Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33980 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33980 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18389/2017 R.G. proposto da :
NOME, elett. dom. in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO . AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elett. dom. in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ‘ ex lege ‘ in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE-SEZ.DIST. CALTANISSETTA n. 185/2017 depositata il 23/01/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
In punto di fatto, dalla sentenza in epigrafe si apprende quanto segue.
La Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALEle di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza emessa il 10.12.2012, ha rigettato il ricorso del signor NOME COGNOME , già socio con quota del 66% RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, società questa posta in liquidazione e cancellata in data 12.3.2010 dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, avverso la cartella di pagamento n. 29420110006221292/001 notificatogli dalla RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE per IVA ed accessori per l’anno di imposta 2006, in relazione a precedente avviso di accertamento emesso nei confronti RAGIONE_SOCIALE detta società.
I primi Giudici […] hanno ritenuto legittimo l’atto di RAGIONE_SOCIALE impugnato dal COGNOME, sebbene riferibile ad attività posta in essere dalla società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE quale il ricorrente è stato ritenuto coobbligato, in virtù sua quota di partecipazione societaria prevalente del 66% ravvisando nella sua condotta l’abuso di diritto, al fine di eludere il pagamento del peso tributario accertato nei confronti RAGIONE_SOCIALE società.
La Commissione adita ha, altresì, dichiarato la carenza di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTP, il contribuente proponeva appello, rigettato dalla CTR RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza in epigrafe, sulla base RAGIONE_SOCIALE seguente motivazione:
Appaiono incontestate ed incontestabili, in punto di fatto, le· seguenti circostanze:
-[che] il signor NOME COGNOME era socio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con una quota del 66% […];
-che la RAGIONE_SOCIALE era stata sottoposta a verifica RAGIONE_SOCIALE Guardia di Finanza in relazione a finanziamenti pubblici ricevuti dalla Comunità Europea, e conseguentemente l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate aveva emesso nei suoi confronti diversi avvisi di accertamento per gli anni di imposta 1999, 2000, 2001 e 2002, regolarmente impugnati dalla detta società e tutti confermati dalla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALEle di RAGIONE_SOCIALE;
che[,] a seguito di ulteriore verifica del 29.9.2009 RAGIONE_SOCIALE Guardia di Finanza, per l’anno di imposta 2006, la società RAGIONE_SOCIALE, in data 14.10.2009 era stata posta in liquidazione, ed in data 12.3.2010, previa approvazione del bilancio in data 5.11.2009, era stata cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese[;]
che dai modelli unici presentati, così come rilevat[o] dai primi Giudici, la RAGIONE_SOCIALE aveva approvato bilanci
[a]l 2007 con un attivo di € 2.016.687,00;
al 2008 con un attivo di € 446.299,00;
al 13.1 0.2009 con un attivo di € 99.651,00 e
al 5.11.2009 con un attivo di € 577100.
Appare indubbio che tutti i suddetti fatti posti in essere dalla società siano da ritenersi eccedenti la sua ordinaria amministrazione e, quindi, realizzati attraverso la condotta e volontà del suo socio di maggioranza, signor NOME COGNOME titolare di una quota del 66% RAGIONE_SOCIALE base sociale.
Appare, alla Commissione Regionale, altrettanto indubbio, dai suddetti fatti, che la società sia stata cancellata, con una preventiva e progressiva estrapolazione del suo attivo societario, e nonostante la pendenza di numerosi processi tributari, già peraltro decisi sfavorevolmente in primo grado, al fine di eludere le su[e] obbligazioni tributarie.
Ciò posto, questa Commissione Regionale condivide la sentenza appellata, le cui motivazioni devono intendersi qui riportate, per aver i primi Giudici ravvisato nelle suddette riportate circostanze, seppur poste in essere in formale conformità di norme giuridiche, l’abuso di diritto imputabile all’odierno appellante, quale socio di maggioranza prevalente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Senza, in tal modo, violare il diritto di difesa del contribuente, né tampoco il ‘g i usto processo’, né tantomeno l’art.112 c.p.c., rilievi mossi dall’appellante con gli altri motivi di impugnazione […].
Quindi, è legittima la sentenza impugnata, così come il ravvisato abuso di diritto […,] che deve essere inteso, quale condotta di aggiramento RAGIONE_SOCIALE norma […].
In tutte le superiori circostanze di fatto, come sopra riportate, collegate tra loro, anche da evidente e ravvicinata progressione temporale, rispetto a processi tributari già definiti sfavorevolmente in primo grado, è da ravvisare […] il progetto elusivo dell’odierno appellante […] di sottrarre la società ai suoi obblighi tributari, per beneficiare di vantaggi fiscali che, seppur formalmente legittimi, appaiono dirett[i] ad aggirare la ratio legis, senza alcuna ragione imprenditoriale.
Propone ricorso per cassazione il contribuente con quattro motivi; resistono entrambe le parti pubbliche.
Considerato che:
Primo motivo: ‘ Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per la violazione degli artt. 37-bis del dpr n. 600/73, dell’art. 10-bis L. 27.7.2000, n. 212; degli artt. art. 112 e 156 comma 2, c.p.c. e d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36 in relazione all’art. 360 cpc n. 4. Violazione [e] falsa applicazione degli artt. 37-bis del dpr n. 600/73, dell’art. 10-bis L. 27.7.2000, n. 212 in relazione all’art. 360 cpc n. 3′.
1.1. ‘La sentenza impugnata pone a fondamento del ‘decisum’ la ravvisata presenza nel caso all’esame di una fattispecie di abuso del diritto, a tal fine espressamente sussumendola nel ‘neonato art. 10bis RAGIONE_SOCIALE L. 27. 7.2000, n. 112′ del quale viene sottolineata la portata di ‘codificazione’ del fenomeno in questione’. ‘La stessa portata interpretativa deve riconoscersi al comma 9 RAGIONE_SOCIALE norma in esame, che espressamente sancisce che ‘la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condotta abusiva non è rilevabile d’ufficio’. Il Giudice del gravame ha pertanto fatto non corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE norma posta a base RAGIONE_SOCIALE propria decisione, rilevando d’ufficio una condotta di abuso del diritto mai contestata nei propri atti dall’Ufficio e quindi estranea all’oggetto del giudizio. La sentenza è dunque errata, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE violazione dell’art. 112 c.p.c.[,] essendosi il Giudice pronunciato oltre i limiti RAGIONE_SOCIALE domanda, oltre ad essere
viziata per violazione di legge[,] avendo rilevato d’ufficio il Giudice un’eccezione in senso stretto’.
1.1. Il motivo è inammissibile, incorrendo in difetto di precisione ed autosufficienza, per non riprodurre né gli atti del procedimento amministrativo (in rapporto al quale oppone l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a p. 8 del controricorso – alla stregua di asserto non contestato – che ‘i n realtà, al contrario, l’RAGIONE_SOCIALE ha notificato al socio l’avviso di accertamento proprio sulla base di una sua precisa responsabilità in relazione al progressivo depauperamento e successiva liquidazione e cancellazione RAGIONE_SOCIALE società, fattispecie presente nell’art. 37-bis del dpr 600/1973, applicabile al caso concreto ratione temporis’), né gli atti del primo e del secondo grado di giudizio, riproducendo solo parzialmente, e perciò insufficientemente, la sentenza impugnata.
In tal guisa, esso non consente di aver contezza del processo nei gradi di merito con riferimento alle posizioni RAGIONE_SOCIALE parti rispetto agli atti del procedimento amministrativo, impedendo quindi di verificare la tesi del contribuente secondo cui la CTP, dapprima, e la CTR, dappoi, avrebbero pronunciato ‘ultra petita’, rilevando d’ufficio un’ipotesi di abuso del diritto; in ultima analisi, esso disattende il costante principio secondo cui, ‘nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c.’, ma evidentemente lo stesso è a dirsi per il vizio di ultrapetizione, ‘postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, RAGIONE_SOCIALE ritualità e RAGIONE_SOCIALE tempestività e, in secondo luogo, RAGIONE_SOCIALE decisività
RAGIONE_SOCIALE questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del ‘fatto processuale’, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi’ (cfr., da ult., Sez. 2, n. 28072 del 14/10/2021, Rv. 662554 -01).
Secondo motivo: ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 37-bis del dpr n. 600/73, dell’art. 10-bis L. 27.7.2000, n. 212; degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 cpc n. 3 ‘.
