Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24252 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24252 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nata a Messina il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/07/2023 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 luglio 2023, pronunciata nel giudizio di rinvio scaturito dalla sentenza della Corte di cassazione, Sez. 4, n. 10122 del 16 febbraio 2023, la Corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza del 22 dicembre 2020 del Tribunale di Messina, con la quale l’imputata era stata condannata, per il reato di cui agli artt. 624, 625, primo comma, n. 2), cod. pen., perché, al fine di trarne
profitto, con violenza sulle cose, rompendo un contatore, si impossessava di energia elettrica sottraendola all’ente proprietario.
Avverso la sentenza l’imputata, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione degli artt. 624, terzo comma, cod. pen., e 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, in riferimento alla mancanza di querela della persona offesa. Nel caso di specie vi sarebbe una mera denuncia del fatto effettuata dai verificatori, con conseguente difetto di procedibilità.
La difesa ha depositato conclusioni scritte, con le quali insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza manifestamente infondata.
Come evidenziato dalla Corte di appello, con statuizione non contestata dalla ricorrente, la società RAGIONE_SOCIALE, con lettera del 20 settembre 2018 indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, avente ad oggetto denuncia integrativa, ha chiesto, ai sensi dell’art. 408, secondo comma, cod. proc. pen., di notificare eventuali richieste di archiviazione alla società stessa in qualità di persona offesa. Tale atto deve essere ritenuto quale querela, perché, indipendentemente dalla sua intestazione o dall’uso di forme solenni, esprime una chiara volontà punitiva.
Va infatti ricordato, in punto di diritto, che la manifestazione della volontà di querelarsi può essere ritenuta esistente dal giudice del merito, con accertamento sottratto al sindacato di legittimità se conforme alle regole della logica e del diritto indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che l’ha ricevuta, a condizione che l’intenzione di perseguire l’autore dei fatti denunciati emerga chiaramente dalla dichiarazione o da altri fatti dimostrativi di detto intento (ex plurimis, Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, Rv. 284670). Più nello specifico, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del favor querelae. Tale è la richiesta, formulata da parte della persona offesa dal reato in tale sua qualità, di essere informata della eventuale richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, perché la stessa è giustificata
nell’ottica della proposizione di un’eventuale opposizione (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 24/01/2022, Rv. 282648).
Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/02/2024