Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1664 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1664 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/01/2026
Oggetto: -società di capitali a ristretta base utili extracontabili -rinuncia al ricorso dei soci.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18432/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, entrambi rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO del foro di Vicenza, giusta procura speciale in atti
-ricorrenti – e da
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del foro di Vicenza giusta procura speciale in atti
-ricorrente incidentale-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato -controricorrente – intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 47/31/2016, depositata in data 12.1.2016, non notificata;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.11.2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 47/31/2016 la Commissione Tributaria regionale del Veneto respingeva l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE e dai soci COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la sentenza n. 199/3/2014 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, che, dato atto della parziale cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento parziale in autotutela degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società e nei confronti di ciascun socio, aveva nel resto respinto i ricorsi.
Avverso la decisione hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME e COGNOME NOME, affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
La società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha proposto separato ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE non ha depositato controricorso.
In data 3.8.2017, prima della fissazione dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato rinuncia al ricorso principale, chiedendo emettersi decreto di estinzione del giudizio. L’istanza è stata rigettata con decreto presidenziale del 14.9.2017, stante la contemporanea pendenza del ricorso proposto dalla società, ostativa alla pronuncia di estinzione a mezzo decreto presidenziale.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale del 19.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che avverso la medesima sentenza hanno proposto separato ricorso sia i soci, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione. Il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; tuttavia, quest’ultima
modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante , in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’ordinario) di impugnazione in astratto operativi (tra le altre, Cass. 36057/2021).
1.1. Nel caso in esame entrambi i ricorsi sono stati notificati in data 15.7.2016 e quello della società depositato per secondo, come da attestazione della cancelleria, sicchè il ricorso della società va considerato incidentale.
Sempre in via preliminare, deve darsi atto che COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso principale in data 3.8.2017, firmata personalmente dai ricorrenti oltre che dal difensore, rappresentando che l’RAGIONE_SOCIALE aveva annullato in autotutela gli avvisi di accertamento loro notificati, rideterminando l’importo dovuto da ciascun socio; che essi avevano prestato acquiescenza alla rideterminazione del dovuto e presentato istanza di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE sanzioni, mediante pagamento rateale.
La società non ha invece rinunciato al proprio ricorso, con la conseguenza che, sussistendo i presupposti di cui all’art. 390 c.p.c. in relazione al solo ricorso principale, il giudizio deve dichiararsi estinto limitatamente alle posizioni di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
3.1. Le spese possono essere integralmente compensate e non ricorrono i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione
interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).
4. Si passa pertanto all’esame del ricorso incidentale proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, che aveva impugnato l’avviso di accertamento con il quale l’RAGIONE_SOCIALE provinciale di Vicenza, rilevato che la dichiarazione annuale era incompleta e con dati inesatti, rettificava, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 39, comma 1, lett. d) e 41 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione, in relazione all’anno d’imposta 2006, contestando, fra l’altro, la mancata dichiarazione di maggiori ricavi da cessioni di immobili per € 954.304,68, con conseguente rideterminazione RAGIONE_SOCIALE imposte IRES, IRAP ed IVA e disconoscimento di costi. Nelle more del giudizio di primo grado, per come incontestato, l’RAGIONE_SOCIALE provvedeva in autotutela ad un annullamento parziale dell’atto impositivo, riconoscendo il decremento RAGIONE_SOCIALE rimanenze finali originariamente disconosciuto e, con riferimento ai maggiori ricavi derivanti dalla vendita degli appartamenti, avendo riscontrato un errore di calcolo, rideterminando il maggior ricavo per la vendita degli immobili acquistati dai signori COGNOME NOME e COGNOME NOME.
5. Tanto chiarito, con il primo motivo, rubricato « violazione dell’art. 39 e 41 dl d.p.r. n. 600/73 e 2729 c.c. », la società, premesso che l’accertamento si basava sulle fatture di vendita di dieci appartamenti di un condominio sito nel comune di Possagno e che essa aveva depositato in giudizio, in allegato al ricorso di primo grado, elaborati planimetrici e schede di determinazione dei prezzi per giustificare la diversità di prezzo di vendita dei vari appartamenti rispetto al prezzo di vendita degli appartamenti presi come riferimento dagli accertatori, lamenta che né la C.TRAGIONE_SOCIALE, né la C.RAGIONE_SOCIALE. avevano preso in esame la suddetta documentazione. La motivazione della sentenza impugnata, secondo cui ‘c ) nel merito,
l’accertamento è corretto perché l’Ufficio ha assunto come parametri di riferimento per i due immobili in questione i prezzi di cessione versati……. era del tutto incomprensibile ed inconsistente e come tale censurabile ai sensi dell’art. 111 della Costituzione, posto che non vi era modo di comprendere quale fosse stato il criterio in base al quale era stato ritenuto legittimo il metodo induttivo utilizzato dall’RAGIONE_SOCIALE, non essendo stati modificati i prezzi RAGIONE_SOCIALE due compravendite indicate dalla Commissione regionale bensì quelli RAGIONE_SOCIALE altre. Inoltre, i mutui contratti dagli acquirenti potevano al più costituire un mero indizio da impiegare unitamente ad altre fonti, in quanto l’importo dei mutui non costituiva in sè valida presunzione.
5.1. Il motivo è infondato.
5.2. All’interno della stessa doglianza, prospettata ai sensi del n. 3 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c., la società deduce che la motivazione della sentenza sarebbe illogica ed incomprensibile, ciò integrando piuttosto un error in procedendo e, nel contempo, che la decisione non aveva tenuto conto della documentazione prodotta in primo grado e che l’importo dei mutui costituiva un mero parametro indiziario che non integrava valida presunzione ai sensi dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 39, comma 1, lettera d) e 41 del d.p.r. n. 600/73 .
5.3. Questa Corte ha più volte chiarito, in tema di ricorso per cassazione, che è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o
quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. n. 3397/2024).
5.4. In ogni caso, va osservato che la C.T.R. ha ritenuto che il parametro di riferimento utilizzato dall’ufficio per determinare il reale prezzo di cessione degli appartamenti oggetto di controllo fosse il prezzo effettivamente pagato dagli acquirenti COGNOME e COGNOME, qualificandolo come fatto incontroverso e valutando tale criterio pienamente legittimo.
5.5. Peraltro, essendo notorio che gli istituti bancari, di regola, non erogano mutui per un importo superiore al valore commerciale del bene costituito in garanzia, tale elemento, di per sé solo, sarebbe sufficiente a giustificare l’accertamento, sulla base del principio per cui il convincimento del giudice può fondarsi anche su un solo elemento presuntivo, purché grave e preciso, dovendo il requisito della concordanza ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi (Cass. 27 luglio 2018, n. 19987; Cass. 3 ottobre 2014, n. 20914); è stato infatti affermato che l’importo del mutuo superiore a prezzo dichiarato nell’atto di compravendita presenta i requisiti della gravità e precisione, essendo, come detto, assolutamente atipica l’erogazione, a titolo di mutuo, di una somma di importo superiore al valore commerciale del bene (cfr., sul punto, Cass. 20 marzo 2019, n. 7819, secondo la quale «L’accertamento di un maggior reddito d’impresa derivante dalla cessione di beni immobili può essere fondato anche soltanto sull’esistenza di uno scostamento tra il minor prezzo indicato nell’atto di compravendita e l’importo del mutuo erogato all’acquirente, ciò non comportando alcuna violazione RAGIONE_SOCIALE norme in materia di onere della prova» e, da ultimo, Cass. n. 3693/2025).
Con il secondo motivo, rubricato « violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lettera d) del d.p.r. n. 600/73, in relazione all’art.
360, comma 1, numeri 3 e 4 c.p.c .», la società deduce di aver lamentato il mancato riconoscimento degli oneri finanziari per interessi passivi indicati in bilancio e RAGIONE_SOCIALE perdite fiscali pregresse e che i giudici di appello avevano ritenuto infondato il relativo motivo di gravame, in quanto risultava omessa la dichiarazione dei redditi, senza avvedersi che non si trattava di un accertamento induttivo puro, ma di un accertamento analitico induttivo, come espressamente chiarito nell’avviso di accertamento. L’A.F. aveva infatti, a suo dire, ritenuto attendibile pressochè integralmente la contabilità aziendale, pur inspiegabilmente disconoscendo le suddette voci passive. L’errata qualificazione del tipo di accertamento da parte del giudice sarebbe dunque qualificabile come errore di diritto ovvero, in alternativa, quale nullità del procedimento.
6.1. Il motivo è fondato.
6.2. Nell’esposizione sommaria dei fatti (pag. 2) la parte ricorrente afferma che l’avviso di accertamento era stato motivato da ‘rilevate incongruenze dei dati dichiarati dalla società per il periodo di imposta 2006 ai fini IRES e IVA’ per ‘omessa compilazione di alcuni quadri dell’Unico SC e omessa dichiarazione IRAP’. Aggiunge poi la ricorrente che il quadro relativo al fatturato risultante dalla contabilità non era stato compilato e neppure quello relativo ai costi risultanti dalle fatture d’acquisito, perché i ricavi erano esattamente corrispondenti all’importo dei costi, per cui il software utilizzato per la compilazione automatica della dichiarazione aveva automaticamente scartato alcuni quadri della stessa. Precisa, inoltre, che i ricavi erano stati in parte desunti dall’A.F. dalla contabilità ed in parte ricostruiti induttivamente, sulla base, fra l’altro, dell’importo dei mutui contratti dagli acquirenti.
6.3. Tanto premesso, incontroversa l’omessa dichiarazione IRAP e la mancata compilazione dei quadri della dichiarazione IRES relativamente a costi e ricavi, si deve osservare che la C.T.R., come si legge al punto d) della motivazione, ha posto contraddittoriamente alla base del rigetto
della doglianza la circostanza che la pretesa erariale era stata fondata ‘ solo sul valore dei mutui ‘, dopo aver invece affermato alla lettera c) che il parametro di riferimento erano i prezzi di cessione di due immobili ( acquistati dai signori COGNOME e COGNOME). Inoltre, dopo aver affermato al punto a) che la società aveva presentato una dichiarazione non valida ed incompleta, ha poi affermato al punto d) che gli oneri finanziari per interessi passivi indicati in bilancio e le perdite fiscali pregresse non potevano essere riconosciuti, in quanto non era stata presentata la dichiarazione dei redditi, laddove la dichiarazione Ires era stata invece presentata, seppur incompleta , confondendo pertanto l’accertamento induttivo puro con l’accertamento analitico induttivo . Spetterà dunque al giudice del rinvio riesaminare il motivo di doglianza relativo al disconoscimento degli oneri finanziari per interessi passivi indicati in bilancio e RAGIONE_SOCIALE perdite fiscali pregresse, sulla base della documentazione prodotta dalla società nelle precedenti fasi di merito.
La pronuncia impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, che provvederà altresì alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio limitatamente alla posizione di COGNOME NOME e COGNOME NOME e compensa le spese processuali;
accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.11.2025.
Il Presidente
NOME COGNOME