2.1. ‘[È] evidente la forzatura d[el] ragionamento [RAGIONE_SOCIALE CTR], che pecca di assoluta superficialità. Il giudice del merito ha fatto confusione tra la posta dell’attivo del bilancio RAGIONE_SOCIALE società ed il suo patrimonio netto. I quali, all’evidenza, non costituiscono sinonimi, sul piano qualitativo, di una stessa grandezza rappresentativa. Che l’attivo di una società, nel corso degli anni, passi da un ammontare ad un altro, non è circostanza dalla quale inferire che la società s’è in conseguenza di ciò impoverita ovvero arricchita. L’attivo va notoriamente letto e soppesato in combinazione con il passivo. Il giudice ha invece chiaramente confuso queste risultanze tratte dal bilancio sociale con il patrimonio netto, che è la sola voce di bilancio capace, nella sua sintesi, di rappresentare lo stato di salute RAGIONE_SOCIALE società […]’.
2.2. Il motivo è ad un tempo inammissibile ed infondato.
È inammissibile perché meramente astratto, senza, cioè, alcun collegamento effettivo ed apprezzabile con la fattispecie, viepiù non allegando e dimostrando rilevanza, e, oltre, decisività RAGIONE_SOCIALE censura ai fini del sovvertimento RAGIONE_SOCIALE conclusioni RAGIONE_SOCIALE CTR.
È infondato perché il patrimonio netto, che rappresenta il capitale sociale e la sua evoluzione, è una grandezza dello stato
patrimoniale (artt. 2423 e 2424 cod. civ.), confluendo pertanto in bilancio.
Terzo motivo: ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 37bis del dpr n. 600/73, dell’art. 10-bis L. 27.7.2000, n. 212; degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 cpc n. 3 ed in relazione all’art. 360 cpc n. 4’.
3.1. ‘Il giudice d’appello ha applicato la disciplina dell’abuso del diritto ad una ricostruzione RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta in tutto e per tutto riconducibile al differente fenomeno dell’interposizione fittizia di persona. Ha ritenuto la società a responsabilità limitata RAGIONE_SOCIALE schermo fittizio nelle mani del socio di maggioranza Sig. NOME COGNOME […]. Tanto da ritenerlo a tal fine responsabile dell’intera imposta accertata in capo alla società, prescindendo dalla sua stessa partecipazione sociale, che era invece limitata al 60 [sic] per cento del capitale sociale. Ma in questo modo il giudice d’appello ha considerato fenomeno d’elusione una fattispecie che nella motivazione è ricostruita come fattispecie di evasione’.
3.2. Il motivo è inammissibile.
È inammissibile per le ragioni già illustrate a proposito del primo motivo: la mancata riproduzione degli atti del procedimento amministrativo, dapprima, e degli atti del giudizio, dappoi, non consente di ricostruire la ‘fattispecie concreta’, data semplicemente per presupposta nel motivo che ne occupa, e dunque ‘a fortiori’ di verificare l’errore di sussunzione, che questo denuncia, di detta ‘fattispecie concreta’, asseritamente risolventesi in un’ipotesi di interposizione fittizia, nel ritenuto ‘differente fenomeno dell’interposizione fittizia di persona’.
Inoltre, pur a volersi prescindere da quanto innanzi, il ‘fenomeno interpositivo’ senza che il motivo, per quanto appena detto, consenta di concretamente apprezzarne nella specie la ricorrenza, oltretutto nella declinazione di un’interposizione fittizia -non è, astrattamente, alla luce RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità,
di per sé eterogeneo rispetto a paradigmi elusivi, come si evince dall’affermazione secondo cui ‘la disciplina antielusiva dell’interposizione’, in quanto tale, ‘non presuppone […] un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio […] di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale’ (così già Sez. 5, n. 21952 del 28/10/2015, Rv. 637004 -01): ciò che conferma il difetto di precisione (oltreché, come rilevato, di autosufficienza) del motivo, che si limita a proporre, su un piano teorico, un’alternativa qualificatoria RAGIONE_SOCIALE fattispecie, omettendo tuttavia di ancorarla tangibilmente alla fattispecie, onde evidenziare l’errore di prospettiva addebitato alla CTR e prima ancora alla CTP.
Quarto motivo: ‘ Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per assenza RAGIONE_SOCIALE motivazione, in violazione dell’art. 132 c.p.c., 156, comma 2, e d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360, n. 4′.
4.1. ‘La motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata non fornisce alcuna motivazione sull’illegittimità dell’iscrizione a ruolo ex art. 15-bis del dpr n. 602/73 in danno del ricorrente RAGIONE_SOCIALE imposte accertate in capo alla società, iscrizione avvenuta in palese violazione dell’art. 36 del dpr. n. 602/73′. Inoltre, ‘omette il giudice di seconde cure di motivare in ordine alla nullità dell’iscrizione a ruolo per cui è causa, operata ai sensi dell’art. 36, dpr. n. 602/73, per il motivo espressamente sollevato dal ricorrente nel ricorso di primo grado dell’11.1.2012, alle pagg. 4 e 5, e riproposto con l’atto di appello del 22.2.2013, alle pp. 9 e 10, circa la inutilizzabilità in ogni caso di questo procedimento per gli importi a titolo di IVA. L’art. 19 del d. lgs. n. 46 del 1999 (vigente all’epoca dei fatti per cui è causa) limitava espressamente ‘alle sole imposte sui redditi’, tra l’altro, l’art. 36 del dpr n. 602 qui in discussione’.
4.2. Il motivo è inammissibile.
La fattispecie abusiva ritenuta dalla RAGIONE_SOCIALE è diversa dalla responsabilità del socio ex art. 36 DPR n. 602 del 1973, per modo che il motivo, di per sé, non pare cogliere ‘ratio decidendi’ e sviluppo motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
Inoltre, esso soffre del difetto di precisione ed autosufficienza già ripetutamente evidenziati: difetto tanto più rilevante, ai fini RAGIONE_SOCIALE questioni poste nel motivo, in quanto, come ricordato a proposito del primo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE, in controricorso, afferma, senza contestazioni da parte del contribuente, di aver invece notificato ‘al socio l’avviso di accertamento proprio sulla base di una sua precisa responsabilità in relazione al progressivo depauperamento e successiva liquidazione e cancellazione RAGIONE_SOCIALE società’; ciò che avrebbe reso tanto più necessaria la trascrizione dell’avviso (‘rectius’, degli avvisi).
Infine, la censura secondo cui la CTR avrebbe omesso di ‘motivare in ordine alla nullità dell’iscrizione a ruolo […] per il motivo espressamente sollevato dal ricorrente nel ricorso di primo grado dell’11.1.2012, alle pagg. 4 e 5, e riproposto con l’atto di appello del 22.2.2013, alle pp. 9 e 10’, non specifica ed ‘a fortori’ non trascrive né comunque riassume il motivo di cui si tratta: ragion per cui risulta impedito in radice l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE medesima.
Fermo ciò, il motivo è, altresì e comunque, infondato.
Non può infatti ritenersi che la CTR abbia omesso di motivare sulla contestazione RAGIONE_SOCIALE legittimità dell’iscrizione del contribuente nel ruolo straordinario: contestazione, sia consentito di evidenziare, neppure riassunta, con un minimo di argomentazioni a supporto, in guisa da consentire di parametrare ad essa lo sforzo motivazionale RAGIONE_SOCIALE CTR.
Quest’ultima, ad ogni modo, dopo aver evidenziato la costante maturazione di debiti fiscali in capo ad RAGIONE_SOCIALE, ha concluso, come visto, per la ricorrenza di un’ipotesi di abusivo svuotamento
degli attivi sociali sotto l’egida del contribuente, chiamato a rispondere dell’intera massa dei debiti RAGIONE_SOCIALE società in funzione RAGIONE_SOCIALE posizione di dominio in questa rivestita. Ciò, in definitiva, ad avviso RAGIONE_SOCIALE CTR, costituisce la giustificazione logico-fattuale, lungamente esposta nella sentenza impugnata, RAGIONE_SOCIALE legittimità dell’iscrizione, sull’implicito presupposto dell’inopponibilità all’Amministrazione, in ragione del ritenuto abuso, sia dello schermo societario che RAGIONE_SOCIALE conseguenze derivanti dalla cancellazione RAGIONE_SOCIALE società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese.
Di qui, pertanto, la non condivisibilità comunque RAGIONE_SOCIALE censura, poiché la sentenza impugnata esibisce una motivazione effettiva (condivisibile o meno), dal duplice punto di vista sia grafico che contenutistico.
In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese di lite, liquidate in euro 5.900, oltre spese prenotate a debito.
Condanna il ricorrente a rifondere a RAGIONE_SOCIALE le spese di lite, liquidate in euro 5.900, oltre esborsi per euro 200, contributo forfettario al 15% ed accessori, se ed in quanto dovuti.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 23 ottobre 2024.