Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27000 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27000 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/10/2025
Oggetto: IVA – avviso di ac- certamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28891/2016 R.G. proposto da NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC: EMAIL;
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 4811/52/16, depositata in data 20 maggio 2016 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 settembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 4811/52/16 veniva accolto l’appello proposto da ll’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta n. 2466/15/2015 con la quale era stato accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso l’avviso di accertamento emesso per II.DD. e IVA per l’anno di imposta 2008 in conseguenza dell’accertamento di maggior reddito di impresa.
Nei confronti del contribuente, titolare di una ditta operante nel settore della confezione di abiti per donna per conto terzi attraverso il subappalto RAGIONE_SOCIALE lavorazioni a ditte terze, a seguito di incongruenze nella dichiarazione rilevate dallo studio di settore applicabile, veniva condotta una verifica fiscale. L’amministrazione finanziaria applicava alle lavorazioni commissionate dal contribuente in subappalto la medesima percentuale di ricarico (68%) fatturata ai clienti che direttamente le commissionavano lavori di confezione, con conseguente accertamento analitico-induttivo di materia imponibile non dichiarata. Le riprese venivano integralmente confermate in appello.
Il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza d’appello , affidato a cinque motivi, cui replica l ‘RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
1. Con il primo motivo il ricorrente prospetta, in relazione all’art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Nel ripercorrere l’espletato contraddittorio endoprocedimentale e il giudizio di primo grado riportando testualmente estratti dei relativi verbali e atti processuali, il ricorrente si duole per il fatto che l’RAGIONE_SOCIALE abbia posto in essere «un accertamento analitico-induttivo con cui in base al criterio della media aritmetica semplice ha determinato maggiori ricavi in capo al ricorrente applicando la percentuale del 68% al costo RAGIONE_SOCIALE lavorazioni presso terzi riferite alle diverse tipologie di merci prodotte (giacche, pantaloni, completi, cappotti, maglie, camicie, gonne, abiti da donna) vendute in quantità diverse e con valori di costo e di vendita diversi, con assoluta prevalenza valoriale in sede di vendita RAGIONE_SOCIALE giacche e dei completi, entrambi con percentuale di media ponderata di gran lunga inferiore alla misura del 68%, media aritmetica semplice applicata dall’ufficio, precisamente 38 e 29,3%» (cfr. pag. 6 del ricorso).
2. Con il secondo motivo, ai fini dell’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma primo, lettera d), del d.P.R. n. 600/1972, 54 del d.P.R. n. 633/1972 e 2729, comma primo, del codice civile. Secondo il ricorrente sarebbero stati attribuiti alla presunzione fondata sulla media semplice i non riscontrabili requisiti della gravità, precisione e concordanza «trattandosi di merce di vario tipo, con notevole differenza di valore ed i cui tipi più venduti presentano una percentuale di ricarico molto inferiore a quello risultante dal ricarico medio» (v. pag. 13 del ricorso).
Con il terzo motivo il ricorrente censura la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., dolendosi per la condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del doppio grado di giudizio, poiché nell’atto d’appello è mancato il relativo capo domanda.
Il quarto motivo, in rapporto all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., lamenta la violazione dell’art.132 , comma 1, cod. proc. civ. e l’assoluta apparenza della motivazione della sentenza impugnata circa il merito RAGIONE_SOCIALE riprese.
Il quinto e ultimo motivo di ricorso, ai fini dell’art.360, primo comma, n.4 cod. proc. civ., censura la violazione dell’articolo 53 del d.lgs. n. 546/1992, per difetto di specificità dell’appel lo.
Dev’essere affrontato in via preliminare il quarto motivo in quanto con esso il ricorrente prospetta l’assoluta apparenza della motivazione della sentenza impugnata sul merito RAGIONE_SOCIALE riprese e, pertanto, se accolto, determinerebbe la nullità della sentenza e l’assorbimento dei restanti quattro motivi del ricorso.
7. Il motivo è infondato.
7.1. Si deve ribadire che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo , quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016). La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno
2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev ‘ essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
7.2. Orbene, il ricorrente sostiene che, in violazione dell’art. 132 cit., la motivazione della sentenza conterrebbe una «mera descrizione dell’attività accertativa e RAGIONE_SOCIALE sue conclusioni, di cui apoditticamente se ne afferma l’ineccepibilità » e che, dunque, il giudice di seconde cure avrebbe omesso l’indicazione «degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento» , ovvero avrebbe indicato tali elementi «senza una disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (cfr. pagg. 14-15 del ricorso).
