Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11183 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11183 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo nei confronti di COGNOME NOME, nato a Trapani il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, a seguito gravame del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani avverso sentenza emessa in data 14 aprile 2022 dal Giudice dell’udienza preliminare d Tribunale di Trapani, ha confermato la decisione con la quale è stato dichiarato luogo a procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’ar cod. pen. ai danni dell’AVV_NOTAIO, falsamente incolpato di appropriazione indebita di un assegno dell’importo di euro 3.000, perché il fatto non sussi ragione della mancanza della condizione di procedibilità del reato presupposto.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procurator generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo deducendo co unico motivo manifesta illogicità della motivazione.
Secondo il ricorrente, nel condividere l’assunto della prima decisione in or alla mancanza della condizione di procedibilità necessaria per il perseguimento reato presupposto, oggetto della falsa incolpazione (appropriazione indeb aggravata dall’art. 61 n. 11 cod. pen.) mossa alla persona offesa, la Co appello incorre in motivazioni del tutto illogiche quando – da un lato – affe falsità di quanto contenuto nell’esposto presentato dal COGNOME alla Guardia RAGIONE_SOCIALE e – dall’altro – la mancanza di certezza di una volontà querelatoria dello COGNOME, in capo al quale, inoltre, sarebbe assente un interesse person denunziare la falsa appropriazione di un assegno incassato sul proprio co corrente, di immediata tracciabilità.
La Corte ha illogicamente applicato proprio l’orientamento di legittim richiamato non considerando il tenore letterale del verbale di “denuncia- quer dinanzi alla Guardia di RAGIONE_SOCIALE con il quale il COGNOME chiedeva «che venga accert la finale destinazione di detti assegni e se vengano rilevate eventuali responsa penali nelle operazioni di incasso», con ciò manifestando la conseguente volon di punizione dell’autore dei fatti accertati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La sentenza impugnata ha escluso la ricorrenza della istanza di punizio da parte del COGNOME nell’atto proposto alla Guardia RAGIONE_SOCIALE dal quale risulte «l’esclusiva volontà del predetto di accertare la destinazione finale degli as e non si potrebbe «ricavare dalla richiesta di accertare “eventuali” responsa penali nell’operazione di incasso la volontà, ove rilevate, di persegu aggiungendo – infine – la considerazione della non specifica individuabi dell’«interesse personale a denunciare la falsa appropriazione di un ass incassato sul proprio conto corrente» secondo la immediata tracciabilità d relativa operazione di incasso.
Deve essere condiviso il principio richiamato in sentenza secondo il qua la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non ric formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche i che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emerga situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del “favor querelae” (Sez. 5, n. 2665 del 2021, Rv. 282648).
Pertanto, manifestamente illogico e contrastante proprio con il pred principio è l’assunto della sentenza secondo il quale la volontà di punizione sarebbe conseguita alla specifica istanza di accertamento di responsabilità pe in relazione all’incasso di un titolo da parte del legale, formulata dal COGNOME da lui formalizzato dinanzi alla polizia giudiziaria come testualmente riportato prima decisione, essendo – invece – l’istanza di punizione consustanziale specifico accertamento di responsabilità penale richiesto, e ribadito in fi predetto atto, esulando dalla sua ricorrenza la immediata tracciabilità riscossione dello stesso titolo, riguardante il merito della accusa formulata.
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezio – GLYPH della Corte di appello di Palermo.
Così deciso il 27/02/2024.