Vizio Parziale di Mente: Quando Non Esclude la Responsabilità Penale
L’accertamento di un vizio parziale di mente in un imputato è una delle questioni più delicate nel diritto penale. Sebbene possa portare a una diminuzione della pena, non sempre cancella la colpevolezza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, chiarendo che una capacità di intendere e volere ‘soltanto scemata’ non è sufficiente a escludere l’elemento psicologico del reato, specialmente quando si tratta di un’azione criminosa di facile comprensione. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di cui all’art. 337 del codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale) e altri illeciti. L’unico motivo di ricorso si basava su un punto cruciale: la difesa sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel non escludere l’elemento psicologico del reato, nonostante fosse stato riconosciuto un vizio parziale di mente a carico dell’imputato. Secondo il ricorrente, questa condizione avrebbe dovuto necessariamente portare a un’assoluzione per mancanza di dolo.
La Decisione della Corte sul Vizio Parziale di Mente
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno ritenuto che le argomentazioni presentate non fossero altro che una mera riproposizione di censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi ritenuti infondati al punto da essere inammissibili.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si concentrano sulla distinzione tra la presenza di un’infermità mentale parziale e le sue reali conseguenze sulla capacità di comprendere il disvalore delle proprie azioni. La Cassazione ha evidenziato come i giudici di merito avessero già fornito una spiegazione logica e coerente sul perché il vizio parziale di mente non fosse, nel caso specifico, determinante.
Il punto chiave della decisione risiede nella seguente affermazione: la capacità di intendere e volere dell’imputato era ‘soltanto scemata’. Questo significa che, sebbene ridotta, non era assente. Tale riduzione non era di entità tale da incidere sulla coscienza e volontà di compiere un fatto criminoso ‘di elementare comprensione’ come la resistenza a un pubblico ufficiale. In altre parole, nonostante la sua condizione, l’imputato era ancora in grado di capire che il suo comportamento era illecito e di scegliere se tenerlo o meno.
La Corte ha quindi stabilito che il ricorso era meramente riproduttivo di argomenti già vagliati e disattesi, senza introdurre nuovi elementi di critica validi contro la logicità della sentenza impugnata. Per questo motivo, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante spunto di riflessione: la diagnosi di un vizio parziale di mente non è un lasciapassare per l’impunità. Il sistema giudiziario valuta caso per caso l’impatto effettivo della condizione psicofisica sulla capacità dell’individuo di comprendere la natura e le conseguenze delle proprie azioni al momento del fatto. Se la capacità residua è sufficiente per comprendere l’illegalità di un comportamento, specialmente se di semplice comprensione, la responsabilità penale permane. La decisione riafferma la necessità di un’analisi concreta e non astratta, ancorando la valutazione della colpevolezza alla reale portata dell’infermità sul singolo atto criminoso contestato.
Il riconoscimento di un vizio parziale di mente esclude automaticamente la responsabilità penale?
No, secondo questa ordinanza, una capacità di intendere e volere ‘soltanto scemata’ non esclude la responsabilità penale se non è tale da incidere sulla coscienza e volontà del fatto criminoso, specialmente se di elementare comprensione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché considerato meramente riproduttivo di censure già adeguatamente esaminate e respinte con argomenti logici dal giudice di merito, senza presentare nuovi e validi motivi di contestazione.
Cosa significa che la capacità di intendere e volere era ‘soltanto scemata’?
Significa che la capacità di comprendere il significato delle proprie azioni e di autodeterminarsi era diminuita, ma non completamente assente. Tale diminuzione, nel caso specifico, non è stata ritenuta sufficiente a eliminare la consapevolezza dell’atto illecito commesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31162 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31162 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il 17/10/1991
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 13003/25 NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’a 337 cod. pen. e altro);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo dedotto nel ricorso, attinente all’omessa esclusione dell’elemento psicologico in ragione del riconoscimento del vizio parziale di mente, risulta meramente riproduttivo di censure gi adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti logici dal giudice d merito in punto di responsabilità (v. in particolare p. 3 là dove si da atto essendo la capacità di intendere e volere soltanto scemata, essa non era grado di incidere sulla coscienza e volontà del fatto criminoso, peraltro elementare comprensione);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 11/07/2025