Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1937 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1937 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25207/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE NOME, in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrenti- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE n. 191/2018 depositata il 25 gennaio 2018;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
All’esito RAGIONE_SOCIALE indagini condotte dalla Compagnia di Tortona della Guardia di Finanza su conti correnti bancari intestati all’RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE), agli RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e ad altre due persone, la Direzione Provinciale di Alessandria dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti della predetta associazione un avviso di accertamento con il quale rettificava le dichiarazioni fiscali dalla stessa presentate per l’anno 2009, nelle parti relative all’indicazione del reddito di lavoro autonomo da imputare per trasparenza ai singoli RAGIONE_SOCIALE, del valore della produzione netta e del volume d’affari.
Ne seguivano le corrispondenti riprese a tassazione ai fini dell’IRAP e dell’IVA.
Il medesimo Ufficio notificava, poi, agli RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME altri tre distinti avvisi di accertamento ai fini dell’IRPEF, mediante i quali imputava a ciascuno di loro, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili, il maggior reddito di lavoro autonomo rideterminato con il precedente atto impositivo emesso a carico dell’RAGIONE_SOCIALE.
I contribuenti, ognuno per quanto di rispettivo interesse, contestavano le pretese erariali proponendo autonomi ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Alessandria, la quale, dopo averne disposto la riunione, li respingeva.
La decisione di primo grado veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Piemonte, che con sentenza n. 191/2018 del 25 gennaio 2018 accoglieva gli appelli separatamente spiegati dalle parti private, riuniti in simultaneo processo, annullando gli atti impositivi oggetto di causa.
Contro questa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE e gli RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con unico controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che nelle more del presente giudizio l’RAGIONE_SOCIALE gli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE hanno definito le controversie tributarie da loro rispettivamente promosse, relative agli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO, avvalendosi RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018.
1.1 Dalla documentazione depositata dal difensore dei predetti contribuenti si evince, infatti, che:
ciascuno di loro, entro il previsto termine del 31 maggio 2019, ha presentato distinta domanda di definizione agevolata e versato l’intero importo dovuto ai sensi del citato articolo o la prima rata;
-entro il 31 luglio 2020 l’RAGIONE_SOCIALE non ha notificato l’eventuale diniego della definizione;
nel successivo termine del 31 dicembre 2020 non è stata chiesta la trattazione del ricorso ad iniziativa della parte interessata.
1.2 Per quanto precede, il processo va dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 6, comma 13, primo periodo, del d.l. n. 119 del 2018, limitatamente alle controversie in questione.
Inoltre, a fronte della prova dell’avvenuto integrale pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute da NOME COGNOME per il perfezionamento della definizione, deve dichiararsi cessata, in parte qua , la materia del contendere (cfr. Cass. n. 30945/2019, Cass. n. 29293/2020, Cass. n. 3338/2024).
Rimane da statuire sul ricorso proposto nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME.
Al riguardo, è bene sùbito chiarire che il prefato contribuente non può giovarsi della definizione agevolata della lite cui è addivenuta l’RAGIONE_SOCIALE.
2.1 È stato, infatti, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che l’avviso di accertamento emesso a carico di una società di persone e quello conseguenziale adottato nei confronti dei soci mantengono la propria autonomia, sicchè il condono fiscale ottenuto dalla società non estende automaticamente i suoi effetti ai singoli soci, i quali sono, pertanto, tenuti a presentare eventuali apposita istanza in nome e per conto proprio, ove interessati ad avvalersi del beneficio condonistico (cfr. Cass. n. 15076/2020; nello stesso senso Cass. n. 757/2002, Cass. n. 7134/2014, Cass. n. 14858/2016, Cass. n. 3452/2025).
2.2 La suenunciata regula iuris ben si presta ad essere applicata anche alle associazioni professionali prive di personalità giuridica, le quali, ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, sono equiparate alle società semplici, giusta il disposto dell’art. 5, comma 3, lett. c) , del d.P.R. n. 917 del 1986.
2.3 Ciò premesso, in base al criterio della ragione più liquida conviene esaminare con priorità il secondo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., con il quale sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 32, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 per avere la CTR erroneamente escluso l’applicabilità della presunzione legale stabilita da tale ultima norma anche rispetto ai versamenti privi di giustificazione.
2.4 Il motivo è fondato.
2.5 A sostegno del decisum la CTR piemontese ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014.
Con tale pronuncia il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, primo comma, num. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall’art. 1, comma 402, lett. a) , n. 1), della legge
311 del 2004 (Finanziaria 2005), limitatamente alle parole «o compensi», che avevano esteso ai lavoratori autonomi l’àmbito operativo della presunzione in base alla quale le somme prelevate dal conto corrente (così come quelle su questo versate) costituiscono ricavi assoggettabili a tassazione, se non sono annotate nelle scritture contabili e se non risultano indicati i soggetti beneficiari dei pagamenti.
