Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 13495 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 13495 Anno 2019
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/05/2019
ORDINANZA
sul ricorso 4347-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
COGNOME, titolare dell’omonima Ditta Individuale, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 196/18/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA depositata il 26/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
Con sentenza n.196/18/17 depositata in data 26 gennaio 2017 la Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina (in seguito, la CTR) accoglieva l’appello proposto da NOME (in seguito, la contribuente) avverso la sentenza n. 25/2/16 della Commissione tributaria provinciale di Latina (in seguito, la CTP) che aveva rigettato contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2008 (Mod. Unico 2009) e basata su accertamenti bancari di cui all’art. 32, n. 2, d.P.R. 600/1973;
La CTR osservava in particolare che la pronuncia gravata, come dedotto nell’appello della contribuente, non era condivisibile circa il merito della ripresa, ritenendo dimostrata la sussistenza di voci di entrate e di uscite giustificate sulla base della documentazione esibita in sede GLYPH di accertamento con GLYPH adesione, GLYPH all’esito GLYPH del quale l’Amministrazione aveva emesso provvedimento di autotutela parziale e notificato per il resto l’avviso di accertamento impugnato;
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi, che illustra con memoria, cui resiste con controricorso la contribuente.
Considerato che:
Premesso che l’Agenzia ricorre unicamente contro i capi a) e c) della sentenza, come specificato alle pagg.5 e 6 del ricorso, con conseguente formazione giudicato interno relativamente al capo b) («errata
Ric. 2018 n. 04347 sez. MT – ud. 27-02-2019
valuta:zione dei versamenti a me.uo POS»), va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla controricorrente, dal momento che la richiesta di cassazione della sentenza va intesa evidentemente nei limiti della domanda come sopra precisato. Del pari, va disattesa anche l’eccezione di nullità del ricorso in quanto asseritamente notificato privo di firma digitale a mezzo pec (estensione .pdf e non .p7m), alla luce del piano raggiungimento degli effetti, che ha consentito alla contribuente un efficace difesa;
Con il secondo motivo, da affrontarsi prioritariamente in quanto diretto ad ottenere la declaratoria di nullità della sentenza – ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. – l’Agenzia ricorrente lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art.112 cod. proc. civ., in quanto le conclusioni della contribuente nell’atto di appello «potrebbero essere inteTretate nel senso che la contribuente ha chiesto, nel merito, unicamente la ridnione delnmponibile accertato»;
La censura è destituita di fondamento, in quanto nelle conclusioni l’appellante aveva inequivocabilmente chiesto di «dichiarare l’invalidità e/ o la nullità dell’impugnata senten.za e, per l’O do, dichiarare la nullità disporre l’annullamento dell’avviso di accertamento (…)» e, dunque, non la semplice riduzione dell’imponibile accertato;
Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.l’Agenzia ricorrente si duole della violazione degli artt. 32, comma 1, n.2, d.P.R. 600/1973 e 51, comma 2, n.2., d.P.R. 633/1972, nonché degli artt.2697, 2727 e 2729 cod. civ., per mancata analitica verifica da parte del giudice di appello delle giustificazioni offerte dalla contribuente in relazione alle singole movimentazioni bancarie contestate e alla base della ripresa, al netto delle operazioni POS, e per
aver utilizzato ai fini della prova, dichiarazioni di terzi rese in ambito extraproces suale;
La censura è inammissibile. Va ribadito che: «Con la proposizione del ricorso per cassaione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’appreamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valuta:zione di.Tonibili ed in se’ coerente, attes che l’appreuamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico ‘ formale e della corrette5z5ca giuridica, l’esame e la valuta.zione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fO nti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concluden.za e scegliere, tra le risultan:7 probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. 7 aprile 2017 n. 9097);
– La censura de qua collide all’evidenza con i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza della Corte, posto che da un lato, più che far valere una violazione di legge chiede una rivalutazione delle prove operata dai giudici del merito sulla base di una congrua e logica motivazione e, dall’altro, denuncia-circa l’utilizzo di dichiarazioni di terzi-una violazione di legge che non sussiste, in quanto la CTR non si è limitata a darne atto basando la decisione sulle stesse, ma ha incrociato più elementi riscontrando le dichiarazioni con ulteriori elementi di prova idonei: «trattasi comunque di donazioni /’atte dalla madre (…) di canoni di s litto (…) ritenuti giustificati solo in parte, pagamento dell’assicura:zione, somma donata alla figlia (…) con allegata specifica bancaria, somma relativa ad un bonifico proveniente dall’estero (…) come da estratto in atti, assegno cambiato al . figlio (…), somma transitata dal libretto postale al conto bancario come da copia giustificativa», ossia in buona sostanza supportati da elementi di prova documentale e, nel loro complesso, idonei a fondare
presunzioni gravi, precise e concordanti. La critica della decisione del giudice tributario di appello quindi richiede a questa Corte una “revisione” del relativo giudizio meritale riservato alla CTR;
In conclusione, il ricorso va rigettato, e dal rigetto discende i regolamento delle spese di lite secondo soccombenza. La Corte dà atto che, ai sensi dell’art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.228 (legge di stabilità 2013), considerata la soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, per effetto del presente provvedimento non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art.13 comma 1-bis D.P.R. n.115/2002, testo unico spese di giustizia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese di lite, liquidate in € 5.600,00 oltre Spes generali 15%, Iva e Cpa.
Così deciso in Roma il 27 febbraio 2019
COGNOME Il Presidente