Volontà Punitiva Implicita: Quando la Parte Civile Sostituisce la Querela
La recente Riforma Cartabia ha modificato il regime di procedibilità per numerosi reati, trasformandoli da procedibili d’ufficio a procedibili a querela. Una questione cruciale, sorta per i processi già in corso, riguarda la necessità di una querela formale. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14147/2024, offre un chiarimento fondamentale, valorizzando il concetto di volontà punitiva implicita e il suo ruolo nel garantire la prosecuzione dell’azione penale.
I Fatti del Caso
Due donne, condannate in primo e secondo grado per tentato furto aggravato in concorso, hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Il loro unico motivo di doglianza si basava sull’assenza di una condizione di procedibilità. Sostenevano che, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia), il reato per cui erano state condannate era diventato procedibile solo a querela di parte. Poiché, a loro dire, tale querela non era mai stata formalmente presentata, il procedimento avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile.
La Procedibilità e la Volontà Punitiva Implicita
Il cuore della questione giuridica risiede nell’interpretazione degli atti compiuti dalla persona offesa prima che la riforma entrasse in vigore. L’argomento delle ricorrenti era puramente formale: nessuna querela, nessuna azione penale. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha adottato un approccio sostanziale, andando a ricercare la presenza di una volontà punitiva implicita, ovvero una manifestazione di intenti che, seppur non formalizzata in una querela, fosse ugualmente chiara e inequivocabile.
La Decisione della Cassazione sulla Volontà Punitiva Implicita
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno stabilito che la volontà di querelare non deve necessariamente manifestarsi attraverso un atto formale e specifico, ma può essere desunta da altri comportamenti processuali che rivelino senza ombra di dubbio l’intenzione della persona offesa di perseguire penalmente i responsabili. Nel caso di specie, la Corte ha identificato diversi indici fattuali che dimostravano tale volontà: l’espressa opposizione della persona offesa al decreto penale di condanna, la richiesta di essere informata in caso di archiviazione e, soprattutto, la volontà di costituirsi parte civile nel procedimento.
Le Motivazioni
La Cassazione ha basato la sua decisione su un orientamento giurisprudenziale consolidato (richiamando la sentenza n. 19971/2023), secondo cui la costituzione di parte civile o anche la sola riserva di farlo sono atti che implicitamente contengono la volontà punitiva richiesta dalla legge. La ragione è logica e stringente: la richiesta di risarcimento del danno nel processo penale presuppone necessariamente una richiesta di affermazione della responsabilità penale dell’imputato. Sarebbe contraddittorio chiedere un risarcimento e, al tempo stesso, non volere che l’autore del reato venga punito. Pertanto, questi atti processuali sono stati considerati più che sufficienti a integrare la condizione di procedibilità, rendendo superflua una successiva querela formale. Il ricorso delle imputate è stato ritenuto infondato perché non si confrontava con questo principio consolidato, limitandosi a una sterile eccezione formale.
Le Conclusioni
L’ordinanza ha un’importante implicazione pratica: nei procedimenti in corso per reati la cui procedibilità è stata modificata ‘in corso d’opera’, non è sempre necessario un nuovo adempimento formale da parte della vittima. Se la persona offesa ha già dimostrato attivamente il proprio interesse alla persecuzione penale degli autori del reato, ad esempio manifestando l’intenzione di chiedere un risarcimento, tale volontà è sufficiente a soddisfare la nuova condizione di procedibilità. Questa decisione tutela la sostanza sulla forma, garantendo che l’azione penale prosegua quando l’intento della vittima è chiaro e impedendo che mere formalità procedurali, introdotte da una nuova legge, possano portare all’estinzione di processi già avviati.
Dopo la Riforma Cartabia, se un reato diventa procedibile a querela, è sempre necessario presentare una querela formale nei processi già in corso?
No. Secondo la Corte di Cassazione, non è necessario se la volontà punitiva della persona offesa è già stata manifestata in modo implicito ma inequivocabile attraverso altri atti processuali.
Quali atti possono dimostrare una volontà punitiva implicita?
L’ordinanza indica che atti come l’essersi costituiti parte civile, la riserva di costituirsi parte civile, l’opposizione a un decreto penale di condanna o la richiesta di essere informati in caso di archiviazione sono tutti indici che rivelano univocamente la volontà di procedere penalmente.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel merito perché è manifestamente infondato o manca dei requisiti previsti dalla legge. In questo caso, le ricorrenti sono state anche condannate al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14147 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14147 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA COGNOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALMANOVA il DATA_NASCITA NOME nato a ASTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
-Rilevato che le imputate NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d’ Appello di Genova ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Savona per il reato di tentato furto in concorso aggravato di cui agli artt.110,56, 624, 625 n.2 cod. pen.
-Ritenuto che il primo e unico motivo comune di ricorso con cui le ricorrenti eccepiscono l’assenza della condizione di procedibilità in relazione all’art. 546 cod. proc. pen. è manifestamente infondato perché non si confronta:
con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in terna di reati divenuti procedibili a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la manifestazione della volontà punitiva da parte della persona offesa può essere implicitamente desunta, nei processi in corso, dall’avvenuta costituzione di parte civile o dalla riserva di costituirsi parte civile (Sez. 3 GLYPH n. 19971 del 09/01/2023, Rv. 284616).
con la sentenza impugnata che ha esplicitato quali sono gli indici di fatto che consentono di ravvisare la volontà di querelare (p.5) attraverso la espressa richiesta di opposizione alla definizione attraverso il decreto penale di condanna, la espressa richiesta di essere informata in caso di richiesta di archiviazione, la volontà di costituirsi parte civile nel procedimento, richieste rivelatri univocamente della volontà a procedere.
-Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il Presidente