Vizio Parziale di Mente: Quando il Ricorso in Cassazione è Destinato al Fallimento
Nel diritto penale, la valutazione della capacità di intendere e di volere dell’imputato è un momento cruciale che può determinare l’esito del processo. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre uno spunto di riflessione su come vengono trattati i ricorsi basati sulla contestazione del vizio parziale di mente, soprattutto quando la motivazione è debole. Il caso in esame dimostra come la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi portino inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità, con conseguenze economiche per il ricorrente.
La Vicenda Giudiziaria
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva confermato la valutazione già effettuata in primo grado, riconoscendo in capo all’imputato un vizio parziale di mente e non, come richiesto dalla difesa, un’incapacità totale di intendere e di volere. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico, ma articolato, motivo.
I Motivi del Ricorso e il vizio parziale di mente
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due argomentazioni principali:
1. Censura sulla responsabilità: Una contestazione generica della sua colpevolezza, che la Corte ha ritenuto priva di una motivazione specifica e dettagliata.
2. Censura sulla valutazione psichiatrica: Il punto focale del ricorso riguardava la valutazione del suo stato mentale. La difesa sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel qualificare la sua condizione come vizio parziale di mente, insistendo per il riconoscimento della totale incapacità. A loro avviso, la perizia svolta in primo grado non era sufficiente e sarebbe stata necessaria un’ulteriore valutazione.
La Decisione della Corte di Cassazione: Inammissibilità
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha rigettati entrambi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ma si ferma a un giudizio preliminare sulla validità stessa dell’impugnazione. La conseguenza diretta è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato in modo chiaro e conciso le ragioni della sua decisione. Innanzitutto, il motivo con cui si contestava la responsabilità è stato liquidato come ‘generico’, poiché di fatto privo di un’articolata motivazione. Nel giudizio di legittimità, non è sufficiente dissentire dalla sentenza impugnata, ma è necessario indicare in modo specifico le ragioni di diritto che la renderebbero errata.
Il cuore della motivazione, tuttavia, riguarda la questione del vizio parziale di mente. La Corte ha definito ‘manifestamente infondato’ il motivo di ricorso su questo punto. I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva valutato correttamente le conclusioni della perizia disposta in primo grado, ritenendole condivisibili. La sentenza impugnata, con una motivazione logica e completa, aveva spiegato perché non fosse necessaria un’ulteriore perizia, apprezzando in modo adeguato gli elementi già a disposizione. La Cassazione, non potendo riesaminare nel merito le prove, si è limitata a verificare la coerenza e la logicità della motivazione della Corte d’Appello, giudicandola ineccepibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione deve essere fondato su motivi specifici, non generici, e non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Quando una decisione si basa su valutazioni tecniche, come una perizia psichiatrica, e la motivazione del giudice è logica e completa, è estremamente difficile ottenere una riforma in sede di legittimità. La manifesta infondatezza di un motivo, oltre a portare alla dichiarazione di inammissibilità, comporta anche una condanna economica, che serve da deterrente contro impugnazioni dilatorie o palesemente prive di fondamento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la parte del motivo relativa alla responsabilità era generica e priva di articolata motivazione, mentre la parte relativa alla valutazione del vizio di mente è stata ritenuta manifestamente infondata.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo alla valutazione della capacità mentale dell’imputato?
La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, i quali avevano ritenuto sussistente un vizio parziale di mente e non una totale incapacità di intendere e volere. La Suprema Corte ha giudicato la motivazione della Corte d’Appello logica, completa e basata su una corretta valutazione della perizia svolta.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44635 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44635 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIDERNO il 24/08/1976
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che la parte dell’unico motivo con cui si censura la responsabilità del ricorrente generica in quanto di fatto privo di articolata motivazione;
rilevato che la parte del motivo con cui si censura la valutazione operata dalla Corte d appello che ha ritenuto sussistesse il vizio parziale di mente e non, invece, l’incapacità intendere e volere, è manifestamente infondata, essendo stato apprezzato, con motivazione logica e completa, il contento delle condivise conclusioni della perizia disposta in primo grad al contempo spiegando le ragioni per cui non fosse necessaria una ulteriore perizia;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2024.