Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 52125 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 52125 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/12/2019
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LEONFORTE il 22/08/1943
avverso la sentenza del 09/01/2019 della CORTE RAGIONE_SOCIALE di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
I! Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso.
edito il-difensore
Ritenuto in fatto
1. La Corte di assise di appello di Torino ha parzialmente riformato sentenza con cui il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Alessan ha condannato NOME COGNOME alla pena di anni quindici di reclusione per delitto di omicidio, aggravato dai futili motivi, in danno della convivente NOME COGNOME colpita con numerosi colpi di coltello all’esito d discussione insorta per motivi economici, fatto commesso in Valenza il settembre 2016. Ha così rideterminato la pena in anni quattordici di reclus previa esclusione dell’aggravante dei futili motivi.
Ha nel resto confermato la sentenza di primo grado, che ha applicato l misura di sicurezza del ricovero presso una Rems per un tempo non inferiore tre anni.
2. Accertato, in forza della consulenza tecnica, che al momento del fatt l’imputato era in condizione di incapacità che riduceva, senza escluderla, l capacità di intendere e di volere, e che la pulsione omicida fu consegue dell’idea di rovina economica a cui sarebbe andato incontro per le conti pretese di denaro della compagna, la Corte di assise di appello ha esc l’aggravante dei motivi futili e ha confermato la correttezza della decisione d riconoscere le attenuanti generiche perché l’età avanzata e la storia comple dell’imputato sono state prese in considerazione quan4 si è inquadrato il nella condizione psichica dello stesso.
In ragione della particolare efferatezza del fatto, desunta alle mod complessive con cui è stato compiuto, connotate da eccezionale gravità, rilevato l’adeguatezza della misura della pena.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME che ha articolato più motivi.
3.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difett motivazione per la parte in cui èistata operata una riduzione prossima al min per l’attenuante del vizio parziale di mente. È illogico e contraddittorio d dal fatto che l’imputato riuscì sempre a evitare comportamenti violenti, pu fronte dei continui dissidi con la compagna, la conseguenza che la riduzione ex art. 89 cod. pen. non debba essere particolarmente significativa. Qu situazione, invero, avrebbe dovuto condurre ad opposta conclusione, anche i considerazione delle risultanze di consulenza da cui si evidenzia come l’epis con, vascolare acuto cerebrale , attacco di panico del 14 agosto 2016 ab hvn
compromesso significativamente l’irritabilità, il comportamento e il controllo d impulsi da parte dell’odierno ricorrente.
3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e dife di motivazione relativamente alla mancata concessione delle attenuan generiche. è illogico non valutare l’età avanzata dell’imputato, 73 a l’assenza, sino a quel momento, di precedenti sol perché si ritiene che aspetto sia stato già valutato allorché si è inquadrato il fatto nella sua con psichica. È altresì illogico non valutare che il fatto fu commesso con d’impeto.
3.3. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione nella parte cui è non è stato preso in esame il motivo di appello con cui si contest giudizio di insussistenza della pericolosità sociale.
Considerato in diritto
1. Il ricorso merita in parte accoglimento, per le ragioni di seg esposte.
2. Come la stessa sentenza impugnata dà atto, il ricorrente, con l’att appello, aveva posto il tema della pericolosità sociale, e specificamente ne dedotto l’assenza, desumendo tale conclusione dalla perizia che non escludeva reiterazione di episodi di discontrollo degli impulsi soltanto se non fossero apprestate cure adeguate e controllate, a cui invero lo stesso è sottoposto.
La Corte di assise di appello ha omesso ogni esame sul punto, sicché sentenza deve essere per questa parte annullata, con rinvio per nuovo giudizi Tribunale di sorveglianza di Torino e non alla Corte territoriale, dal momento “il giudizio di rinvio a seguito dell’annullamento delle sole disposizion sentenza che riguardano le misure di sicurezza, anche in caso di omes applicazione delle medesime, è devoluto al Tribunale di sorveglianza e non giudice d’appello” – Sez. 1, n. 51161 del 09/05/2018, PMT C/ COGNOME, Rv 274652; v., anche, Sez. 2, n. 45325 del 16/07/2013, P.G. in proc. Facci altro, Rv. 257492 -.
3. Per il resto il ricorso non merita considerazione.
3.1. La Corte di assise di appello ha adeguatamente motivato in punto d trattamento sanzionatorio: ha ben spiegato le ragioni sottese al diniego attenuanti generiche, rilevando che lo stato di incensuratezza non è di p condizione che legittima l’attenuazione di pena per mezzo del riconoscimen
delle attenuanti e che l’età avanzata è elemento già preso in esame nella considerazione dello stato psichico in cui l’imputato commise il fatto.
3.2. Con le stesse compiute argomentazioni la Corte di assise di appello ha dato conto della correttezza dell’individuazione della pena base in misura superiore al minimo edittale e della riduzione per vizio parziale di mente non nella misura massima consentita.
3.3. Si tratta, per entrambi gli aspetti, di valutazioni ampiamente discrezionali del giudice del merito che, siccome adeguatamente motivate, si sottraggono a censure in sede di legittimità. Vale a tal proposito il principio di diritto per il quale “la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione” – Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142
4. Il ricorso, per queste parti, deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza e · rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Torino.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, 11 dicembre 2019.