Volizione Unitaria: No al Reato Continuato con Complici e Tempi Diversi
Il concetto di volizione unitaria è fondamentale nel diritto penale per stabilire se più reati possano essere considerati parte di un unico disegno criminoso, noto come ‘reato continuato’. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i criteri per la sua individuazione, chiarendo che la distanza temporale e la diversità dei complici sono indici determinanti che possono escludere tale unicità. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato per due rapine distinte, ha presentato ricorso al giudice dell’esecuzione per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i due reati. L’obiettivo era unificare le pene, sostenendo che entrambi gli episodi criminali fossero espressione di un medesimo disegno criminoso. L’istanza è stata respinta e, di conseguenza, l’interessato ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione del GIP del Tribunale.
Gli elementi portati a sostegno della richiesta di continuazione erano l’identità del tipo di reato (due rapine) e la commissione di entrambi nello stesso territorio comunale. Tuttavia, a sfavore di questa tesi vi erano due elementi significativi: un intervallo di tempo di cinque mesi tra il primo e il secondo reato e la partecipazione di complici diversi in ciascuna occasione.
La Decisione della Corte e la Mancanza di Volizione Unitaria
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. I giudici supremi hanno confermato l’orientamento consolidato, richiamando una fondamentale sentenza delle Sezioni Unite (n. 28659/2017). Secondo la Corte, per poter parlare di volizione unitaria, è necessario che il secondo reato fosse già stato programmato, almeno nelle sue linee essenziali, al momento della commissione del primo.
La presenza di un lasso temporale così ampio (cinque mesi) e la variazione dei soggetti coinvolti sono stati ritenuti elementi sufficienti a far presumere che la decisione di commettere il secondo reato sia stata autonoma e non parte di un piano originario.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte si concentra sulla gerarchia degli indici utilizzati per accertare l’esistenza di un medesimo disegno criminoso. Sebbene l’identità del ‘titolo di reato’ (rapina) e del luogo di commissione siano fattori da considerare, essi sono stati giudicati ‘subvalenti’, ovvero di minor peso, rispetto agli elementi contrari.
La decisione del giudice dell’esecuzione non è stata ritenuta ‘manifestamente illogica’ nel dare prevalenza alla distanza temporale e alla diversità dei correi. Questi due fattori, secondo la Suprema Corte, interrompono la presunzione di unicità del piano criminale. In sostanza, è improbabile che un piano concepito inizialmente includesse già un secondo colpo da effettuare cinque mesi dopo con persone diverse. La Corte ha quindi concluso che la decisione di commettere il secondo reato è maturata in un momento successivo e indipendente dal primo.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rafforza un principio chiave: per il riconoscimento del reato continuato non basta che i reati siano simili o commessi nella stessa zona. È indispensabile dimostrare che essi derivino da una volizione unitaria preesistente, un programma deliberato in anticipo. Un intervallo di tempo considerevole e il cambiamento dei partner criminali sono forti indicatori che minano alla base questa presunzione, rendendo più probabile che si tratti di episodi criminali distinti e non di un’unica strategia delittuosa.
Che cosa si intende per volizione unitaria?
Per volizione unitaria si intende un unico e premeditato programma criminoso che collega più reati, consentendo di trattarli come un’unica violazione di legge ai fini della pena (reato continuato).
Perché la Corte ha escluso il reato continuato in questo caso?
La Corte lo ha escluso perché l’ampio intervallo temporale di cinque mesi tra le due rapine e la presenza di complici diversi sono stati considerati indici più forti della mancanza di un piano unitario, rispetto all’identità del tipo di reato e del luogo.
L’aver commesso due reati dello stesso tipo è sufficiente per ottenere il riconoscimento della continuazione?
No, secondo questa ordinanza non è sufficiente. L’identità del tipo di reato è solo uno degli elementi da valutare e può essere superato da altri fattori, come la distanza temporale e la diversità dei correi, che indicano decisioni criminali separate e non un unico disegno.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39661 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39661 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/06/2025 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unitari (cfr., per tutte, Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che la distanza temporale (cinque mesi tra il primo ed il secondo reato) e la diversità di correi sono due degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria in presenza dei quali non è manifestamente illogica la decisione del giudice dell’esecuzione che ha ritenuto che al momento di commissione del primo reato il successivo non potesse essere stati programmato “almeno nelle sue linee essenziali”, mentre non illogicamente è stata ritenuta subvalente a tal fine l identità dei titoli di reato (delle rapine) oggetto dell’istanza e la consumazione dei reati n stesso territorio comunale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere estensore COGNOMEIl pr sident