Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6288 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6288 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TORRE
ANNUNZIATA
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 19/07/1970
avverso la sentenza del 06/03/2024 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
udita la relazione svolta dal Consigliere relatore;
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Procuratore della Repubblica di Torre Annunziata ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata pronunciata in data 6 Marzo 2024, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME in relazione al reato di cui agli artt.624, 625 comma 1, n.2 e 7 cod.pen., in quanto la dichiarazione di querela formulata nei termini assegnati dalla disposizione transitoria (art.85 D.Lgs. 19 ottobre 2022 n.150) della disciplina che, all’art.2, aveva contemplato la modifica del regime di procedibilità per taluni reati, tra cui quello in esame, non conteneva una idonea rappresentazione della volontà punitiva della persona offesa, richiamando esclusivamente in nomen di denuncia querela.
2. Il Pubblico Ministero deduce violazione di legge penale evidenziando che il tenore dell’atto di denuncia querela proposto dalla persona offesa in data 23 gennaio 2023 conteneva, seppure implicitamente, una chiara manifestazione della volontà di perseguire penalmente l’autore del reato in relazione al furto della motocicletta di sua proprietà in quanto, a prescindere dal mancato utilizzo di formule sacramentali, dichiarava di eleggere domicilio presso la propria abitazione e chiedeva di essere informata in caso di richiesta di archiviazione al fine di esercitare i propri diritti; in tal modo manifestava una inequivoca volontà di perseguire penalmente l’autore de reato e di esercitare, nell’ambito del procedimento penale che ne sarebbe seguito, le facoltà che il codice di rito riservava alla persona offesa, tra cui quella di opporsi alla richiesta di archiviazione..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso risulta fondato e va disposto l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice competente in grado di appello ai sensi dell’art.569 commi 1 e 4 cod.proc.pen. trattandosi di ricorso per saltum per violazione di legge.
Invero, in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del “favor querelae”. (fattispecie nella quale la SRAGIONE_SOCIALE. ha ritenuto chiara espressione della volontà di punizione la richiesta, formulata in un atto di “denuncia querela” da parte della persona offesa dal reato in tale sua qualità, di essere informata della eventuale richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, e del contemporaneo conferimento di procura speciale al difensore di fiducia per proporre opposizione alla suddetta richiesta (sez.5,
n.2665 del 12/10/2021, PMT/Baia, Rv.282648 – 01). D’altro canto, ai fini della validità della querela presentata oralmente alla polizia giudiziaria a seguito di arresto in flagranza, la manifestazione di volontà della persona offesa di perseguire l’autore del reato è univocamente desumibile dall’espressa qualificazione dell’atto, formato su richiesta della persona offesa, come “verbale di ricezione di querela orale” (in motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, non è dirimente l’indicazione della formale richiesta di punizione, ma la valutazione del contesto fattuale, riservata al giudice di merito, così sez.2, n.9968 del 2/02/2022, COGNOME, Rv.282816 – 01).
Nella specie il giudice ha omesso una corretta ermeneusi del complessivo contesto procedimentale e fattuale in cui si sono succeduti i due atti di querela, il primo contestuale alla data di commissione del reato, il secondo intervenuto entro il termine previsto dalla disposizione transitoria della novella normativa (Legge Cartabia) onde manifestare l’intento punitivo della persona offesa per reati che, come quello in questione, erano divenuti procedibili a querela della persona offesa.
Orbene, NOME NOME con la dichiarazione resa in data 24 gennaio 2024, non solo ha manifestato l’intenzione di confermare la volontà di querelarsi mediante la dichiarazione di “querela orale” presentata e verbalizzata presso la Stazione dei Carabinieri di Marano sul Panaro (Mo)”, una volta che le era stata comunicata la necessità di manifestare una volontà in tal senso a seguito della entrata in vigore della nuova disciplina che aveva modificato la procedibilità del reato di furto aggravato, ma lo aveva fatto in termini adeguati, in particolare evidenziando il proprio interesse al procedimento pendente e chiedendo di essere avvisata in ipotesi di “archiviazione”, palesando la sua immanente volontà di perseguire il suo intento punitivo, in accordo con la giurisprudenza sopra evidenziata.
In conclusione, va disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, ai sensi dell’art.569 commi 1 e 4 cod.proc.pen. alla Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma il 20.11.2024