Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11157 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11157 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MANIAGO il 25/10/1964
avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Trieste ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pordenone che ha riconosciuto NOME COGNOME Luigi colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. c), cod. strada, condannandolo alla pena di mesi tre di arresto ed euro settecentocinquanta di ammenda, pena sostituita con quella di giorni 93 di lavoro di pubblica utilità per una durata complessiva di 186 ore.
L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza, articolando i seguenti motivi di ricorso: I) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, 379, comma 2, d.P.R. 498/1992 per l’impossibilità di determinare con certezza l’entità del tasso alcolemico in assenza di due determinazioni concordanti; II) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, 379, commi 6,7 e 8, d.P.R. 498/1992 per vizi correlati al funzionamento dell’alcoltest; III) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento con riferimento agli artt. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e), per mancanza di coerenti elementi sintomatici comprovanti l’alterazione alcolica.
L’impugnazione è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso risultano riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito.
Quanto al primo motivo di doglianza, la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del costante orientamento di questa Corte di legittimità, in base al quale, ai fini della prova della ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 186 c strada è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica purchè corroborata da elementi sintomatici dell’assunzione di bevande alcoliche risultanti dagli atti (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 4633 del 04/12/2019, dep. 2020, Rv. 278291). Nel caso in esame, ha evidenziato la Corte di merito, dalla dettagliata annotazione dei verbalizzanti si desumono plurimi elementi in grado di rivelare lo stato di alterazione dell’imputato derivante dall’uso di bevande alcoliche (condotta di guida, alito vinoso, linguaggio sconnesso) .
Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di merito ha logicamente osservato, dopo attenta ricostruzione dei fatti, come il ricorrente abbia serbato una condotta ostruzionistica – riducendo al minimo l’espirazione- la qual cosa ha determinato la conseguenza che numerose prove andassero a vuoto.
Nondimeno, hanno precisato i giudici, lo spirometro è stato in grado di effettuare una valida misurazione in un caso, producendo un risultato (2,20 g/I) del tutto compatibile con le condizioni psico-fisiche dell’imputato.
Hanno pertanto ritenuto l’insostenibilità della tesi del malfunzionamento dell’etilometro, evidenziando che: l’apparecchiatura, la quale segnala espressamente la presenza di errori di funzionamento, sullo scontrino riportante la misurazione del tasso alcolemico conteneva la dicitura “zerotestcorretto”; l’indicazione “volume insufficiente” presente sullo stesso scontrino non invalida la prova e non è indice del cattivo funzionamento dell’apparecchiatura (cfr. Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Nadal, Rv. 285065 – 03:«E’ configurabile la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza anche nel caso in cui lo scontrino dell’alcoltest, oltre a riportare l’indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura “volume insufficiente”, qualora l’apparecchio non segnali espressamente la presenza di un errore»).
Le argomentazioni illustrate, frutto di ragionamento immune dai vizi lamentati dalla difesa, sono dunque conformi ai principi stabiliti in questa sede.
Del pari inammissibile è il terzo motivo di ricorso, palesemente versato in fatto: a fronte delle logiche argomentazioni sostenute dalla Corte d’appello, la quale ritiene irrilevanti le osservazioni riportate dal sanitario nella certificazio del Pronto soccorso circa stato dell’imputato, atteso il rilevante intervallo di tempo trascorso dal controllo, la difesa sollecita una non consentita rivalutazione delle emergenze probatorie.
Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
In Roma, così deciso il 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
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