2.6 Ha rammentato il collegio regionale che, secondo la citata sentenza, «l’estensione operativa di tale presunzione -originariamente limitata ai soli imprenditori e poi estesa ai lavoratori autonomi dalla Legge Finanziaria 2005- è lesiva del principio di ragionevolezza, nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’àmbito della propria attività professionale e che questo, a sua volta, sia produttivo di reddito» .
2.7 I giudici a quibus hanno, però, tralasciato di considerare che, a sèguito dell’intervento correttivo della Corte costituzionale, la possibilità di applicare ai lavoratori autonomi la presunzione legale iuris tantum di disponibilità di maggior reddito desumibile dalle risultanze dei conti correnti bancari è venuta meno esclusivamente rispetto alle operazioni di prelevamento prive di giustificazione, ma non anche per quelle di versamento.
2.8 Consolidato, sul tema, è l’orientamento di questa Corte regolatrice secondo il quale la presunzione di cui all’art. 32, primo comma, num. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 si applica alla generalità dei contribuenti, fermo restando che le operazioni di prelevamento, per effetto della ricordata pronuncia della Consulta, rilevano ai fini presuntivi nei confronti dei soli titolari di reddito d’impresa (cfr. Cass. n. 22665/2024, Cass. n. 19288/2024, Cass. n. 9403/2024, Cass. n. 5199/2024, Cass. n. 35618/2023).
2.9 Ciò posto, va notato che, nel caso di specie, la rettifica reddituale
o perata dall’Ufficio trovava fondamento nella contestazione non solo di prelievi, ma anche di versamenti ritenuti ingiustificati.
Tanto si ricava dall’estratto del processo verbale di constatazione richiamato per relationem nell’atto impositivo e riprodotto nel corpo del ricorso in osservanza dell’onere di specificità di cui all’art. 366, primo comma, num. 6, c.p.c..
Peraltro, su tale specifico punto non risulta compiuto dalla RAGIONE_SOCIALE un diverso accertamento in fatto.
2.10 Nel descritto contesto, avendo ritenuto applicabile il medesimo regime giuridico sia ai prelevamenti sia ai versamenti effettuati nel periodo d’imposta in verifica, la Commissione regionale è incorsa nel denunciato error in iudicando .
Rimangono assorbiti dall’accoglimento del motivo appena scrutinato il primo e il terzo mezzo di ricorso, con i quali erano stati contestati:
(a)ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità dell’impugnata sentenza per «motivazione apparente e comunque perplessa per contrasto tra motivazione e dispositivo» , con conseguente violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 32, primo comma, num. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973;
(b)a norma dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso, asseritamente consistito nel mancato assolvimento da parte del contribuente dell’onere della prova contraria da cui era gravato in virtù dell’operatività della presunzione legale sancita dalla menzionata disposizione del d.P.R. n. 600 del 1973.
Tirando le fila del discorso fin qui condotto:
-deve essere dichiarata l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, limitatamente alle controversie tributarie relative agli atti impositivi emessi a carico dell’RAGIONE_SOCIALE degli RAGIONE_SOCIALE; con la precisazione che nei confronti di quest’ultimo va altresì dichiarata la cessazione della materia
del contendere;
va accolto, nei termini innanzi illustrati, il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, con conseguente cassazione in parte qua dell’impugnata sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, già CTR, del Piemonte, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame di questa sola controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi (artt. 383, primo comma, e 384, secondo comma, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del DATA_NASCITA).
Nei rapporti fra la ricorrente, da una parte, e l’RAGIONE_SOCIALE, dall’altra, le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate, giusta il disposto dell’art. 6, comma 13, ultimo periodo, del d.l. n. 119 del 2018.
5.1 La liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità inerenti al rapporto fra l’Amministrazione Finanziaria e l’RAGIONE_SOCIALE viene rimessa al giudice del rinvio (artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-dichiara estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018, relativamente alle controversie tributarie aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO emessi, rispettivamente, nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME;
dichiara, inoltre, cessata la materia del contendere limitatamente alla controversia avente ad oggetto l’avviso di accertamento emesso nei confronti di NOME COGNOME;
– accoglie il secondo motivo del ricorso proposto contro NOME COGNOME, assorbiti il primo e il terzo; cassa, in relazione, l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per un nuovo esame della sola controversia avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso nei confronti del predetto contribuente, nonchè per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità ad essa inerenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 9 gennaio 2026.
La Presidente NOME COGNOME