Volontà di Punizione: la Cassazione chiarisce la validità della querela
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nella procedura penale: i requisiti di validità della querela. Spesso, la difesa degli imputati tenta di far leva su presunti vizi formali dell’atto di denuncia per invalidare l’intero processo. Tuttavia, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: la volontà di punizione, elemento cardine della querela, non necessita di formule sacramentali e può essere desunta implicitamente dal contesto dell’atto. Analizziamo questa importante decisione.
I fatti del caso: una truffa online
Il caso trae origine da una truffa online. L’imputato era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per aver organizzato, insieme a un complice, la vendita fittizia di un bene. La persona offesa, indotta in errore, aveva effettuato un pagamento su una carta prepagata intestata all’imputato, senza mai ricevere la merce.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandolo su diversi motivi, tra cui:
1. La presunta invalidità della querela, poiché la vittima non avrebbe richiesto espressamente la “punizione” del colpevole.
2. L’errata valutazione della sua responsabilità penale, sostenendo di aver denunciato lo smarrimento della carta e dei documenti.
3. L’illegittima applicazione dell’aggravante della recidiva e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La querela e l’importanza della volontà di punizione
Il punto centrale della decisione della Cassazione riguarda il primo motivo di ricorso. La difesa sosteneva che la querela fosse inefficace perché mancava una frase esplicita come “chiedo che il colpevole sia punito”.
La Corte ha respinto categoricamente questa tesi, definendola manifestamente infondata. Ha chiarito che la giurisprudenza consolidata non richiede l’uso di formule particolari per esprimere la volontà di punizione. Nel caso di specie, la vittima aveva chiesto espressamente che “si dia inizio all’azione penale nei confronti di chiunque risulti autore e/o concorrente”. Questa formula, secondo i giudici, implica chiaramente la volontà che il responsabile venga perseguito e, di conseguenza, punito.
La Corte ha inoltre richiamato il principio del “favor querelae”, secondo cui, in caso di incertezza, l’atto deve essere interpretato in modo da conservarne la validità. Pertanto, la richiesta di avviare un procedimento penale è più che sufficiente a integrare il requisito della volontà di punizione.
La responsabilità penale e la tardività della denuncia di smarrimento
Per quanto riguarda la responsabilità dell’imputato, la Cassazione ha ritenuto il ricorso un tentativo inammissibile di ottenere una nuova valutazione dei fatti. I giudici di merito avevano correttamente motivato la condanna, evidenziando che:
* L’imputato era l’intestatario della carta prepagata su cui era confluito il profitto del reato.
* La denuncia di smarrimento della carta era avvenuta mesi dopo la truffa.
* La denuncia relativa ai documenti d’identità era stata presentata addirittura due anni dopo il fatto.
Questa notevole distanza temporale tra il reato e le denunce ha reso la difesa dell’imputato del tutto incredibile, confermando il suo coinvolgimento diretto nella truffa.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione sono lineari e si fondano su principi giuridici consolidati. In primo luogo, la decisione sulla querela ribadisce che il diritto non è un esercizio di formalismo fine a se stesso. Ciò che conta è la sostanza dell’atto, ovvero la chiara manifestazione di volontà della persona offesa di attivare la tutela penale. Interpretare diversamente significherebbe creare ostacoli ingiustificati all’accesso alla giustizia per le vittime di reato. In secondo luogo, la Corte ha sottolineato come la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito fosse logica e coerente. La tardività delle denunce di smarrimento non era un semplice ritardo, ma un elemento probatorio che, unito all’intestazione della carta, formava un quadro accusatorio solido e privo di vizi logici. Infine, la Corte ha validato la valutazione sulla pericolosità sociale dell’imputato, basata non solo sulla singola condotta ma sulla sua “biografia criminale” complessiva, giustificando così sia l’applicazione della recidiva sia il diniego delle attenuanti.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti conclusioni pratiche. Per le vittime di reato, conferma che per sporgere una valida querela è sufficiente chiedere chiaramente che si proceda penalmente contro i responsabili, senza la necessità di utilizzare formule legali specifiche. Per gli operatori del diritto, ribadisce che il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti compiuto nei gradi di merito, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o contraddittoria. La decisione consolida un approccio sostanziale alla giustizia, che privilegia la chiarezza della volontà rispetto al rigido formalismo.
Per presentare una querela è obbligatorio usare la frase “chiedo la punizione del colpevole”?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la volontà di punizione non richiede formule particolari. Una richiesta chiara di dare inizio all’azione penale nei confronti dei responsabili è sufficiente, in quanto implica la volontà che vengano perseguiti e puniti.
Denunciare lo smarrimento di una carta prepagata molto tempo dopo il reato è una difesa valida?
No, in questo caso non è stata considerata una difesa valida. La Corte ha ritenuto che la denuncia di smarrimento della carta, avvenuta mesi dopo la consumazione della truffa, e quella dei documenti, avvenuta addirittura due anni dopo, non fossero credibili e non potessero scagionare l’imputato.
Cosa valuta il giudice per negare le circostanze attenuanti generiche in un caso di truffa?
Il giudice valuta la personalità complessiva dell’imputato. Nel caso specifico, le attenuanti sono state negate sulla base della “stabile e collaudata dedizione del prevenuto alla consumazione di truffe informatiche”, desunta dalle sue molteplici pendenze giudiziarie per reati simili, che indicavano una perdurante pericolosità sociale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4462 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4462 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la penale responsabilità dell’imputato e trattamento sanzionatorio irrogatogli per il delitto di truffa aggravata;
rilevato che il primo motivo che eccepisce il difetto di querela in quanto nell’atto querelato sporto dalla p.o. non si rinverrebbe la espressa richiesta di punizione dell’autore del reato ri non devoluto in appello ed è, comunque, manifestamente infondato; infatti, in data 23/7/2020 NOME COGNOME sporgeva querela in relazione alla patita truffa chiedendo espressamente che” si dia inizio all’azione penale nei confronti di chiunque risulti autore e/o concorrente di tutti perseguibili a querela di parte”, formula chiaramente implicante l’espressione di volontà puniti che la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente evidenziato che la sussistenza del volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertant può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del “favor querelae” (Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801 01; in senso conforme Sez. 4, n. 10462 del 21/01/2025, Rv. 287759 – 01; Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, G., Rv. 284670 – 01; Sez. 3, n. 28837 del 08/09/2020, C., Rv. 280627 – 01);
considerato che il secondo motivo, che lamenta sotto il profilo della violazione di legge e de vizio di motivazione la conferma del giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è reitera di rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso sulla scorta di motivazione che appare esente da aporie e frizioni logiche; che, infatti, i giudici territoriali 2-3) hanno evidenziato che l’imputato era l’intestatario della carta postepay sulla qual confluito il profitto della condotta illecita, i cui estremi l’ignota complice aveva comunica p.o. al fine del pagamento del prezzo del bene fittiziamente posto in vendita, e hanno, altre chiarito che la denunzia di smarrimento della carta ricaricabile era avvenuta a distanza di mes dalla consumazione della truffa mentre analoga denunzia relativa ai documenti utilizzati pe l’attivazione dello strumento di pagamento era intervenuta solo a due anni di distanza dalla consumazione del reato a giudizio; che la difesa tende a una rilettura delle emergenze processuali preclusa in questa sede a fronte di un apparato argomentativo immune dai vizi denunziati;
che il terzo motivo che censura l’applicazione della recidiva di cui all’art. 99, comma cod.pen. è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito dato conto (pag. 3) della continuità della biografia criminale dell’imputato e della perdurante e ingravescente pericolos che si desume dalla ricaduta nel reato;
che ad analoghi esiti deve pervenirsi in relazione al quarto e quinto motivo, che lamentano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente della speciale tenuità danno, alla luce della motivazione rassegnata dai giudici territoriali che hanno evidenziato, un lato, la stabile e collaudata dedizione del prevenuto alla consumazione di truffe informatic che si desume dalle molteplici pendenze giudiziarie per tale titolo riferite dai CC di Cata
dall’altro, hanno escluso l’esiguità del danno causato alla p.o. con argomenti non puntualmente ed efficacemente contrastati dalla difesa;
ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente