Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33320 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33320 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
Oggetto: RAGIONE_SOCIALE -compatibilità con conto energia -condizioni.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25647/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con elezione di domicilio al l’indirizzo PEC: EMAIL;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per l’Umbria n. 121/02/2022 pronunciata il 31 gennaio 2022 e depositata il 24 marzo 2022, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2023 dal Co: NOME COGNOME;
RILEVATO
La società contribuente riceveva notifica della cartella di pagamento n. 08020190008283103, liquidata ex art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativa all’a nno di imposta 2014; il recupero riguardava un minor credito Ires pari a € 11.257,00 oltre interessi e sanzioni, derivante da l’acquisizione di un impianto fotovoltaico per la quale la società contribuente aveva ottenuto l’accesso alla cosiddetta tariffa incentivante, disciplinata dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (Conto energia); nell’incertezza dovuta alla cumulabilità della detta tariffa incentivante con l’agevolazione introdotta dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (RAGIONE_SOCIALE ambiente), la società in un primo momento non si avvaleva di tale ultimo regime fiscale; solo a seguito del chiarimento pervenuto dal legislatore con la pubblicazione del decreto ministeriale 5 luglio 2012, essa chiedeva ad un tecnico specializzato di determinare la componente ambientale da portare in detassazione ai sensi dell’articolo sei, commi 13-19, legge n. 388 del 2000. A seguito della perizia, la società contribuente effettuava una riliquidazione interna RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi presentate a partire dall’anno 2011, in particolare presentando istanza di rimborso per gli anni 2011, 2012, 2013 e dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, per i periodi di imposta 2014 e 2015. La cartella di pagamento opposta concerneva il controllo effettuato proprio su tale ultima dichiarazione integrativa di sintesi in Unico 2014.
La cartella di pagamento era avversata avanti la CTP di Perugia, che respingeva le ragioni della società contribuente e confermava nella sua validità ed efficacia l’atto impo -esattivo impugnato.
Il collegio d’appello, a pprezzando il gravame promosso dalla contribuente, riformava la sentenza di primo grado.
Insorge l’ RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a due motivi, cui replica la società contribuente con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Vengono proposti due mezzi.
Con il primo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli art. 2 e 15, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, parte ricorrente censura la sentenza per aver il giudice d’appello operato il rigetto implicito dell’eccezione preliminare sull’inammissibilità d i impugnazioni da intendersi rinunciate per effetto della definizione in acquiescenza dell’avviso di accertamento emesso per l’anno 2011, nel quale si sarebbe realizzato l’investimento agevolabile.
Con il secondo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per nullità della sentenza per omissione di pronuncia, in violazione dell’articolo 112 c.p.c., nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 13-19, legge n. 388 del 2000, in combinato disposto con l’articolo 2697 c.c., parte ricorrente censura la sentenza nella parte in cui i giudici regionali hanno ‘ omesso di motivare (al di là della formula di stile)’ sulle specifiche eccezioni sollevate dall’agenzia appellata, affermando peraltro che la società contribuente avesse fornito la prova della spettanza dell’agevolazione invocata anche sotto il profilo oggettivo, pur in assenza di prove circa il costo RAGIONE_SOCIALE immobilizzazioni materiali necessarie per investimenti ambientali operate.
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Tra le parti pende, ed è in decisione alla medesima adunanza camerale, dinanzi a questa Corte un precedente giudizio (n.r.g. 25408/2020), relativo all’istanza di rimborso presentata dalla società contribuente per gli anni di imposta 2011, 2012, 2013: occorre pertanto seguire il medesimo orientamento anche per le annualità successive al 2013, come nel caso di specie.
La società contribuente, per l’anno 2011, assolveva la pretesa tributaria definendo con acquiescenza l’accertamento ad essa indirizzato.
Secondo giurisprudenza costante di questa Corte, «con il perfezionamento della definizione concordata, ottenuta mediante il
versamento all’erario della prima rata e la prestazione di garanzia per quelle successive, l’atto impositivo ha perso la sua efficacia. Perciò, una volta definito l’accertamento con adesione, mediante la fissazione anche del quantum debeatur , alla parte contribuente non resta che eseguire l’accordo, versando quanto da esso risulta, essendo per legge esclusa la possibilità d’impugnare l’accordo stesso (conf. Cass. n. 18962/2005 e n. 10086/2009, nonché a contrariis n. 15170/2006). Resta, dunque, esclusa ogni possibilità di ripensamento del contribuente dopo la definizione del contesto tributario mediante adesione, in qualsiasi forma esso sia manifestato ivi compresa la proposizione al fisco di una domanda di restituzione di somme» (Cass., 5138/2016).
Pertanto, l’acquiescenza prestata avverso l’avviso di accertamento successivo all’istanza di rimborso, idonea a produrre effetti analoghi a quelli dell’accertamento con adesione (in virtù dell’espresso richiamo tra l’art. 15 d.lgs. 218/1997 e l’art 2, c.3, in tema di adesione), è tale per cui l’accoglimento dell’istanza di rimborso, seppure presentata preliminarmente, altererebbe i termini dell’accordo divenuto definitivo per via dell’acquiescenza .
In relazione alle annualità 2012-2013, per le quali non era avvenuto alcun accertamento con adesione, vale diversa regola che si riflette anche per le annualità a seguire, precipuamente per il 2014, dacché l’effetto dell’acquiescenza , come dell’accertamento con adesione, non supera il periodo di imposta espressamente dedotto in accordo o su cui è stata prestata l’acquiescenza.
Infatti, in ordine alla non estendibilità ad altri anni di imposta degli istituti dell’adesione o simili, giova ricordare che, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire. (cfr. Cass. V, n. 16675/2022, Cass. T. n. 3854/2023 e precedenti ivi richiamati), l’accertamento con adesione vincola sia il contribuente che l’Amministrazione finanziaria e, in particolare, preclude a quest’ultima una ulteriore attività accertatrice (salve le deroghe previste dall’art. 2, comma 4, d.lgs. n. 218/1997) solo per il periodo di imposta interessato dall’accordo, che costituisce il limite
oggettivo della definizione concordata fra le parti. Al contrario, per gli altri periodi d’imposta, l’accertamento con adesione non ha carattere vincolante per le parti, non potendo certo essere paragonato ad un giudicato, con gli effetti esterni tipici di questo, con particolare riferimento ai presupposti fattuali posti a fondamento della pretesa impositiva. Sul punto, va evidenziato che, in materia tributaria, l’accertamento con adesione, pur essendo il risultato di un accordo tra l’amministrazione finanziaria e il contribuente, costituisce una forma di esercizio del potere impositivo, non assimilabile, in quanto tale, ad un atto di diritto privato, sicché esso non ha natura di atto amministrativo unilaterale, né di contratto di transazione, stante la disparità RAGIONE_SOCIALE parti e l’assenza di discrezionalità in ordine alla pretesa tributaria, ma configura un accordo di diritto pubblico, il quale, in ragione di ciò, non è soggetto alle disposizioni del codice civile in tema di transazione, ma alla speciale disciplina pubblicistica contenuta nel d.lgs. n. 218 del 1997, avente carattere cogente siccome afferente all’obbligazione tributaria, ai suoi presupposti e alla base imponibile (in tal senso Cass. 26 maggio 2021, n. 14568). Proprio il profilo dell’accordo, tuttavia, limita l’efficacia dell’accertamento entro i limiti (contenutistici e temporali) in cui tale accordo si è formato, non potendosi quindi estendere l’efficacia di tale accordo, con riferimento ai presupposti ed al periodo dell’imposta, oltre i termini ed i limiti in esso indicati.
Il primo motivo dev’essere quindi rigettato.
Per converso è invece fondato il secondo motivo, nel profilo proposto come mancanza di motivazione, evincibile dal corpo del mezzo. Ed infatti, a fronte della questione (che l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha indicato di aver proposto nel merito) del metodo di calcolo, che nel motivo è proposta in modo adeguatamente specifico soltanto con riferimento agli ammortamenti ed alla possibile duplicazione che può eventualmente derivare dal loro computo, ai fini del calcolo del costo incrementale, il collegio dell’appell o, pur trattando in generale il tema della
quantificazione dei c.d. ‘sovraccosti’, non ha specificamente motivato sul punto, con riferimento al caso concreto.
Più precisamente, il denunciato vizio di motivazione apparente, sperando la sentenza in scrutinio quel ‘minimo costituzionale’ nella ricostruzione del ragionamento argomentativo che -unico- giustifica la cassazione della sentenza per questo profilo (cfr. Cass S.U. n. 8053/2014).
Resta assorbita dal rilevato difetto della motivazione la contemporanea denuncia per violazione di legge in ordine alla medesima questione.
Il secondo motivo di ricorso è dunque fondato nei limiti di cui in motivazione, con cassazione della sentenza e riedizione del giudizio di secondo grado, ove verranno espletati i necessari accertamenti in fatto.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per l’Umbria, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 giugno 2023 ed in