Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4660 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4660  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME COGNOME nato a FORMIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SAN MARCO IN LAMIS il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME e NOME COGNOME ricorrono, con il medesimo atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la condanna di entrambe in concorso per furto aggravato (artt. 624, 625, comma 1, n. 4, 61, comma 1, n. 5, cod. pen.) e della prima per un’ulteriore analoga fattispecie delittuosa;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale è stato dedotto i difetto della condizi di procedibilità a seguito della novella ex decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è manifestamente infondato in quanto – come correttamente affermato dalla Corte di appello entrambe le persone offese (NOME COGNOME e NOME COGNOME) hanno sporto querela, dato che:
«in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da par della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del favor querelae» (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021 – dep. 2022, Baia, Rv. 282648 01);
«la formula “denuncio ad ogni effetto di legge” deve essere considerata quale manifestazione di volontà diretta a richiedere la persecuzione e la punizione dell’autore de reato e conferisce quindi all’atto valore di querela»; cfr. pure Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021 dep. 2022, Baia, Rv. 282648 – 01);
nel caso in esame, entrambi i verbali in atti sono intestati come «verbale di ricezion di denuncia/querela» e sia il COGNOME che il COGNOME hanno sporto denuncia «per ogni effetto di legge», constando la «previa rilettura e conferma» del verbale prima della sua sottoscrizione; inoltre, il COGNOME il giorno successivo ha presentato una «integrazione di denuncia/querela (anch’essa riletta e confermata prima della sottoscrizione);
dunque, alla luce dei dati appena esposti e dei principi giurisprudenziali riportati, d ritenersi che entrambi gli offesi abbiano espresso la volontà che venissero puniti gli autori d reato, non essendo decisivo in senso contrario la loro indicazione come denuncianti nei detti verbali né, quanto al COGNOME, il riferimento nel corpo del secondo verbale alla «denuncia» de giorno procedente;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna de ricorrenti ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. C cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente