Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29476 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29476 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/04/2025
SESTA SEZIONE PENALE
ERCOLE APRILE
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 30/01/2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
lette la memoria dell’avvocato NOME COGNOME che ha insistito nei motivi di ricorso, contestando le osservazioni articolate dal Procuratore Generale nelle proprie conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria in data 9 maggio 2024, che condannava di XXXXXXXXXXXXX per il delitto di maltrattamenti ai danni della madre (dal marzo 2020 al 26/09/2022, data della sottoposizione alla misura di sicurezza provvisoria della assegnazione alla casa di cura), riconosciuta l’attenuante del vizio parziale di mente, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione con applicazione della misura di sicurezza della casa di cura e custodia per la durata di un anno.
L’imputato Ł risultato affetto da ‘disturbo psicotico cronicizzato di tipo paranoide in disturbo di personalità NAS in attuale fase di apparente compenso psicofarmacologico’.
Il compendio probatorio Ł costituito dalle dichiarazioni della persona offesa riscontrate da quelle della vicina di casa e della figlia.
2.Avverso la sentenza ricorre per cassazione XXXXX deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp.
2.1. Annullamento dell’ordinanza del 30 gennaio 2020 della Corte d’appello nonchØ della sentenza di primo grado per violazione di legge anche processuale, vizio di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva nella parte in cui viene rigettata la richiesta di rinnovazione istruttoria formulata ex art. 603 cod. proc. pen. con motivazione apparente e illogica e comunque in modo assolutamente insufficiente.
La Corte di appello ha errato allorchØ non ha riaperto l’istruttoria dibattimentale per la rinnovazione dell’accertamento peritale, in ordine alla capacità di intendere e di volere
Sent. n. sez. 588/2025
UP – 16/04/2025
dell’imputato al momento dei fatti. La perizia in atti era palesemente carente.
Il perito nominato nel corso del giudizio di primo grado effettuava una sola intervista psichiatrica all’imputato tramite video collegamento con la Comunità ove lo stesso si trovava ospite. Il predetto si limitava a confermare le notizie anamnestiche e il perito concludeva nel senso che non emergevano gravi alterazioni delle condizioni mentali di XXXXX, verosimilmente per l’effetto compliante della terapia farmacologica che lo stesso stava assumendo con regolarità. Il perito precisava che era ipotizzabile che l’imputato, alla luce delle sue precedenti croniche alterazioni psichiche e degli abusi di sostanze stupefacenti, e senza la necessaria copertura farmacologica, si fosse trovato in uno stato di temporanea parziale incapacità di intendere e di volere. Ciò senza spiegare per quale ragione propendesse per una parziale e non totale capacità di intendere e di volere.
Di contro, dalle s.i.t. del 14 settembre 2022 relative al dottor COGNOME – acquisite nel corso dell’istruttoria dibattimentale di primo grado- emergeva che anche in caso di assunzione di terapia farmacologica obbligata ‘long acting’, non potesse escludersi, attese le gravi patologie delle quali soffriva e soffre XXXXX, il rischio di compimento di atti violenti.
Anche la Corte d’appello ha fatto propria la perizia elaborata in primo grado, non motivando in alcun modo, in quale misura residuasse l’asserita capacità di intendere e di volere di XXXXX all’atto del compimento delle condotte delittuose e quale incidenza essa potesse avere avuto il merito alla capacità autodeterminati di XXXXX in relazione alla condotta di reato. Tali lacune sarebbero state evitate nel caso di rinnovo dell’istruttoria dibattimentale anche con espletazione di una nuova perizia psichiatrica – su richiesta di parte o d’ufficio al fine di dimostrare la mancanza dell’elemento soggettivo in capo a XXXXX.
La Corte d’appello ha erroneamente ritenuto, rispetto all’atto di gravame, che con lo stesso fosse censurato non il mancato riconoscimento del vizio totale di mente in capo all’imputato, ma semplicemente la ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di maltrattamenti.
L’accertamento della totale incapacità di intendere e di volere di XXXXX avrebbe comportato l’esclusione della sussistenza dell’elemento soggettivo. Anche relativamente a tale profilo la Corte di appello ha violato le norme di legge rigettando la richiesta di riapertura dell’istruttoria. L’accertamento dell’elemento psicologico del reato, specie nel caso in cui ci si trovi di fronte a un soggetto parzialmente infermo di mente, deve essere oggetto di attenta e puntuale ricognizione. Ciò non si Ł verificato nel caso di specie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
Il primo motivo Ł inammissibile siccome generico e aspecifico non confrontandosi puntualmente con l’analitica motivazione della sentenza impugnata che spiega -senza contraddizioni o profili di irragionevolezza- perchØ l’invocata rinnovazione dell’accertamento peritale non dovesse ritenersi assolutamente indispensabile ai fini della decisione, alla luce delle convincenti conclusioni cui sono pervenuti i periti nominati in precedenza.
2.1. D’altra parte, la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. d) , cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l’articolo citato, attraverso il richiamo all’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di
decisività (così S.U. Sent. 39746, del 23/3/2017, A, Rv. 270936-01).
Anche il secondo motivo, incentrato sulla insussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia per la pretesa mancanza dell’elemento soggettivo del reato, Ł generico e aspecifico, in quanto (a tacere ogni ulteriore considerazione) prescinde dalle concrete ragioni diffusamente illustrate nella sentenza impugnata -con motivazione inattaccabile in questa sede- a dimostrazione della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in capo all’odierno ricorrente, nonostante il ritenuto vizio di parziale infermità mentale.
4.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 16/04/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME