Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14400 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14400 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOME, nato a Marsala il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza emessa il 12/07/2023 dalla Corte d’appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni formulate dal P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale d
NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOMECOGNOME AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo che, in parziale riforma della pronuncia con la qual Giudice dell’udienza preliminare di Marsala, all’esito del giudizio celebrato con il rito abbr ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine a cinque episodi di f aggravato, nella forma tentata o consumata, ha dichiarato non doversi procedere in ordine a delitto di tentato furto aggravato contestato al capo 1) della rubrica per mancanza di quer confermando nel resto la decisione.
Con un unico motivo, la difesa lamenta che la corte territoriale:
ha confermato la penale responsabilità dell’imputato in relazione alle fattispecie di contestate ai capi 2), 3), 4) e 5) della rubrica sull’erroneo presupposto che la volontà espr delle parti offese – risarcite del danno patito – di costituirsi parte civile o di costituzione di parte civile vada intesa come espressione di una volontà di punizione d colpevole;
ha ritenuto non rilevante l’assenza, nella pronuncia di primo grado, di una speci motivazione in punto di determinazione degli aumenti di pena stabiliti per ciascuno dei re posti in continuazione, in quanto calcolati nella misura irrisoria di giorni quaranta di rec ed euro 130 di multa ciascuno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato perché infondato.
Privo di pregio è il profilo con il quale la difesa censura la decisione assunta dai d’appello nella parte in cui ha confermato la penale responsabilità dell’imputato in ordi delitti di cui ai capi 2), 3), 4), 5) della rubrica, omettendo di dichiarare, in ragione d in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l’improcedibilità dell’azione penale per manc della necessaria querela.
Dagli atti processuali, consultabili in questa sede in ragione della natura processuale d questione posta, risulta che le vittime delle azioni delittuose, all’atto della denuncia a manifestato la volontà di costituirsi parte civile o, comunque, avevano riservato tale decis a un momento successivo.
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità è orientata a ritenere che la volontà di punizione da parte della persona offesa non richieda formule particolari e, pertanto, possa essere desun dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, nel cas cui emergano situazioni di incertezza, vanno interpretati alla luce del favor querelae, principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 46994 del 15/11/2011, Bozzetto, 251439) e fatto proprio anche dal legislatore (artt. 120 e 122 cod.pen.), in virtù del qualsiasi situazione di incertezza va risolta in favore del querelante, costituendo applicazio tale principio la costante interpretazione che privilegia la volontà querelatoria in qu forma espressa, al di là dell’uso di formule sacramentali.
Se, dunque, il favor querelae rappresenta un criterio interpretativo della volontà manifestata dalla persona offesa, non può dubitarsi del fatto che, là dove questa manifesti l’inten costituirsi parte civile in un procedimento penale non ancora instaurato, sia chiara la volontà che quel procedimento sia instaurato (Sez. 5, n. 2293 del 18/06/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266258; Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013; Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, dep. 2014, Anzalone, Rv. 260557 ).
Dunque, la querela – quale manifestazione di volontà di punizione dell’autore del re espressa dalla persona offesa – può essere riconosciuta dal giudice anche in atti come l denuncia, che non contengono espressamente una dichiarazione di querela e perciò una manifestazione di volontà di punizione e, ancora, può essere ravvisata nell’atto con il qual persona offesa dichiari di costituirsi parte civile, ovvero si riservi la costituzione di p (Sez. 3, n. 3155 dell11/01/1984, Accogli, RV. 163559; Sez. 6, n. 10585 del 21/09/1992 COGNOME, Rv. 192135; Sez. 5, n. 43478 del 19/10/2001, Cosenza, Rv. 220259).
Ne consegue che la dichiarazione con la quale la persona offesa, all’atto della denuncia, costituisce o riserva la costituzione di parte civile deve essere qualificata come manifestazione del diritto di querela (Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feo Rv. 277801; Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Baia, Rv. 282648).
3.1 Anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, la giurisprudenz legittimità si è orientata nell’affermare che «in tema di reati divenuti procedibili a q seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la manifestazione della vo punitiva da parte della persona offesa può essere implicitamente desunta, nei processi i corso, dall’avvenuta costituzione di parte civile o dalla riserva di costituirsi part (Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023, Antonelli, Rv. 284616).
3.2 Ne deriva che, poiché la querela è un atto giuridico di natura negoziale, con il qu titolare del relativo diritto, invoca, attraverso una dichiarazione unilaterale di volont dell’azione penale, anche per la sua remissione è necessaria una manifestazione di volontà d natura contraria da parte dello stesso soggetto che, ai sensi dell’art. 152 cod. pen., può es espressa o desunta da fatti incompatibili con la volontà di persistere nell’azione, univ chiari nel loro significato, tali da non lasciare dubbi o possibilità di interpretazioni di quali non può considerarsi la mancata costituzione di parte civile nel processo instaurato.
3.3 Priva di rilievo, dunque, è anche la circostanza che, nel caso di specie, le vittime state risarcite del danno patito – situazione, questa, già considerata dal giudice di primo ai fini della concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. non si siano costituite parte civile, in quanto nessuna delle stesse si è attivata in alcun m manifestare una volontà diversa da quella originariamente resa.
Invero, per un verso, la mancata comparizione o mancata costituzione della parte civile pu derivare da cause indipendenti dalla volontà dell’offeso, da circostanze contingenti e valutazioni non abdicative e remissorie e, per altro verso, l’accettaz del risarcimento dei danni, pur apprezzabile quale comportamento preclusivo della costituzione
di parte civile, tuttavia, può rinvenire la sua giustificazione anche in una motivazione dif (Sez. 5, n. 1452 del 28/11/1997, dep. 1998, Panza, Rv. 209798).
4. Il Collegio è consapevole dell’esistenza di un diverso orientamento, secondo cui la riser di costituzione di parte civile contenuta in atto qualificato dallo stesso proponente denuncia non vale a rappresentare la chiara e precisa manifestazione della volontà d perseguire l’autore del fatto denunciato che costituisce, al di là delle formule impiegate dei requisiti essenziali di una valida querela (Sez. F, n, 36001 del 02/08/2012, Pace, 253275).
Nella motivazione di tale ultima decisione si legge che, «a prescindere dal fatto che a dichiarazione l’ordinamento processuale non riconnette alcun effetto tipico», la stessa rappresenta un impegno per chi la pone in essere, ma soltanto la mera prospettazione di comunicazione di quella che è l’intenzione solo eventuale e futura di esercitare l’azione c nel procedimento penale, qualora lo stesso effettivamente si instauri, sicché, nemmeno implicitamente, rappresenta la manifestazione di una volontà che esprime l’intenzione attua di rimuovere l’ostacolo che impedisce la procedibilità del reato da parte del sogge legittimato a farlo.
4.1 Si tratta di un orientamento che il Collegio non condivide, in quanto fondato su lettura restrittiva dell’art. 336 codice di rito che descrive la querela come atto a forma dal quale risulti chiaramente, in forma anche implicita, la manifestazione di volontà persona offesa volta a rimuovere un ostacolo alla perseguibilità di determinati re
Del resto, se non compete affatto alla persona offesa la qualificazione giuridica del fa quella eventualmente svolta non è comunque vincolante per l’autorità procedente, la dichiarazione con la quale la persona offesa si costituisce o si riserva di costituirsi part all’atto della denuncia, va qualificata come valida manifestazione del diritto di querela.
Privo di pregio è anche il secondo motivo che attiene alla dosimetrìa della pena.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice anche in relazione aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e per assolv al relativo obbligo di motivazione è sufficiente che il giudice di merito dia conto dell’impi criteri di cui all’art.133 cod.pen. con espressioni del tipo «pena congrua», «pena equa» «congruo aumento» o con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinque dell’imputato, essendo invece necessaria una specifica e dettagliata spiegazione de ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez.2, n.36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv.271243).
Osserva il Collegio che i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in t obbligo di motivazione sulla misura della pena – intesa come pena base, aumenti per le circostanze aggravanti e diminuzioni per le circostanze attenuanti – riguardano anche l’isti della continuazione.
Ciò posto, la corte territoriale, pur riconoscendo che il giudice di primo grado ha omess motivare in merito all’aumento di pena stabilito per i singoli reati satellite (determina
misura di giorni quaranta di reclusione ed euro 103 di multa ciascuno), tuttavia ha evidenzi l’assenza, nel caso di specie, di un obbligo di specifica motivazione, facendo corre applicazione del principio secondo cui «in tema di determinazione della pena nel reat continuato, pur sussistendo in linea di principio l’obbligo di dar conto delle ragion quantificazione dell’aumento di pena per il reato satellite, tuttavia, qualora l’entità aumento non si ponga al di sopra della media della pena irrogabile a titolo di continuazio non sussiste un obbligo di specifica motivazione, essendo in tal caso sufficiente il richiamo adeguatezza e alla congruità dell’aumento» (Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Gentile, Rv. 274361).
Tanto, non senza considerare che gli stessi giudici d’appello, nel confermare la sentenz impugnata anche in punto di trattamento sanzionatorio, hanno integrato la motivazione dando rilievo alle determinazioni del giudice di primo grado – che, a fronte del disvalore dei della pervicacia criminosa dell’imputato, gravato da plurimi precedenti anche per reati cont patrimonio, aveva ritenuto di contemperare tali negatività con il risarcimento del danno favore delle vittime -, così provvedendo essi stessi, in forza dei poteri di piena cogniz valutazione del fatto, a redigere la motivazione mancante (Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017 NOME, Rv. 271735).
6. Dalle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorre al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 26/01/2024.