Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 31962 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31962 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nei confronti di COGNOME NOME, nata a Qualiano il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Villaricca il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a Villaricca il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a Villaricca il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 19/10/2023 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.I n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il provvedimento sia annullato con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19 ottobre 2023, il Tribunale di Napoli ha revocato l’ordine di demolizione disposto con la sentenza del 13 aprile 2000 dello stesso Tribunale, nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in relazione a più opere abusivamente edificate. La revoca è stata disposta a seguito dell’ottenimento da parte della COGNOME, in data 29 dicembre 2017, del rilascio della concessione in sanatoria n. 20 del 2017 da parte del Comune di Qualiano, rilasciata i sensi dell’art. 32, legge n. 326 del 2003, a fronte di due distinte istanze, di cui la n. 11060 relativa all’appartamento al piano terra con annesso locale deposito, ad una piccola cantina al piano interrato, e ad 1/2 del locale sottotetto al secondo piano (superficie complessiva 181,40 mc), e la n. 11063 relativa all’appartamento al primo piano e quota 1/2 del locale sottotetto al secondo piano (superficie complessiva 225,90 mc).
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Con memoria del 18 aprile 2024, il difensore della resistente NOME COGNOME ha chiesto che il ricorso sia rigettato, sostenendo che: a) il pubblico ministero non ha indicato le disposizioni di legge violate; b) la documentazione rilevante non è allegata; c) l’affermazione dell’ordinanza secondo cui il sottotetto, al momento del rilascio della sanatoria, non era adibito ad uso abitativo, con la conseguenza che la sua volumetria non andava computata, non trova smentita nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Va ricordato che l’ordine di demolizione, pur emesso dall’autorità giurisdizionale, ha natura di sanzione amministrativa, non suscettibile di passare in giudicato, essendo sempre possibile la sua revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi dell’autorità competente, tra i quali la concessione del permesso in sanatoria. In tal caso, il giudice dell’esecuzione, chiamato a revocare l’ordine di demolizione, a seguito dell’emanazione della sanatoria, ha il potere-dovere di esaminare la legittimità dell’atto amministrativo, con riguardo alla presenza dei requisiti di forma e di sostanza, con cui l’amministrazione competente, a seguito di una successiva rivalutazione della situazione di fatto, ritenga opportuno mantenere intatta l’opera abusiva (ex plurimis, Sez. 3, n. 46194 del 23/11/2021, Rv. 282239; Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018, Rv. 274135; Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Rv. 260972).
Il principio si applica anche quando il permesso in sanatoria viola le « norme dei regolamenti che indicano le misure volumetriche massime oltre le quali si ritiene inaccettabile il mantenimento dell’immobile.
1.2. L’art. 33 del regolamento del Comune di Qualiano indica gli ambienti, considerati abitabili, che vanno inclusi nel computo della volumetria massima dell’immobile. Da tale calcolo vengono esclusi, alla lettera d) della stessa norma, i volumi dei sottotetti non abitabili. In particolare, con sottotetto viene intes dall’art. 37, «il volume compreso tra l’intradosso dell’apertura dell’edificio l’estrodosso del solaio del piano sottostante». Tuttavia – precisa la norma – tale parte non può essere scomputata dal calcolo nell’ipotesi in cui ecceda le misure fissate dall’art. 37 del regolamento edilizio. Tale ultima disposizione prevede che il sottotetto è abitabile quando l’altezza di colmo netta risulti non inferiore a 2,70 per le nuove costruzioni e l’altezza perimetrale risulti non inferiore a m 1,40 all’intradosso. Perché i sottotetti esistenti siano abitabili, l’altezza media inter calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda, non può essere inferiore a m 2,20 e l’altezza perimetrale minima non può essere inferiore
a m 1,40 all’intradosso. Se si è al disotto di tali limiti, il successivo art. 43 stabil che i «sottotetti non abitabili e non praticabili vengono considerati volumi tecnici di isolamento termico».
1.3. Il rispetto dei limiti individuati, dunque, costituisce una condizione necessaria per considerare il sottotetto come non abitabile ed escluderlo dal computo, rendendo così evidente che non è sufficiente l’esistenza di un ambiente qualificabile come “sottotetto” tout court. Si tratta, inoltre, di una conclusione confermata dalla giurisprudenza, che, ai fini dell’esclusione dal computo del volume di tale ambiente, ha considerato rilevante, oltre alla qualificazione, anche il limite volumetrico approntato dalle norme regolamentari, affermando che: «costituisce sottotetto, come tale non computabile nel calcolo del volume urbanistico assentito, l’ambiente, compreso tra il solaio di copertura dell’ultimo piano e il tetto dell’edificio, avente altezza inferiore a quella prevista dall’art. comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e destinato, pertanto, ad assolvere a funzioni diverse da quelle abitative» (Sez. 3, n. 7599 del 20/10/2021, dep. 2022, Rv. 282843 – 01).
1.4. Venendo ora al caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha revocato l’ordine di demolizione, sull’assunto che la volumetria dell’immobile si teneva nella soglia massima prescritta dal regolamento, avendo, per contro, escluso dal computo il volume del sottotetto termico, laddove l’inclusione di quest’ultimo nel computo avrebbe invece determinato il superamento di quella soglia. Nella specie, la valutazione era fondata sul progetto che accompagnava la richiesta di sanatoria, in quanto al momento del rilascio del titolo abilitativo, il volume costituiva u sottotetto termico, la cui abitabilità era stata successivamente assentita solo nel 2018, in applicazione dell’art. 15 della legge regionale Campania n. 15/2000. Tuttavia, tenendo conto dei grafici e degli atti del procedimento, indicati nel ricorso, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto rilevare che già nell’istanza di condono del 1999 il cd. sottotetto era in realtà collegato alla scala di che unisce anche i piani sottostanti, era dotato di infissi e balconi e di un’altezza al colmo d 4,55 e perimetrale variabile da 2,40 a 2,80 metri, ossia ben al di sopra del valore riportato nell’art. 37 del regolamento edilizio del Comune di Qualiano. Dunque, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto tener conto anche del volume del sottotetto, rilevando il superamento della soglia volumetrica massima stabilita. Da ciò si sarebbe dovuta ricavare, inoltre, l’illegittimità della concessione in sanatoria, per il contrasto con le norme del regolamento, con conseguente conferma dell’ordine di demolizione disposto. Né può ritenersi fondata l’eccezione dedotta nella memoria difensiva, secondo cui avrebbe dovuto essere allegato il documento in base al quale il pubblico ministero ha operato la propria ricostruzione del fatto,
poiché il ricorso richiama i grafici, gli altri atti del procedimento e il loro contenu con ciò individuando gli elementi essenziali a fondamento dell’impugnazione.
Da quanto precede consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli, perché proceda a nuovo giudizio, facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.
Così deciso il 15/05/2024.