Vulnerabilità della Vittima: La Cassazione Conferma l’Aggravante nel Furto con Strappo
L’analisi della vulnerabilità della vittima è un elemento cruciale nel diritto penale, capace di modificare significativamente il quadro sanzionatorio di un reato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito principi fondamentali in materia, confermando la condanna per furto con strappo aggravato. Questo caso offre spunti importanti per comprendere come l’età avanzata, unita alle specifiche circostanze del fatto, possa integrare una condizione di particolare debolezza meritevole di maggiore tutela giuridica.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un episodio di furto con strappo commesso ai danni di una donna ultrasettantenne. Il delitto è stato perpetrato da tre individui che hanno sorpreso la vittima mentre si trovava da sola davanti a una farmacia. L’azione predatoria, rapida e coordinata, ha sfruttato palesemente la condizione di isolamento e la ridotta capacità di reazione della persona offesa.
Nei gradi di merito, l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato, con il riconoscimento dell’aggravante prevista dall’articolo 61, n. 5 del codice penale, ossia l’aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. La difesa dell’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, contestando proprio il riconoscimento di tale aggravante.
La Decisione della Corte di Cassazione e la Vulnerabilità della Vittima
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le argomentazioni difensive un tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Il fulcro della decisione risiede nella validità del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello nel confermare l’aggravante.
I giudici di legittimità hanno sottolineato come la valutazione sulla vulnerabilità della vittima sia stata corretta e immune da vizi logici. La Corte ha chiarito che tale vulnerabilità non derivava esclusivamente dall’età anagrafica della persona offesa, ma da una combinazione di fattori oggettivi e soggettivi che hanno reso la difesa particolarmente difficoltosa.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione dell’ordinanza si sofferma su due elementi chiave. In primo luogo, l’età della vittima (ultrasettantenne) è stata considerata un fattore rilevante che, di per sé, indica una minore prestanza fisica e una ridotta capacità di reazione a un’aggressione improvvisa.
In secondo luogo, e in modo determinante, sono state valorizzate le circostanze concrete dell’azione predatoria. Il delitto è stato commesso da tre persone, evidenziando una sproporzione di forze schiacciante. Inoltre, gli aggressori hanno sorpreso la vittima mentre era sola, in un momento di normale quotidianità, amplificandone l’effetto sorpresa e l’impossibilità di difendersi o di ricevere aiuto immediato.
La Cassazione ha quindi concluso che le argomentazioni del ricorrente, volte a contestare la ricostruzione del fatto e l’apprezzamento delle prove, esulavano dalla competenza della Corte, la quale può giudicare solo sulla corretta applicazione della legge e non riesaminare il merito della vicenda. La decisione della Corte d’Appello, basata su corretti criteri di inferenza logica, è stata pertanto confermata in toto.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rafforza un principio consolidato: l’aggravante della minorata difesa non si applica automaticamente in base all’età, ma richiede una valutazione complessiva del contesto. La decisione evidenzia come la vulnerabilità della vittima sia un concetto concreto, che il giudice deve accertare analizzando tutte le specificità del caso. L’ordinanza serve da monito, ribadendo che le azioni predatorie che sfruttano la debolezza fisica o psicologica dei soggetti più fragili sono considerate dal nostro ordinamento di particolare gravità, giustificando un trattamento sanzionatorio più severo. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende sigilla l’esito del procedimento, confermando la definitività della condanna.
Quando l’età della vittima costituisce un’aggravante in un reato?
Secondo l’ordinanza, l’età avanzata (in questo caso, ultrasettantenne) è un elemento fondamentale per riconoscere la vulnerabilità della vittima, ma l’aggravante è stata confermata perché tale fattore era combinato con altre circostanze, come il fatto che la vittima fosse sola e sorpresa da tre aggressori, che hanno reso la difesa particolarmente difficile.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le censure mosse dalla difesa non riguardavano errori di diritto, ma miravano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Questa attività è di esclusiva competenza dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non della Corte di Cassazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato in via definitiva al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38714 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38714 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Foglio Bendo, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto con strappo aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 5 cod. pen.
Considerato che le argomentazioni poste a fondamento del riconoscimento della contestata aggravante sono immuni da censure, avendo la corte d’appello ritenuto integrata la fattispecie sulla base di valutazioni esenti da vizi logici perché basata su corretti criteri di inferenza: in motivazione è stata evidenziata la particolare vulnerabilità della vittima in ragione non solo dell’età (essendo la vittima uitrasettantenne), ma anche delle circostanze dell’azione predatoria (il delitto è stato compiuto da tre persone che hanno sorpreso la vittima mentre si trovava da sola innanzi ad una farmacia).
Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.