Vizio Parziale di Mente: Quando il Disturbo Psichico non Salva dalla Condanna
L’accertamento della capacità di intendere e di volere è un pilastro del diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta il delicato tema del vizio parziale di mente, chiarendo i limiti entro cui un disturbo psichico può influire sulla responsabilità penale e i requisiti di ammissibilità di un ricorso basato su tale presupposto. Il caso riguarda un imputato che, pur avendo un disturbo accertato, si è visto confermare la condanna a causa della natura non totalizzante della sua condizione.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria trae origine dalla condanna di un individuo per una contravvenzione al Codice della Strada, commessa in tre diverse occasioni. L’imputato, sia in primo grado che in appello, era stato ritenuto responsabile, con il riconoscimento, tuttavia, di un vizio parziale di mente. Non soddisfatto della decisione, l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore. La tesi difensiva non contestava il fatto materiale, ma si concentrava esclusivamente sulla valutazione della sua capacità di intendere e di volere, sostenendo che i giudici di merito avessero errato nel non riconoscere un vizio totale di mente, che lo avrebbe reso non imputabile.
La Decisione della Corte di Cassazione sul vizio parziale di mente
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione sollevata dall’imputato, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi del ricorso non possedevano i requisiti necessari per essere esaminati. In particolare, il ricorso è stato giudicato come una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte di Appello, senza un confronto critico e specifico con le motivazioni della sentenza impugnata. Di conseguenza, oltre a confermare la decisione precedente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia della Cassazione risiede nelle ragioni dell’inammissibilità. I giudici hanno sottolineato che un ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre le medesime doglianze già vagliate nei precedenti gradi di giudizio. È necessario, invece, che il ricorrente articoli una critica puntuale e argomentata contro la sentenza di appello, evidenziando vizi logici o violazioni di legge specifici. Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva fornito una motivazione che la Cassazione ha ritenuto ‘sufficiente, logica e congrua’, oltre che corretta dal punto di vista giuridico. I giudici di merito avevano accertato l’esistenza di un ‘disturbo psichico’, ma avevano concluso, con una spiegazione adeguata, che tale disturbo non era così grave da escludere completamente la capacità di intendere e di volere dell’imputato. Pertanto, la qualificazione come vizio parziale di mente era stata ritenuta corretta e ben motivata. Il ricorso, omettendo un confronto con questa solida argomentazione, si è rivelato inefficace e, quindi, inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce due principi fondamentali. Il primo, di natura processuale, è che il ricorso per cassazione deve essere specifico e non meramente ripetitivo. Non basta essere in disaccordo con la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito; è necessario dimostrare un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella loro motivazione. Il secondo principio, di natura sostanziale, riguarda la distinzione tra vizio totale e vizio parziale di mente. La semplice diagnosi di un disturbo psicologico non è sufficiente per escludere l’imputabilità. La valutazione del giudice deve accertare l’effettiva incidenza di quel disturbo sulla capacità di comprendere il significato delle proprie azioni e di autodeterminarsi al momento del reato. Se tale capacità è solo ‘grandemente scemata’ ma non del tutto assente, l’imputato risponderà del reato, pur beneficiando di una riduzione della pena.
È sufficiente avere un disturbo psichico per essere considerati non imputabili?
No. Secondo questa ordinanza, la sola esistenza di un disturbo psichico non è sufficiente. È necessario che tale disturbo sia di una gravità tale da escludere completamente la capacità di intendere e di volere al momento del fatto. Se la capacità è solo grandemente scemata, si parla di vizio parziale di mente, che comporta una riduzione della pena ma non l’esclusione della responsabilità.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice riproposizione delle censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non si ravvisa un’assenza di colpa, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11051 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11051 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORRE DEL GRECO il 07/07/1982
avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
1.NOME COGNOME ritenuto responsabile in entrambi i gradi di merito della contravvenzione d cui all’art. 7, comma 15-bis, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto contestato come commesso il 4 novembre 2020, il 9 novembre 2020 ed il 4 dicembre 2020, ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza del 21 giugno 2024 della Corte di appello di Salerno, lamentando violazione di legge e travisamento della prova, per avere riconosciuto soltanto il vizio parzial mente e non già, invece, la incapacità per vizio totale di mente.
2. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, infatti, omette il doveroso confronto con la motivazione della Corte di app (pp. 2-6), che appare sufficiente, logica e congrua nonché corretta in punto di diritto e, perta immune da vizi di legittimità, mentre i motivi di doglianza sono riproduttivi di profili di c già direttamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata. In particolare, la Corte territoriale ha specificamente accertato (alla penultima pagina), offre idonea spiegazione, conformemente peraltro a quanto già ritenuto dal Tribunale, la sussistenza di un disturbo psichico, non tale, tuttavia, da escludere la capacità di intendere e di volere.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/12/2024.