Vizio Parziale di Mente: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti sulla distinzione tra imputabilità e dolo, specialmente in casi che coinvolgono un imputato con un accertato Vizio Parziale di Mente. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso, sottolineando come la genericità dei motivi e la reiterazione di argomenti già vagliati non possano trovare accoglimento in sede di legittimità.
I Fatti del Caso: Ricorso contro la Condanna per Minaccia a Pubblico Ufficiale
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di minaccia a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 336 del codice penale. L’imputato aveva rivolto minacce a degli agenti per evitare che questi redigessero un verbale di contestazione per una violazione amministrativa. In sede di merito, era stato accertato tramite perizia un vizio parziale di mente, che aveva portato al riconoscimento di attenuanti ma non all’assoluzione.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, basandolo su tre motivi principali:
1. Errata valutazione della sua incapacità di intendere e di volere.
2. Mancato riconoscimento di ulteriori circostanze attenuanti.
3. Eccessività della pena inflitta.
La Decisione della Cassazione e il Vizio Parziale di Mente
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. I giudici hanno analizzato punto per punto i motivi sollevati dalla difesa, offrendo una lezione di diritto sulla corretta impostazione dei ricorsi e sulla valutazione del Vizio Parziale di Mente.
Analisi dei Motivi di Ricorso
Il primo motivo, relativo all’incapacità di intendere e di volere, è stato giudicato reiterativo. La Corte d’Appello aveva già correttamente distinto l’imputabilità dal dolo. Pur riconoscendo una seminfermità e una ridotta capacità di controllo del comportamento, i giudici di merito avevano evidenziato come l’imputato fosse pienamente consapevole della sua condotta e della sua finalità, ovvero impedire l’operato dei pubblici ufficiali. La perizia non aveva mai escluso del tutto la capacità di intendere e volere, fondamento necessario per un’assoluzione.
Anche il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti inammissibili. La Corte ha sottolineato che la valutazione sulla congruità della pena e sul bilanciamento delle circostanze attenuanti è una prerogativa del giudice di merito. Tale valutazione può essere sindacata in Cassazione solo se palesemente illogica o arbitraria. Nel caso specifico, la pena era stata fissata al minimo edittale, con l’applicazione di riduzioni per le attenuanti, dimostrando un’attenta ponderazione da parte della Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nel principio secondo cui il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. I motivi devono essere specifici e devono colpire la logicità della sentenza impugnata, non semplicemente riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti. La Corte ha ribadito che un vizio parziale di mente non annulla la coscienza e la volontà dell’azione (dolo), ma incide sulla misura della colpevolezza e, di conseguenza, sulla pena. La condotta dell’imputato, finalizzata a un obiettivo preciso, dimostrava una residua, ma sufficiente, capacità decisionale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rafforza un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la specificità dei motivi di ricorso. Per la difesa, ciò significa che non è sufficiente lamentare un’ingiustizia, ma è necessario dimostrare, con argomenti tecnici e puntuali, dove e perché il giudice di merito ha errato nel suo ragionamento giuridico. Per gli imputati, la sentenza chiarisce che il riconoscimento di una seminfermità mentale è un elemento importante per la commisurazione della pena, ma non costituisce un ‘salvacondotto’ per l’assoluzione, soprattutto quando le azioni commesse rivelano lucidità e finalità specifiche.
Un vizio parziale di mente esclude automaticamente la colpevolezza per un reato?
No, la sentenza chiarisce che il vizio parziale di mente, a differenza del vizio totale, non esclude la capacità di intendere e di volere, ma la diminuisce. Pertanto, non porta all’assoluzione ma può comportare una riduzione della pena.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. I motivi erano reiterativi di argomenti già esaminati e respinti in appello e non contestavano specificamente la logica della decisione impugnata.
È possibile contestare in Cassazione la misura della pena decisa dal giudice di merito?
No, di regola non è possibile. La Corte di Cassazione ha ribadito che la valutazione sulla congruità della pena è di competenza del giudice di merito e può essere censurata solo se risulta frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, circostanze non riscontrate nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23499 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23499 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a RAVENNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME con i qu contesta la motivazione posta a fondamento dell’affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all’art. 336 cod. pen. sono inammissibili genericità e manifesta infondatezza;
considerato che il primo motivo con il quale si censura la decisione per mancata assoluzione dell’imputato per incapacità di intendere e di volere è reiterativo e non tiene co della risposta resa in sentenza, che correttamente distingue l’imputabilità dal dolo e ravvis vizio parziale di mente, avuto riguardo al parere tecnico acquisito e alla condotta dell’imput dimostrativa di consapevolezza e volontà delle minacce dirette ai pubblici ufficiali e finaliz ad evitare che redigessero il verbale di contestazione della violazione amministrativ riscontrata (pag. 2-3 ove si rimarca che lo specialista sentito non aveva escluso del tutto capacità di intendere e di volere dell’imputato, ma solo la capacità di controllo comportamento e riferito che per reati commessi nello stesso periodo ai danni dei familiar aveva eseguito perizia, ritenendo la seminfermità e la pericolosità sociale del ricorrente);
ritenuto che anche il secondo motivo è generico a fronte della motivazione resa (pag. 3 ove si reputa ostativa l’abitualità della condotta, desunta dai plurimi precedenti specific minaccia e, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale);
ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, essendo inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la c determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142), stante la determinazione della pena base nel minimo edittale con riduzioni per le attenuanti e con esclusione dell’aumento per la recidiva (pag.3);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.