7.3. La doglianza non può trovare ingresso e si appalesa generica e contraddittoria perché, da un lato, non sottopone al giudizio di legittimità alcun concreto riferimento o precisa indicazione in ordine alla quale si sostanzierebbe la contestata omissione motivazionale, da altro lato viene censurata sia l’omessa indicazione degli elementi di valutazione sia, nello stesso tempo, la carente disamina logica e giuridica dei
medesimi elementi, confermando in definitiva la bontà dell’affermazione della CTR secondo cui «a fronte di tale ineccepibile ricostruzione, nessuna circostanza contraria è stata addotta dal contribuente» (v. p.3 sentenza).
Il giudice di seconde cure, soffermandosi sulla verificata difformità dei dati dichiarati negli studi di settore sulla base del confronto RAGIONE_SOCIALE fatture attive e passive, svolge una disamina ampia ed articolata sia in ordine alla omessa fatturazione di lavori sia riguardo al maggior ricarico operato sulla merce.
7.4. In particolare, la CTR ritiene corretta la ricostruzione dell’Ufficio sotto il primo profilo per la presenza di «merce, prodotta dalla ditta in proprio e non su commissione, affidata per la confezione e l’assemblaggio a terzi ma non fatturata» (cfr. pag. 3 della sentenza) e, sotto il secondo profilo, perché «il contribuente applicava una percentuale di ricarico media del 68% allorché fatturava ai clienti che gli commissionavano i lavori di confezione, rispetto al prezzo da lui versato alle ditte terze cui subappaltava il confezionamento che detraeva come costo, e quindi, applicando tale ricarico sui costi, ha determinato i ricavi» ( ibidem ).
La motivazione contiene, dunque, riferimenti circostanziati al quadro istruttorio in relazione ai profili di contestazione e certamente rispetta il minimo costituzionale.
Il quinto motivo di ricorso, che pone la questione dell’asserito difetto di specificità dell’appel lo, è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e infondatezza.
8.1. Con riferimento alla specificità del ricorso per cassazione (con il quale è stato fatto valere il difetto di specificità dell’appello) , le argomentazioni del dissenso che la parte intende sollevare nei riguardi della
decisione impugnata debbono essere formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato.
La critica avanzata nel motivo non è orientata alla contestazione della pronuncia impugnata e, quindi, alla prospettazione della chiara e specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui essa sarebbe errata, piuttosto viene avversata la difesa approntata dalla controparte in sede di giudizio d’appello. Lo stesso ricorrente infatti afferma nel motivo che « L’RAGIONE_SOCIALE nell’atto d’appello riproduce il contenuto dell’avviso di accertamento, senza indicare i motivi specifici di gravame (…) Nel riepilogare, difatti, le ragioni dell’appellante, così le descrive: L’Ufficio appellante insiste sulla correttezza del suo operato a fronte RAGIONE_SOCIALE inesattezze riscontrate rispetto ai dati dichiarati nello studio di settore (…) l’Ufficio non ha mai qualificato come inattendibili le scritture contabili, mentre la omessa fatturazione è stata solo allegata, ma non provata ( … )» (cfr. pag. 15 del ricorso). Non vi è critica ad uno specifico capo della sentenza di appello, da cui l’inammissibilità della censura.
8.2. Inoltre, con riferimento alla specificità dell’atto di appello nel processo tributario, la giurisprudenza della Corte (v. Cass. n.32954/2018) è da tempo nel senso che la riproposizione a supporto dell’appello RAGIONE_SOCIALE ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci. Dai brani sopra riportati si evince che l’appello ha rispettato le condizioni suddette.
Riprendendo l’ordine naturale di esame RAGIONE_SOCIALE censure, i motivi primo e secondo, recanti sotto gli angoli del vizio motivazionale e della violazione di legge censure sulla medesima questione relativa ai presupposti per l’accertamento analitico-induttivo ritenuti sussistenti dal giudice e agli elementi di prova ritenuti idonei a fondare presunzioni gravi, precise e concordanti, vanno trattati congiuntamente in quanto connessi e sono inammissibili in quanto entrambi tesi ad un nuovo apprezzamento dei fatti già valutati dal giudice.
