Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12746 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12746 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/07/2023 del TRIBUNALE DEL RIESAME cli MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
udito il difensore, l’AVV_NOTAIO, che, in via preliminare, evidenzia la sostituzione nei confronti del ricorrente della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, in data 05/12/2023. Conseguentemente, il difensore dichiara di rinunciare al secondo motivo di ricorso, mentre manifesta il proprio permanente interesse per il primo motivo. L’AVV_NOTAIO deposita, altresì, l’ordinanza del Tribunale Ordinario di Milano – Sezione Giudici per le Indagini Preliminari, di sostituzione della misura cautelare, emessa in data 05/12/2023.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del Riesame di Milano ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nei confronti di NOME COGNOME dal GIP del medesimo tribunale in data 27.6.2023, in relazione al reato di concorso in bancarotta impropria da operazioni dolose, per aver cagionato, nella sua qualità di rappresentante legale della società “RAGIONE_SOCIALE” o filtro RAGIONE_SOCIALE, il fallimento d società RAGIONE_SOCIALE, dichiarato il 29.12.2021, attraverso un meccanism fraudolento di frodi cd. “carosello” intracomunitarie, con omissione sistematica de pagamento dell’IVA, per un ammontare complessivo di oltre 15 milioni di euro (ed un passivo di 16.710.108,39 euro, derivato dalle insinuazioni fallimentari dell’erario). società fallita era, in sintesi, una società “cartiera”, interposta carne “scatola vuota soli fini di frode fiscale nel settore del commercio degli idrocarburi, tra la società RAGIONE_SOCIALE e le società estere coinvolte.
Alle frodi carosello si affiancava anche un sistema di autoriciclaggio e riciclaggio realizz attraverso una struttura composta da cittadini cinesi e l’invio di bonifici in Cina a soc cinesi, a fronte di fatture per operazioni inesistenti, con contestuali rimesse di cont agli indagati in Italia.
1.1. NOME COGNOME è coinvolto in qualità di rappresentante legale e detentore del 50% delle azioni sociali della società RAGIONE_SOCIALE, dotata di minima struttura societaria e alcuni dipendenti, con il compito di intrattenere rapporti commerciali con i clienti fi rappresentati da primarie società petrolifere, alle quali rivendere i prodotti oggetto d frodi carosello. In sintesi, la RAGIONE_SOCIALE, e prima di essa, altre società amministrate COGNOME, sono acquirenti dalla cartiera RAGIONE_SOCIALE.
Il quadro di gravità indiziaria a carico di COGNOME è desunto dall’analisi delle chat estrapolate dai dispositivi elettronici in sequestro con le indagini, attraverso le qual ricostruita la sua attività di coordinamento e direzione del meccanismo fraudolento, che aveva una duplice finalità: a) creare fittizi crediti d’imposta e b) consentire la ven sottocosto della merce, in taluni casi acquistandola come società italiana, per rivenderl come venditore intracomunitario. Il particolare innovativo delle frodi carosello in esame è costituito dalla stipula di specifiche forme contrattuali, denominate Three Party Agreement, che hanno consentito a RAGIONE_SOCIALE di acquistare per anni idrocarburi da società maltesi, COGNOME una società “schermo” priva di autonomia commerciale, lucrando ai danni dell’Erario.
L’anomalia sta nel fatto che la vendita originaria della società fornitrice alla soc schermo, data la qualifica intracomunitaria, è effettuata secondo la regola dell’inversion contabile, cd. “reverse charge”, ossia senza IVA in quanto dovuta dall’acquirente, e così, di conseguenza, ad un valore complessivamente inferiore alla successiva cessione nazionale con IVA. Tale meccanismo contrattuale, oltre a costituire le premesse del
successivo, fisiologico omesso versamento dell’IVA “a debito” dovuta dalle società interposte, dimostra anche la natura meramente fittizia delle società “cartiere”, neppur interessate dai flussi finanziari connessi al commercio di un prodotto (gli idrocarburi) le vedeva coinvolte solo su un piano puramente cartolare.
Completa il meccanismo fraudolento l’emissione di fatture pro-forma da parte della società estera direttamente a RAGIONE_SOCIALE al fine di rappresentare il valore dell fornitura di prodotti petroliferi che sarà poi oggetto di successiva fatturazione e ven sottocosto operata da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della citata NOME; l’importo, g al Three Party Agreement, viene pagato in maniera puntuale e diretta da NOME alla società estera, senza alcun coinvolgimento sul piano finanziario di NOME RAGIONE_SOCIALE, che cos si rivela un soggetto interposto per la gestione della sola parte cartolare e per assumer l’esposizione dell’IVA senza intento di versarla, visto che non la riceve neppur dall’acquirente, accumulando così il rilevante debito al centro del fallimento.
Ha proposto ricorso NOME COGNOMECOGNOME COGNOME il difensore di fiducia, deducendo du motivi diversi.
2.1. La prima censura attinge il piano della gravità indiziaria, dubitando, sotto il p della violazione degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., dell’utilizzabilità dei risult intercettazioni racchiuse nelle due informative di reato depositate nell’ambito d procedimento; intercettazioni disposte in altro procedimento n. 14182NUMERO_DOCUMENTO della Procura di Milano, che formano la piattaforma sostanzialmente prevalente, se non unica, su cui si basa la valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari.
La difesa evidenzia un’omessa trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazion disposte in altro procedimento, che hanno impedito la verifica di legittimità de operazioni di captazione, nonostante le espresse richieste avanzate al Tribunale del Riesame e la riserva di decidere in merito da parte dei giudici, cui non si è dato seguit Il motivo di ricorso evidenzia, con alcuni esempi, la rilevanza dei contenuti de intercettazioni, ai fini della valutazione di sussistenza delle esigenze cautela rappresenta che agli atti del procedimento non sono stati depositati i decreti autorizzati suddetti, sicchè non era stato possibile assolvere all’onere di indicazione specifica deg atti dei quali si richiedeva l’inutilizzabilità, non avendoli potuti esaminare.
2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia omessa motivazione con riguardo alla devoluta questione di incompatibilità delle condizioni di salute dell’indagato con la misura del custodia cautelare in carcere.
Si invoca la natura pienamente devolutiva del mezzo di impugnazione ex art. 309 cod. proc. pen. e la possibilità di proporre simultaneamente richiesta di revoca e di riesame contrariamente a quanto affermato dal provvedimento impugnai:o, che si è rifiutato di esprimersi al riguardo, ravvisando una preclusione a valutare in prima battuta l’istanz
di incompatibilità carceraria per ragioni di salute, definendola di competenza del giudic della cautela.
E’ stata ammessa trattazione orale del ricorso’ su richiesta della difesa dell’indagato
3.1. In sede di discussione orale, la difesa ha rappresentato che è stata sostituita misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, pochi gio prima dell’udienza fissata dinanzi al Collegio, evidenziando che il proprio interesse ricorso si concentra, quindi, solo sul primo motivo, con rinuncia al secondo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è generico.
L’ordinanza impugnata ha chiarito (alle pagine 1.3 e 14) che il provvedimento genetico non contemplava, nel novero dei gravi indizi di colpevolezza, conversazioni “intercettate” ma solo il precipitato dei contenuti di conversazioni trascritte dal sistema messaggistica whatsapp, acquisite COGNOME l’analisi dei supporti informatici in sequestro. La giurisprudenza di legittimità da tempo è orientata nel ritenere che, in tema di mezz di prova, i messaggi “whatsapp” e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti e soggiacciono alle regole stabilite dall’art. 234 cod proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relat all’acquisizione di corrispondenza di cui all’art. 254 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 22417 16/3/2022, Sgromo, Rv. 283319, in una fattispecie relativa a dati – allegati in cop cartacea o trasfusi nelle informative di polizia giudiziaria – acquisiti in sep procedimento, in cui la Corte ha precisato che non è indispensabile, ai fini della lo autonoma valutabilità, l’acquisizione della copia forense effettuata nel procedimento di provenienza, né dell’atto autorizzativo dell’eventuale perquisizione; in senso conforme: Sez. 6, n. 1822 del 12/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278124; Sez. 5, n. 1822 del 21/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272319).
Alla luce della motivazione del provvedimento impugnato, quindi, la questione posta dal ricorso e relativa all’omessa trasmissione dei decreti di intercettazione, che avrebb impedito la verifica di legittimità delle operazioni di captazione, da un lato è aspecif poiché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato; dall’altro, è generica poiché formulata in modo esplorativo, senza indicare neppure quali sarebbero i profili di illegittimità evocati.
Tale ultima obiezione, del resto, risulta essere la ragione principale della decisione rigetto dell’eccezione proposta dalla difesa in sede di riesame, di contenuto identico
quella formulata al Collegio. Anche il Tribunale di Milano, infatti, ha rilevato la gener e la finalità meramente esplorativa della richiesta di acquisizione dei provvedimenti d decreti autorizzativi delle intercettazioni, non ancorata a prospettati viz procedimento.
Come noto, ai fini dell’utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversa comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendc sufficiente il deposit presso l’Autorità giudiziaria competente per il “diverso” procedimento, dei verbali e del registrazioni delle intercettazioni medesime (Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, COGNOME, Rv. 229244).
Anche l’incidenza delle intercettazioni delle quali si denuncia la “possibile” illegit sulla valutazione dell’attualità delle esigenze cautelari sconta la medesima vaghezza di censure, tanto più che – a pag. 17 – il provvedimento impugnato fonda la sua valutazione relativa alla sussistenza dei presupposti cautelari sia sulla esistenza di “contatti l’indagato ed altri soggetti coinvolti, sia su conversazioni intercettate diverse da qu oggetto della deduzione difensiva e contenute in un’informativa di polizia giudiziar depositata successivamente all’emissione dell’ordinanza genetica. Le osservazioni difensive, anche rispetto a tale dato, si rivelano aspecifiche, non puntualizzando bersaglio delle censure, oltre che, come già evidenziato, le possibili illegittimità.
Il secondo motivo è inammissibile, invece, perché in relazione ad esso vi è stata rinuncia della difesa in udienza, dinanzi al Collegio.
3.1. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. p pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 dicembre 2023.