Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10741 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10741 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 26910/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore .
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa COMM.TRIB.REG. EMILIA-ROMAGNA, n. 357/21, depositata il 19/03/2021.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 12 aprile 2023.
IRES, IRAP DINIEGO RIMBORSO
Rilevato che:
la controversia riguar da l’impugnazione, da parte di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (in seguito: ‘RAGIONE_SOCIALE‘), del silenzio -rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alle istanze RAGIONE_SOCIALEa società di rimborso RAGIONE_SOCIALEe somme versate a titolo di Ires, per gli anni di imposta 2005, 2006, 2007, 2008, sulla base di accertamenti con adesione ex artt. 5 e seguenti, del d.lgs. n. 218 del 1997;
la procedura di accertamento con adesione era stata preceduta da un’indagine penale condotta dalla Procura di Forlì che aveva ipotizzato a carico RAGIONE_SOCIALEa contribuente e di altre società del RAGIONE_SOCIALE il delitto di abusivo esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività bancaria in concorso con la Cassa di Risparmio RAGIONE_SOCIALEa Repubblica di San Marino. In data 12/10/2011, nel corso RAGIONE_SOCIALE‘indagine penale, la Guardia di F inanza di RAGIONE_SOCIALE aveva emesso un processo verbale di constatazione con il quale disconosceva la deducibilità fiscale dei costi sostenuti, per quanto qui rileva, da RAGIONE_SOCIALE negli anni dal 2005 al 2008, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 4 -bis , RAGIONE_SOCIALEa legge n. 573 del 1993, trattandosi, nell’ottica degli inquirenti, di ‘costi da reato’, ossia relativi a beni e servizi utilizzati per commettere il reato di abusivo esercizio di attività bancaria. La società aveva quindi definito la propria posizione con il fisco tramite la procedura di accertamento con adesione, salvo poi formulare le istanze di rimborso dianzi ricordate (sulle quali si era formato successivamente il silenzio-rifiuto RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria), in considerazione del fatto che non si era addivenuti all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa sua responsabilità penale e che, anzi, il procedimento penale, per altro iniziato dopo l’emissione del PVC RAGIONE_SOCIALEa Guardia di RAGIONE_SOCIALE, si era concluso con l’assoluzione degli organi di vertice RAGIONE_SOCIALEe compagini del RAGIONE_SOCIALE, con la formula assolutoria ‘perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato’;
la CTP di RAGIONE_SOCIALE, con distinte pronunce, rigettò i ricorsi RAGIONE_SOCIALEa società, e la RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza indicata in epigrafe, previa riunione dei giudizi, ha rigettato gli appelli RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE sulla base RAGIONE_SOCIALEe seguenti considerazioni: (i) nella specie l’ufficio, oltre a prendere in considerazione il PVC RAGIONE_SOCIALEa Guardia di RAGIONE_SOCIALE (il quale, al contrario di quanto asserisce l’appellante, non è l’atto che reca la pretesa tributaria), ha compiuto un’autonoma verifica dei costi e, in data 12/12/2012, ha emesso un invito a comparire nell’àmbito RAGIONE_SOCIALEa procedura di accertamento per adesione; (ii) è con l’invito a comparire (prodromico all’adesione RAGIONE_SOCIALEa s ocietà alla proposta del fisco), e non con il PVC RAGIONE_SOCIALEa Guardia RAGIONE_SOCIALE, che l’ufficio ha avanzato la propria pretesa impositiva, e ciò è accaduto, come prescritto dall’articolo 14, comma 4 -bis , successivamente all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione penale, ossia do po che la Procura di Forlì, in data 12/09/2012, aveva chiesto il rinvio a giudizio per reati associativi connessi al riciclaggio, all’autoriciclaggio, all’ostacolo all’autorità di vigilanza e all’abusivo esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività bancaria e di finanziamento, richiamando anche i costi oggetto dei recuperi fiscali in discorso; (iii) la mancanza di una sentenza di assoluzione in relazione ai capi di imputazione già indicati precludeva il diritto al rimborso data l’intangibilità RAGIONE_SOCIALEa pretesa erariale concordata tra le parti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità;
la contribuente ha proposto ricorso, con due motivi; l’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata; in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza in camera di consiglio, la società ha depositato una memoria nella quale, tra l’altro, ha dichiarato che l’ufficio che, in realtà, non ha svolto difese -ha depositato un controricorso datato 28/11/2021;
Considerato che:
con il primo motivo di ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa
applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 4 -bis , RAGIONE_SOCIALEa legge n. 537 del 1993, in combinato disposto con gli artt. 24, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 4 del 1929, 3 e seguenti, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241 del 1990 e 7, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212 del 2000, si censura la sentenza impugnata che non ha rilevato che il primo atto portato a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa contribuente con il quale l’amministrazione finanziaria recuperava a t assazione i costi da reato era il PVC RAGIONE_SOCIALEa Guardia di RAGIONE_SOCIALE del 12/10/2011, e che detto PVC non era legittimo, in relazione all’articolo 14, comma 4 -bis , come novellato dall’art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, che ai fini RAGIONE_SOCIALEa indeducibilità dei ‘costi da reato’ richiede che l’accertamento che reca la pretesa impositiva sia successivo all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione penale che, nella specie, non era ancora stata avviata;
con il secondo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 4 -bis , RAGIONE_SOCIALEa legge n. 537 del 1993, in combinato disposto con gli artt. 23 e 50, cod. proc. pen., la ricorrente censura la sentenza impugnata che non ha rilevato che, dopo la richiesta di rinvio a giudizio RAGIONE_SOCIALEa Procura di Forlì del 12/09/2012, era stata prospettata una questione di competenza territoriale, risolta soltanto nel dicembre del 2017, sicché la medesima richiesta di rinvio a giudizio era decaduta ex tunc , con la conseguenza che, all’ atto RAGIONE_SOCIALEa contestazione tributaria dei costi da reato -non soltanto al momento RAGIONE_SOCIALEa notifica del PVC RAGIONE_SOCIALEa Guardia di RAGIONE_SOCIALE, ma anche alla data di emissione degli inviti a comparire del dicembre 2012 – mancava il presupposto normativo (di cui all’arti colo 14, comma 4bis , RAGIONE_SOCIALEa legge n. 537 del 1993) del previo esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione penale in relazione a delitti non colposi correlati ai costi indeducibili;
il primo motivo non è fondato;
in primo luogo, la tesi RAGIONE_SOCIALEa ricorrente secondo cui la pretesa fiscale sarebbe già stata avanzata nel PVC RAGIONE_SOCIALEa Guardia RAGIONE_SOCIALE
del 12/10/2011, collide frontalmente con la considerazione che la Guardia RAGIONE_SOCIALE, quale forze di polizia, con ordinamento militare, competente in materia economica e finanziaria, è priva RAGIONE_SOCIALEa potestà impositiva. In secondo luogo, l’assunto di RAGIONE_SOCIALE non si confronta con le peculiarità RAGIONE_SOCIALE‘istituto RAGIONE_SOCIALE‘accertamento con adesione che, come ha chiarito la Corte ( ex multis Cass. n. 12372/21), è oggetto di una puntuale regolamentazione procedurale (art. 5 e seguenti d.lgs. n. 218 del 1997);
5. in dettaglio, per Cass. n. 12372/21 «iniziativa può venire dall’ufficio (art. 5) ovvero dalla parte privata (art. 6). In quest’ultima evenienza l’istanza non richiede che sia stato già emesso un avviso di accertamento ma può essere inoltrata anche solo a seguito RAGIONE_SOCIALEa redazione di un pvc («Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche»). Nel primo caso, l’Ufficio invia un invito che contiene le indicazioni quantitative e qualitative RAGIONE_SOCIALEa pretesa che si viene a richiedere, fissando altresì la data per la comparizione personale RAGIONE_SOCIALEa parte. Nel secondo, invece, l’istanza del contribuente è idonea – se e in quanto recepita – a generare una proposta da part e RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio sulle somme e imposte per le quali è possibile la definizione per adesione (l’art. 6, comma 1, afferma «può chiedere all’ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione RAGIONE_SOCIALEa proposta di accertamento ai fini RAGIONE_SOCIALE‘eventuale definizione»). Nella fase successiva, caratterizzata dalla convocazione del contribuente, questi, a fronte RAGIONE_SOCIALEa proposta RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, può limitarsi a prestare il proprio assenso alla proposta stessa ovvero può interloquire, anche producendo documentazione varia, nella prospettiva di modificare, in melius , la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio. Va detto che, frequentemente, tra le parti hanno luogo uno o più incontri diretti a precisare il contenuto RAGIONE_SOCIALEa proposta. In ogni caso, questa fase si conclude con la redazione di un processo verbale, nel quale
l’Ufficio individua, con precisione, il contenuto RAGIONE_SOCIALEa proposta, non ulteriormente discutibile da parte del contribuente. La formulazione RAGIONE_SOCIALEa proposta, dunque, è, in ogni caso, di competenza esclusiva RAGIONE_SOCIALE‘U fficio, a cui è attribuito, dalla legge, il potere, sul fondamento e in coerenza con gli obbiettivi perseguiti dall’istituto, di rideterminare la pretesa impositiva tenendo conto di quanto introdotto dalla parte. Il ruolo del contribuente, per contro, è li mitato all’accettazione (o meno) RAGIONE_SOCIALEa determinazione finale RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, non più suscettibile di ulteriore discussione. Il contribuente, infatti, può prestare il suo assenso, così da poter ottenere i benefìci ad esso correlati in cambio del pagamento immediato (o comunque certo e in tempi determinati) e rinunziando ad ogni impugnazione, oppure può rifiutare, restando esposto alla primitiva pretesa erariale Le fasi successive sono caratterizzate in primo luogo dalla predisposizione ed emissione da parte RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio di un (o più, se plurimi sono gli avvisi e/o gli anni di imposta) atto di accertamento con adesione, nel quale è fedelmente trasfusa la pretesa determinata con il verbale (il cd. accordo). Tale atto, per essere efficace, deve essere sottoscritto dal capo RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio (o un suo delegato) e dal contribuente (art. 7). La sottoscrizione, invero, costituisce un requisito indispensabile per la venuta ad esistenza RAGIONE_SOCIALE‘atto di adesione, in mancanza RAGIONE_SOCIALEa quale tutta l’attività svolta resta m eramente interna e non influisce sulla consistenza RAGIONE_SOCIALE‘avviso originario o, comunque, sulla pretesa RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione. Tale requisito, tuttavia, costituisce una condizione necessaria ma non ancora sufficiente: perché in nuovo atto impositivo si perfezioni, infatti, è necessario che il contribuente provveda al pagamento integrale e tempestivo RAGIONE_SOCIALEe somme dovute (o, in caso di rateazione, RAGIONE_SOCIALEa prima rata) (artt. 8 e 9, che, senza contare la prestazione RAGIONE_SOCIALEa garanzia, abrogata dall’art. 23 d.l. n. 98 del 2011, e la cui previsione è irrilevante ai fini del presente giudizio,
dispone «La definizione si perfeziona con il versamento di cui all’articolo 8, comma 1, ovvero con il versamento RAGIONE_SOCIALEa prima rata, prevista dall’articolo 8, comma 2»). Solo da tale mom ento, infatti, il pregresso avviso (o la pretesa) perde efficacia, sicché l’originario avviso non può più essere azionato e la pretesa (ove manchi un avviso) resta ridimensionata alla misura ‘concordata’. Ne deriva che: se l’accertamento con adesione, pur sottoscritto, non è seguito dal pagamento RAGIONE_SOCIALE‘intero importo o RAGIONE_SOCIALEa prima rata, l’atto non si perfeziona e, quindi, l’Amministrazione può validamente ed utilmente riattivare l’originario avviso o coltivare la pretesa contenuta nel pregresso pvc che non hanno mai perso in via definitiva efficacia; se, invece, l’inadempimento del contribuente riguarda l’omesso (o tardivo) pagamento RAGIONE_SOCIALEe rate successive alla prima, le conseguenze si riverberano sul nuovo atto impositivo (iscrizione a ruolo degli importi res idui; incremento RAGIONE_SOCIALEe sanzioni ) e non più su quello originario che, oramai, è cessato e non è più suscettibile di reviviscenza»;
6. in terzo luogo, l’asserzione RAGIONE_SOCIALEa CTR in base alla quale in caso di accertamento con adesione la pretesa erariale diviene intangibile segue la scia RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di questa Corte (che la sentenza qui impugnata menziona) secondo cui «n tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, poiché avverso l’accertamento definito per adesione è preclusa ogni forma d’imp ugnazione, devono ritenersi improponibili anche le istanze di rimborso in quanto costituirebbero una surrettizia forma d’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘accertamento in questione il quale, invece, in conformità RAGIONE_SOCIALEa ‘ ratio ‘ RAGIONE_SOCIALE‘istituto, deve ritenersi intangibile» (Cass. n. 26109/20, in termini Cass. n. 23224/22);
7. il secondo motivo è inammissibile;
in disparte la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa tesi per la quale nel caso in cui, nell’àmbito di un giudizio penale, si faccia questione di
competenza per territorio del giudice adìto, si avrebbe la caducazione con efficacia ex tunc RAGIONE_SOCIALE‘azione penale già esercitata dal pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio, comunque, è dato rilevare che l’eccezione in esame è stata inammissibilmente proposta per la prima volta in questa sede di legittimità. La Corte ha chiarito che il contribuente, per evitare una statuizione di inammissibilità per novità RAGIONE_SOCIALEa censura, ha l’onere (nella specie non soddisfatto) non solo di allegare l’avvenuta deduzione RAGIONE_SOCIALEa questione d inanzi al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass. 25/02/2021, n. 5155, in continuità con Cass. n. 17831 del 2016, n. 23766 e n. 1435 del 2013, n. 17253 del 2009; nello stesso senso, Cass. 16/06/2017, n. 15029; 31/01/2006, n. 2140); Si è già chiarito ;
in conclusione, il ricorso deve essere rigettato;
nulla si dispone sulle spese del giudizio di cassazione, al quale l’ufficio non ha partecipato;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 12 aprile 2023.