9.1. Va ribadito che la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass. sentenza del 28/11/2014 n. 25332).
9.2. Le doglianze del ricorrente nei due motivi in disamina, anche sotto lo schema della violazione di legge, si risolvono in una contestazione della percentuale di ricarico applicata in concreto dall’Amministrazione finanziaria e della ricorrenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza RAGIONE_SOCIALE presunzioni, ossia in una richiesta di revisione RAGIONE_SOCIALE valutazioni di merito confermate dal giudice di seconde cure sulla base di un accertamento di assenza di circostanze contrarie addotte dal contribuente. L’assenza di ragioni contrarie all’accertamento non va intesa riferita al fatto che il contribuente è rimasto contumace in appello, dal momento che le difese veicolate nel primo grado e recepite nella sentenza di primo grado sono parte del processo. L’accertamento del giudice va riferito al fatto che le contestazioni -in particolare sulla percentuale di ricarico e sulla gravità, precisione e concordanza RAGIONE_SOCIALE presunzioni – riproposte con il ricorso per Cassazione, come afferma lo
stesso ricorrente, erano già state sollevate in sede di contraddittorio procedimentale, anteriormente all’adozione dell’avviso di accertamento. Di esse l’RAGIONE_SOCIALE aveva tenuto conto, non essendo obbligata ad accoglierle, e il giudice ha da un lato ritenuto che gli elementi a base dell’accertamento fossero logici, sulla base di una motivazione già stata sintetizzata in risposta al quarto motivo. Dall’altro, ha accertato che in giudizio non sono stati introdotti ulteriori elementi contrari decisivi.
A fronte di ciò, il ricorrente contumace in appello non contesta in modo specifico tale accertamento, ma chiede in questa sede un riesame del materiale probatorio già prodotto in fase amministrativa, estraneo alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità.
Il terzo motivo, relativo alla intervenuta condanna del ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del doppio grado di giudizio pur in assenza di esplicita domanda in tal senso contenuta nell’atto d’appello , è manifestamente infondato.
10.1. A quanto consta dagli atti la domanda dell’appellante è stata formulata nel modo seguente: «Per quanto sopra, l’ufficio chiede a codesta On.le Commissione tributaria adita, di voler accogliere il presente appello in riforma dell’impugnata sentenza, con vittoria RAGIONE_SOCIALE spese come per legge».
10.2. Orbene, venendo a identificare la norma di legge applicabile, l ‘articolo 91 cod. proc. civ., prevede che «il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa». La giurisprudenza interpreta tale regola di diritto nel senso che «l’omessa statuizione sulle spese di lite integra una lesione del diritto costituzionale, di cui agli articoli 24 e 111 Cost., ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa che contenga una statuizione sulle spese di lite conseguente al
“decisum”. Infatti, gli artt. 91-98 cod. proc. civ., stabilendo un obbligo officioso del giudice di provvedere sulle spese del procedimento, hanno natura inderogabile e, in correlazione con l’art. 112 cod. proc. civ., esprimono il principio, che costituisce un cardine della tutela processuale civile, della corrispondenza, necessaria e doverosamente completa, tra le domande RAGIONE_SOCIALE parti e le statuizioni giudiziali» (così Cass. ordinanza del 11/01/2022 n. 651).
10.3. L ‘art.91 cit. individua una regola in forza della quale, proposta domanda giudiziale, il giudice innanzi al quale è radicata la controversia deve provvedere sulle spese. Dal nesso di interdipendenza tra la statuizione in punto di spese e la decisione sul merito della causa, deriva che il giudice ha il potere-dovere di pronunciare d ‘ ufficio sulle spese, senza necessità di un’apposita istanza della parte vincitrice, la quale è dunque implicita nella proposizione del gravame. Peraltro, nel caso di specie, come sopra visto, l’istanza è presente.
È inoltre è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3, sentenza del 17/01/2007 n. 974; conforme, Cass. Sez. 1, ordinanza n.14916 del 13/07/2020) con riferimento al processo civile il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese, in base ad un criterio unitario e globale. Non vi sono ragioni per non applicare tale principio di diritto anche al processo tributario cui si applica,
10.4. La soccombenza, inoltre, dev ‘ essere individuata (così, Cass. Sez. 6-3, ordinanza n.6369 del 13/3/2013 e Cass. Sez. 6-3, ordinanza del 18/05/2021 n. 13356) non avuto riguardo ai singoli segmenti, grado e fase, del giudizio, bensì al processo considerato unitariamente ex post , all’esito della lite decisa dal giudice d’appello, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte, poi definitivamente soccombente, abbia conseguito un esito favorevole.
I razionali principi di diritto che precedono devono essere applicati anche nel processo e, nello specifico, nella presente fattispecie. La decisione del giudice d’appello è perciò immune dal vizio prospettato nella doglianza in disamina e va respinta.
11. Il ricorso dev’essere in ultima analisi rigettato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, liquidate in euro 4.300 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME