.: maggiore imposta accertata pari a € 12.098,00 (oltre interessi);
-sanzione amministrativa pecuniaria irrogata pari a € 23.452,50.
Avverso tale avviso di accertamento la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 2596/2015, depositata il 10 febbraio 2015, lo rigettava, compensando le spese di lite.
Interposto gravame dalla RAGIONE_SOCIALE, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 34/2017, pronunciata e depositata in data 9 gennaio 2017, rigettava l’appello, condannando l’appellante alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo.
Con ordinanza interlocutoria n. 6320 del 10 marzo 2025 questa Corte, rilevato che il ricorso era stato notificato presso l’Avvocatura Generale dello AVV_NOTAIO, pur non essendosi l’RAGIONE_SOCIALE difesa a mezzo di detta Avvocatura nel giudizio di merito, disponeva la rinnovazione della notificazione del ricorso, ai sensi dell’art. 291 c.p.c.
Effettuata tale rinnovazione della notificazione in data 7 maggio 2025 , l’RAGIONE_SOCIALE si è costituita in giudizio mediante controricorso, resistendo al ricorso proposto.
Con decreto del 5 giugno 2025 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per la pubblica udienza del 7 ottobre 2025.
All’udienza suddetta il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
E’ comparso l’AVV_NOTAIO dello AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, quale procuratore dell’RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE deduce «violazione e falsa applicazione dei principi e RAGIONE_SOCIALE norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.)».
Deduce, in particolare, la ricorrente che la C.T.R. era incorsa in violazione dell’art. 39 , comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui ha ritenuto corretta la ricostruzione dei redditi operata dalla A.F. con applicazione di una percentuale di evasione ricavata, in parte, da dati meramente astratti e/o riferiti ad attività tra loro disomogenee e, in parte, da un periodo d’imposta diverso da quello oggetto dell’accertamento; inoltre, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5) , c.p.c. rileva che la Corte territoriale aveva omesso di considerare la documentazione a discarico fornita dalla contribuente, e non aveva tenuto conto del fatto che le irregolarità riscontrate nella fatturazione erano state sporadiche, ed erano giustificate da una grave malattia del padre del legale rappresentante della società contribuente, che aveva distolto quest’ultimo dalle ordinarie incombenze fiscali.
Il motivo è in parte infondato, e in parte inammissibile.
Ed invero, pur volendo enucleare, dal complesso dei vizi denunciati dal ricorrente, due distinte censure [la prima, riferibile all’ipotesi di cui all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.;
la seconda riferibile alla fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.], deve rilevarsi che, per quel che riguarda la dedotta violazione dell’art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, nel caso di specie si verte in tema di accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, d.P.R. cit., in base al quale, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’Amministrazione finanziaria ben poteva procedere all’accertamento del reddito ricorrendo a «presunzioni cd. supersemplici», prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e utilizzare documentazione extracontabile (tra le altre Cass. 24 settembre 2014; Cass. 23 maggio 2018, n. 12680; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27622), ovvero dati riguardanti un anno di imposta diverso da quello oggetto dell’accertamento impugnato.
La decisione impugnata è inoltre immune da censure nella parte in cui la Corte regionale ha rilevato la correttezza e la ragionevolezza della valutazione dell’Ufficio riguardo all’inattendibilità della contabilità, «tenuto anche conto che gli aspetti ‘critici’ evidenziati dai funzionari (con riferimento ai finanziamenti dei soci, alle persistenti perdite di bilancio e alla mancata remunerazione dell’attività lavorativa svolta dai soci), non sono mai stati confutati dalla contribuente», richiedendo, l’art. 39 cit ., che l’Amministrazione Finanziaria proceda alla determinazione del reddito nel rispetto di una ricostruzione operata secondo criteri di ragionevolezza e del parametro costituzionale della capacità contributiva.
Per quel che riguarda, invece, la parte del motivo contenente la censura per omesso esame di un fatto decisivo ai fini del
giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., il motivo deve ritenersi inammissibile.
Da un lato, infatti, il motivo sollecita una nuova valutazione RAGIONE_SOCIALE prove da parte di questa Corte ; dall’altro lato, invece, lo stesso motivo si presenta assolutamente generico, posto che non viene in alcun modo specificato quali ‘copiose risultanze documentali versate in atti’ non sarebbero state prese in considerazione dalla Corte territoriale.
Il motivo, inoltre, è in ogni caso inammissibile, essendosi in presenza di una ‘doppia conforme’ ex art. 348 -ter , quinto comma, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis .
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare parte ricorrente tenuta al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la RAGIONE_SOCIALE alla rifusione, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se
dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 7 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente (Dott. NOME COGNOME) (Dott. NOME COGNOME)